Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14053 del 21/05/2021

Cassazione civile sez. I, 21/05/2021, (ud. 30/03/2021, dep. 21/05/2021), n.14053

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36402/2018 proposto da:

E.C., elettivamente domiciliato presso l’avv. Simone

Alessio, in via Collegno nr. 44 Torino;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), Pubblico Ministero Procuratore

Generale Presso Corte Cassazione;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 30/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/03/2021 da Dott. CAPRIOLI MAURA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

Con il decreto impugnato il Tribunale di Torino ha respinto la domanda di protezione internazionale ed umanitaria avanzata da E.C., cittadino nigeriano proveniente dall’Edo State, dopo il diniego di tutela da parte della locale commissione territoriale, confermando, pertanto, il provvedimento reso in sede amministrativa.

Il primo Giudice ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha narrato: i) di essere nato in (OMISSIS), di aver perso la sua famiglia a causa di una fuga di gas che aveva fatto esplodere la sua abitazione; di aver lasciato la Nigeria, a causa delle reiterate minacce di morte per un terreno conteso compiute da uno zio presso il quale,dopo la morte dei suoi genitori, avrebbe trovato ospitalità e di temere in caso di rientro di poter essere vittima di una vendetta da parte dello zio.

Il Tribunale ha ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, ritenendo il racconto del richiedente non credibile sicchè non ricorrevano i presupposti applicativi della invocata tutela protettiva; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito all’Edo State, stato di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato,; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, posto che non erano state allegate situazioni di particolare vulnerabilità.

Il decreto, pubblicato il 30.10.2018, è stato impugnato da E.C. con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Con il primo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si lamenta che il giudice avrebbe escluso la rilevanza della vicenda riferita dal ricorrente ai fini della protezione sussidiaria per il rischio di un danno grave ex art. 14, lett. b, poichè la stessa avrebbe rilevanza meramente interpersonale.

Si duole, inoltre, che il Tribunale avrebbe omesso qualsivoglia analisi delle condizioni esistenti in Nigeria in relazione alle possibilità per il ricorrente di ottenere protezione da parte delle autorità locali violando il dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull’attuale stato di quel Paese.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C e dell’art. 15, lett. C direttiva 2004/83/Ce nonchè la violazione dei criteri legali per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Si lamenta che il Tribunale non avrebbe considerato la peculiare situazione in cui versa il richiedente di fede cristiana che costituisce con ogni evidenza un elemento che lo espone ad un rischio maggiore di subire una minaccia grave ed individuale.

Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, in relazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 commi 2 e 3, D.P.R. n. 21 del 2015, art. 6, comma 6, direttiva Ue/32/Ue e violazione dei criteri legali per la valutazione di credibilità del richiedente sostenendo che il primo giudice avrebbe ritenuto inverosimili le dichiarazioni del richiedente sulla base della mera lettura delle stesse omettendo la ricerca di informazioni relative al contesto di provenienza del ricorrente e un approfondimento officioso sulla situazione del Paese d’origine.

Con il quarto motivo si denuncia la violazione dei criteri legali per la protezione umanitaria e la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3.

Si lamenta che il Tribunale avrebbe omesso qualunque attività istruttoria tesa a verificare le condizioni di vita del richiedente nel contesto di provenienza e in Italia.

I primi tre motivi che vanno esaminati congiuntamente sono inammissibili. Il Tribunale ha escluso, sulla base della consultazione di fonti informative qualificate delle quali ha dato puntualmente conto che nella regione di provenienza sia presente una situazione di violenza generalizzata.

Il giudice di merito ha altresì rilevato che manca l’allegazione di fatti che rendano il ricorrente personalmente esposto al rischio di un danno grave in caso di rimpatrio.

A fronte di tali rilievi, il ricorrente si limita a contrapporre alle conclusioni del Tribunale una propria ricostruzione, fondata su diverse informazioni (che non si cura di indicare), sostanzialmente con l’obiettivo di conseguire una rivisitazione delle valutazioni di merito, inibita, invece, a questa Corte. Peraltro, va aggiunto che, in tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (Cass. n. 4037 del 2020).

Quanto poi alla mancata considerazione delle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), ancora in questa sede il ricorrente non specifica quali situazioni di fatto sarebbero state trascurate, rivelando una assoluta assenza di specificità.

Al riguardo, va ribadito che, in tema di protezione internazionale, l’attenuazione del principio dispositivo derivante dalla cooperazione istruttoria, cui il giudice del merito è tenuto, non riguarda il versante dell’allegazione, che anzi deve essere adeguatamente circostanziata, ma la prova, con la conseguenza che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda (cfr., tra le altre, Cass. n. 3016 del 2019; n. 27336 del 2018).

Con riguardo al quarto motivo va ricordato che la misura della protezione umanitaria configura una fattispecie autonoma e distinta rispetto alle altre forma di protezione internazionale, con la conseguente irrilevanza della ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni rese; b) che l’affermazione secondo la quale non sarebbero state allegate circostanze dalle quali desumere la situazione di vulnerabilità del ricorrente aveva rappresentato un modo per non entrare nel merito della sua posizione; e) che non erano stati valorizzati gli attestati dei corsi di lingua italiana e le attività di volontariato cui il richiedente aveva fatto riferimento all’udienza del 10 luglio 2018; d) che non erano stati valutati l’età, le condizioni personali, il viaggio e la condizione del Paese di origine, nel quale il richiedente era ormai privo di una rete parentale o amicale; e) che la zona di origine era caratterizzata da larga compromissione dei diritti umani. La doglianza è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, come interpretato da Cass., Sez. Un., n. 7155 del 2017, a mente della quale lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1 cit., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”.

Invero, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (cfr. Cass., Sez. Un., n. 29459 del 2019; Cass. n. 4455 del 2018).

Al di là delle ipotesi di tale privazione, il diritto di cui si tratta non può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza, atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione (v. Cass. n. 17072 del 2018).

Nè è ipotizzabile un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero “parametri di benessere”, o quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di “estrema difficoltà economica e sociale”, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico (v. Cass. n. 3681 del 2019).

La giurisprudenza di legittimità ha specificato che la protezione umanitaria, nel regime vigente ratione temporis, tutela situazioni di vulnerabilità da riferirsi ai presupposti di legge ed in conformità ad idonee allegazioni da parte del richiedente (Cass. n. 3681 del 2019).

Ora, nel caso di specie, il Tribunale ha sottolineato che l’assenza di specifiche situazioni di vulnerabilità non allegate dal richiedente, giustificava la conclusione raggiunta.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.

Nessuna determinazione in punto spese della presente fase in assenza della costituzione della parte intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2021

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