Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14053 del 08/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 08/07/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 08/07/2016), n.14053

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 741/-2014 proposto da:

MINISTERO DELLA DIFESA, ((OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore elettivamente domiciliato in Roma, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrenti –

contro

B.A., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CARONCINI 6, presso lo studio dell’avvocato GENNARO

CONTAMI, rappresentato e difeso dall’avvocato ATTIMO DAVIDE giusta

procura a margine del controricorrente;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4556/2012 del 5 luglio 2012 della CORTE

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/5/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1 – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380 bis e 375 c.p.c., ritualmente comunicata:

“La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 4556/2012, depositata in data 18/10/2012, in riforma della decisione del Tribunale della stessa sede, accoglieva la domanda proposta da B.A., dipendente del Ministero della Difesa che aveva svolto attività presso un Organismo Militare operante nella territoriale nell’ambito della Comunità atlantica (e così in particolare presso la N.A.T.O.), e dichiarava il suo diritto al riconoscimento del servizio presso tale Organismo ai fini del raddoppio della R.I.A. (D.P.R. n. 44 del 1990, art. 9) con conseguente condanna del Ministero al pagamento delle relative differenze retributive a far data dall’1/7/1998.

Il Ministero ricorre per cassazione affidandosi a due motivi con cui lamenta l’omessa considerazione di un fatto decisivo per il giudizio (in relazione al mancato approfondimento da parte della Corte territoriale in ordine alle mansioni in concreto svolte dal B. presso la N.A.T.O.) e la violazione del D.P.R. n. 44 del 1990, art. 9 (per non avere la Corte partenopea tenuto conto della maturazione di una specifica esperienza richiesta dalla norma per la maggiorazione della R.I.A.).

B.A. resiste con controricorso.

Va preliminarmente esaminata l’eccezione di tardività del ricorso formulata dal controricorrente.

Tale eccezione è fondata non risultando osservato il termine breve per l’impugnazione della sentenza, stabilito a pena di decadenza dall’art. 326 c.p.c..

Come questa Corte ha più volte affermato – cfr. ex plurimis, Cass. sez. unite n. 6983/2005 – l’inammissibilità dell’impugnazione derivante dall’inosservanza dei termini all’uopo stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela di interessi di carattere generale e, come tale, è insanabile e rilevabile d’ufficio. Nella specie, la notificazione della sentenza, come risulta dalla copia notificata ritualmente prodotta dal controricorrcnte, è stata eseguita dall’ufficiale giudiziario presso la Corte di appello di Napoli, su richiesta dell’avv. Affilio Davide (difensore dell’appellante), presso l’avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, (OMISSIS), con consegna a mani dell’impiegato sig. D.R.G. in data 25/2/2013. La notifica del ricorso per cassazione è stata effettuata solo in data 29/10/2013 (con consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario in data 14/10/2013), e quindi oltre il termine di sessanta giorni stabilito dall’art. 325 c.p.c..

Il ricorso è, dunque, sicuramente tardivo.

Invero l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, impone che, insieme con il ricorso per cassazione, debba essere depositata nella cancelleria della Corte, nel termine perentorio di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, “sempre a pena di improcedibilità”, “copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta”. E’ indiscusso che la previsione dell’onere di tale deposito, a pena di improcedibilità, sia funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione, della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, intervenuta la notificazione della sentenza, può essere fatto valere soltanto con l’osservanza del termine breve, salvaguardandosi, perciò, anche la tutela dell’esigenza pubblicistica, non disponibile dalle parti, del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale. La norma processuale, per quanto qui interessa, è stata così interpretata dalla pronuncia n. 9004 del 2009 a Sezioni unite di questa Corte, in continuità con la sentenza n. 11932 del 1998 resa parimenti a Sezioni unite, enucleando il seguente principio di diritto: “Nell’ipotesi in cui il ricorrente per cassazione non alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la Corte di cassazione deve ritenere che il ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il cd. termine lungo e procedere all’accertamento della sua osservanza. Tuttavia, qualora o per eccezione del controricorrente o per le emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio emerga che la sentenza impugnata era stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione, la Corte, indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno del rispetto del termine breve, deve rilevare che la parte ricorrente non ha ottemperato all’onere del deposito della copia notificata della sentenza impugnata entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1 e dichiarare improcedibile il ricorso, atteso che il riscontro della improcedibilità del ricorso per cassazione precede quello dell’eventuale sua inammissibilità”.

Nella specie, il Ministero della Difesa nel ricorso non ha dedotto che la sentenza impugnata gli era stata notificata nè la stessa, con la relata di notifica, è stata depositata nel termine sopra indicato.

Per quanto sopra considerato, si propone la declaratoria di improcedibilità del ricorso, con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5″.

2 – Non sono state depositate memorie ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

3 – Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla giurisprudenza di legittimità in materia e che ricorra con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo.

4 – In conclusione il ricorso va dichiarato improcedibile.

5 – La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.

6 – Il ricorso è stato notificato in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis; Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Tuttavia, nel caso di specie, tale disposizione non può trovare applicazione, in quanto il ricorrente è esente per legge dal versamento del contributo unificato.

PQM

La Corre dichiara l’improcedibilità del ricorso; condanna il Ministero ricorrente al pagamento, in favore della controparte, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2016

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