Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14053 del 07/07/2020
Cassazione civile sez. trib., 07/07/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 07/07/2020), n.14053
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PERRINO Angel – Maria –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30243 del ruolo generale dell’anno 2014
proposto da:
Orizzonti Luminosi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del
ricorso, dall’Avv. Giovanni Cabras, presso il cui studio in Roma,
viale Regina Margherita, n. 278, è elettivamente domiciliata;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale del Lazio, n. 2854/37/2014, depositata in data 8 maggio
2014;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 febbraio
2020 dal Consigliere Giancarlo Triscari;
Fatto
RILEVATO
che:
dalla esposizione in fatto della pronuncia censurata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a Orizzonti Luminosi s.p.a. un avviso di accertamento con sanzioni; la società aveva ricevuto in precedenza la notifica di altri due avvisi di accertamento, il primo con il quale si era recuperato a tassazione l’Iva, il secondo con il quale si era recuperata l’Irap, avverso i quali aveva proposto ricorso; avverso l’atto impositivo la società aveva presentato ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Roma; avverso la suddetta pronuncia l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello;
la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto parzialmente l’appello, in particolare ha ritenuto che: l’accertamento relativo all’Irap era divenuto definitivo; alla fattispecie doveva essere applicata la sanzione Iva di Euro 327.439,00, senza ulteriore aumento di un quinto; era invece legittima l’applicazione della sanzione minima relativa alla irregolare tenuta della contabilità; doveva essere annullata la sanzione Irap essendo venuto meno il presupposto impositivo stante la mancata impugnazione della sentenza del giudice di primo grado;
avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso la società Orizzonti Luminosi s.p.a. affidato a un unico motivo di censura; l’Agenzia delle entrate ha deposito atto denominato di costituzione con il quale ha dichiarato di costituirsi al solo fine della partecipazione all’udienza di discussione;
con ordinanza comunicata il 13 novembre 2019 questa Corte aveva disposto il rinvio a nuovo ruolo, invitando le parti a depositare memoria sulla questione della valenza dell’istanza di adesione alla definizione agevolata depositata dalla ricorrente;
parte ricorrente ha, quindi, depositato nota autorizzata del 10 dicembre 2019 con la quale ha evidenziato che la domanda di definizione agevolata era riferibile alle somme iscritte a ruolo relative al giudizio in esame ed ha, quindi, chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
con la nota autorizzata del 10 novembre 2019 parte ricorrente ha ribadito la richiesta di dichiarazione dell’estinzione del giudizio, già prospettata con la memoria del 27 giugno 2019;
deve, quindi, prendersi atto del venire meno dell’interesse della ricorrente al presente giudizio, con conseguente inammissibilità del ricorso;
nulla sulla spese, attesa la mancata costituzione della intimata;
il venire meno dell’interesse esclude, al pari della pronuncia di estinzione, l’applicabilità del D.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. civ., 21 febbraio 2020, n. 4663).
PQM
La Corte:
dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2020