Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14053 del 06/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/06/2017, (ud. 16/05/2017, dep.06/06/2017),  n. 14053

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

A.C., rapp. e dif. dall’avv. Paolo Quadruccio, elett.

dom. presso lo studio dell’avv. Cristina Laura Cecchini in Roma,

Piazza Mazzini n. 8, come da procura in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

Prefettura – U.T.G. di Frosinone;

– intimato –

Ministero dell’Interno;

– intimato –

per la cassazione dell’ordinanza Giudice di Pace di Frosinone

5.5.2016, n. 3226/2016 in R.G. 1138/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 16 maggio 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del Primo

Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. A.C. impugna l’ordinanza del Giudice di Pace di Frosinone 5.5.2016, n. 3226/2016 in R.G. 1138/2016, con cui è stato rigettato il ricorso del ricorrente avverso il decreto di espulsione del Prefetto di Frosinone emesso a suo carico e del correlato avviso di lasciare il territorio nazionale del Questore di Frosinone, entrambi notificati al ricorrente in data 18.3.2016;

2. il Giudice di Pace ha ritenuto la legittimità del provvedimento di espulsione, essendo il ricorrente sfornito di permesso di soggiorno ed altresì persona pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica; conseguentemente ha rigettato il ricorso ed ha ritenuto inammissibile l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

3. con il ricorso si deducono cinque motivi e, in particolare:

– nullità dell’ordinanza e dell’intero procedimento per violazione del contraddittorio, per la mancata comunicazione/notifica della fissazione dell’udienza al ricorrente;

– omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, non essendosi il giudice pronunciato sulla invalidità del decreto di espulsione derivante sia dalla richiesta di protezione internazionale D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 26, comma 4, sia dalla valutazione della sussistenza di motivi di carattere umanitario o derivanti da obblighi internazionali D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, effettuata dal Prefetto, essendo quest’ultimo incompetente in merito;

– omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione al difetto di motivazione in relazione alla asserita appartenenza del ricorrente alla categoria di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 1;

– omesso esame circa un fatto decisivo sia per l’omessa valutazione dell’asserita sussistenza del rischio di fuga del ricorrente D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 4-bis, che in merito al difetto di motivazione sulla mancata concessione di un termine per la partenza volontaria;

– violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 94 e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, comma 4, per aver il giudice ritenuto inammissibile l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato essendone i ricorrenti, in tali procedimenti avverso i decreti di espulsione, ammessi ex lege.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8, stabilisce che “avverso il decreto di espulsione può essere presentato ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 18”;

2. il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, comma 5, prevede che “il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato a cura della cancelleria all’autorità che ha emesso il provvedimento almeno cinque giorni prima della medesima udienza”; parimenti il comma 1 art. cit. impone, più in generale, la regolazione delle controversie attinenti all’espulsione sulla base del rito sommario di cognizione, per quanto non disposto più specificamente;

3. nella fattispecie, il giudice di pace è stato adito in senso impugnatorio sia del decreto prefettizio di espulsione, sia del “correlato ordine di lasciare il territorio nazionale del Questore di Frosinone”, così essendo investito di un onere di convalida complesso, per il quale comunque doveva – già ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5-bis – rispettare il principio per cui “il destinatario del provvedimento di accompagnamento alla frontiera ha dunque diritto di essere “tempestivamente informato” dell’udienza di convalida e ha diritto, altresì, di farsi assistere all’udienza da un difensore di fiducia.” (Cass. 16625/2016);

4. lo stesso precedente ha statuito che “La tempestività dell’informazione cui ha diritto l’interessato dev’essere valutata in relazione alla funzione dell’informazione stessa di consentire all’interessato di partecipare all’udienza per difendersi e di nominare eventualmente un difensore di fiducia. Ciò significa che l’informazione, comprensiva della comunicazione dei provvedimenti di espulsione e di accompagnamento (obbligatoria ai sensi dell’art. 13, comma 7 cit.), su cui verterà la discussione, deve necessariamente precedere l’udienza, e non può essere data nel corso di essa: altrimenti qualsiasi concreta possibilità di difesa, mediante produzione di documenti o altri elementi a discarico eventualmente in possesso dell’interessato, viene compromessa, così come viene frustrata la facoltà di avvalersi di un difensore di fiducia.”;

5. si tratta di principio che non può non valere per regolare l’udienza di convalida che, come nel caso, sia destinata a verificare la legittimità del doppio ordine (espulsione e allontanamento), tenuto conto che se è vero che il citato D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, comma 5 contempla in modo espresso la sola notifica all’autorità emittente il provvedimento, ciò non significa che il procedimento avanti al giudice di pace possa prescindere dalla presenza dell’interessato ricorrente, per definizione già costituito con l’impugnazione che, una volta depositata, ha instaurato il rapporto processuale e attende di poter sia discutere proprio all’udienza il proprio ricorso, sia contraddire ad ogni altro elemento proveniente dalla parte pubblica, sia integrare le proprie difese con ogni altra circostanza, compatibile con la natura sommaria e celere del procedimento, diretta a contrastare espulsione e allontanamento;

6. nella fattispecie, peraltro, il ricorrente ha anche allegato il tenore delle difese cui si sarebbe apprestato ove comparso all’udienza, in particolare invocando la documentazione sopravvenuta in merito alla richiesta di protezione internazionale;

7. il vizio processuale denunciato con il primo motivo sussiste, poichè il fax di notifica della udienza avanti al G.d.p., per come pervenuto al difensore designato, non è giunto con la indicazione della udienza stessa quanto alla data (cfr. docc. allegati nn. 4 e 5) ed è pacifico che il ricorrente non risulta comparso all’udienza 5.5.2016;

8. Il decreto impugnato va pertanto cassato, in accoglimento del primo motivo, assorbiti i restanti secondo, terzo e quarto;

9. il quinto motivo è parimenti fondato, ai sensi del tenore letterale del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, comma 4 essendo il ricorrente ammesso ex lege al gratuito patrocinio a spese dello Stato, in tema dovendo il giudice adito limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti di ammissione, ossia la qualità di straniero extracomunitario e il tipo di procedimento oggetto di richiesta, requisiti sussistenti e non correttamente esclusi nel decreto;

il ricorso va dunque accolto, quanto ai motivi primo e quinto, con assorbimento dei restanti e cassazione con rinvio, anche per le spese.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, quanto ai motivi primo e quinto, assorbiti i restanti; cassa e rinvia al Giudice di Pace di Frosinone, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2017

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