Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14053 del 04/06/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 14053 Anno 2013
Presidente: TRIFONE FRANCESCO
Relatore: PETTI GIOVANNI BATTISTA

SENTENZA

sul ricorso 5013-2010 proposto da:
MARANO MODA MASCHILE DI MARANO GAETANO E C. S.N.C.
0187390781, in persona dell’amministratore e legale
rappresentante pro tempore Sig. GAETANO MARANO,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI
21, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE TORRISI,
rappresentata e difesa dall’avvocato GENTILI ANGELO
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

COSCARELLA FILIPPO CSCFPP28L10D086T, NASO ALESSANDRA

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Data pubblicazione: 04/06/2013

NSALSN63A44D086E, NASO GABRIELLA NSAGRL64D69D0860,
COSCARELLA SIMONA CSCSMN65L65D086Q, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA ORAZIO 12, presso lo studio
dell’avvocato TORTORICI GIOVANNI, rappresentati e
difesi dall’avvocato TORTORICI MARIA DONATA giusta

– controricorrenti nonchè contro

FALLITA TUKE S.R.L.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 875/2008 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 17/01/2009, R.G.N.
216/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/04/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
BATTISTA PETTI;
udito l’Avvocato SALVATORE TORRISI per delega;
udito l’Avvocato EMMA CERSOSIMO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto del ricorso;

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delega in atti;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

1.Con ricorso depositato il 31 luglio 2006 Coscarella Filippo e
Mirella convenivano dinanzi al Tribunale di Cosenza la società
Marano Moda s.n.c. che deteneva un magazzino sito in Cosenza
Corso Mazzini 89-91 già concesso in locazione il 24 luglio 1986

I locatori chiedevano al tribunale di accertare la cessata
locazione alla data del 31 luglio 2004 con condanna al rilascio;
rimettevano al giudice la individuazione del soggetto titolare
della indennità di avviamento, se la Marano Moda ovvero la TUKE
srl pure evocata in giudizio.
Si costituivano la Marano Moda, che sosteneva di aver affittato
la azienda alla Tuke e che questa aveva assunto lo impegno del
pagamento dei canoni; la Tuke sosteneva di essere subentrata nel
contratto di locazione, che la disdetta data dai locatori il 31
luglio 2004 era nulla, e che le competeva la indennità di
avviamento.
2.11 tribunale di Cosenza, nel contraddittorio tra le parti, con
sentenza depositata il 5 novembre 2007 cosi decideva:
a.dichiara cessata la locazione tra i COSCARELLA e la snc MARANO
MODA alla data del 31 luglio 2004;
b.condanna Marano Moda e la Tuke, avente causa dalla prima, al
rilascio dello immobile al 20 gennaio 2008;
c.dichiara che la indennità di avviamento compete alla Marano
Moda per lo importo di euro 27.138,78;

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a Marano Mario per anni sei, non disdettato alla prima scadenza.

d. accerta che il maggior danno subito dai locatori per il
mancato rilascio dell’immobile alla data del 31 luglio 2004
ammonta all’ottobre 2007 ad euro 107.632,44 e condanna Marano
Moda al pagamento di detta somma, salva ogni altra ulteriore
debenza ad altro titolo;

3.Contro la decisione

proponevano appello principale la Tuke

nel punto in cui il tribunale aveva ritenuto valida la disdetta
ed accertato la titolarità del rapporto in capo alla Marano
moda, appello incidentale era proposto dalla Marano che deduceva
la esistenza di un giudicato costituito dalla sentenza del
tribunale di Cosenza n.377 del 2006, tra le stesse parti, che
aveva accertato il subingresso della Tuke nel contratto di
affitto.
Con comparsa depositata alla prima udienza di comparizione del
10 giugno 2008 si costituivano Coscarella Filippo e Coscarella
Simona, questa ultima nella veste di donataria dello immobile in
locazione, ed inoltre si costituivano con lo stesso atto gli
eredi di Coscarella Mirella, Naso Alessandra e Naso Gabriella,
che resistevano al gravame principale e deducevano la
inammissibilità di quello incidentale. La Tuke rilasciava
l’immobile alla data del 23 giugno 2008.
4.La Corte di appello di Caltanisetta, con sentenza del 17
gennaio 2009, in parziale riforma della sentenza del tribunale,

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I

e.compensa tra le parti le spese del giudizio.

a.confermava la validità della disdetta e la cessata locazione
al 31 luglio 2004, ritenendola in corso tra i locatori e la
Tuke;
b.condannava la Tuke e La Marano Moda al rilascio dello immobile
alla data già fissata dal tribunale;
la

spettanza

alla

Tuke

del

diritto

alla

corresponsione della indennità di avviamento,nella misura già
stabilita dal primo giudice;
e.confermava nel resto la impugnata sentenza,
f.provvedeva al nuovo regolamento delle spese tra le parti,
compensate per la metà come in dispositivo.
5.Contro la decisione ricorre Marano Moda deducendo due motivi
di censura, resistono le controparti locatrici con
controricorso; non resiste la Tuke sr.l.
MOTIVI DELLA DECISIONE.

6.11 ricorso della società Marano, soggetto al regime dei
quesiti ratione temporis, non merita accoglimento. Per chiarezza
espositiva si offre una sintesi dei motivi, ed a seguire la
confutazione in punto di diritto.
6.1. SINTESI DEI MOTIVI DEL RICORSO MARANO:
nel PRIMO motivo si deduce error in iudicando, ai sensi art.360
n.3 c.p.c. per la violazione degli artt. 1590 e 1591 c.c. e
artt.34 e 36 della legge 1978 n.392 da leggersi in combinato
disposto. Il quesito di diritto ai ff 19 e 19 del ricorso è nei
seguenti termini: “Dica la Corte se in ipotesi di cessione sia
del contratto di affitto di azienda sia di contratto di

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d.dichiarava

locazione, stabilitosi, se del caso, con effetti di giudicato
interno, che il rapporto -anche locativo- è in essere tra il
cessionario di ambo le pattuizioni obbligatorie ed il locatore,
il conduttore della res, cui sia riconosciuta, pure con analogo
effetto di giudicato interno, la indennità per la perdita di

ritardo nella restituzione della cosa locata”.
Nel SECONDO MOTIVO

si deduce insufficiente e contraddittoria

motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio, che viene precisato a ff 20 nei seguenti termini ”
Dichiarata la sussistenza, per effetto del contratto di cessione
di azienda, tra la Tuke ed i locatori originari Coscarella
Filippo, Naso Alessandro e Naso Gabriella, queste due ultime
quali eredi di Coscarella Simona, nonché Coscarella Siona,
sarebbe stato logico, coerente e non contraddittorio affermarsi,
dalla Corte territoriale, con valenza di decisività, che
obbligata a rifondere il pregiudizio, per la più volte
menzionata causale, fosse la Tuke- cui era stata peraltro
attribuita la indennità per la perdita dallo avviamento
commerciale- e non la Marano Moda etc la cui condanna inficia la
ora gravata decisione, illogica, incoerente e contraddittoria”.
7. CONFUTAZIONE IN DIRITTO.
Il primo motivo del ricorso, nella sua formulazione, deduce un
error in iudicando, assumendo di avere dedotto e provato,
dinanzi ai giudici del merito, una fattispecie di cessione del
contratto di locazione conseguente allo affitto di azienda,

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avviamento commerciale, debba rispondere per danni correlati al

sostenendo la espressa liberazione della società cedente, da
parte del locatore ceduto e sulla base di un giudicato, non
meglio precisato, né per le statuizioni cui richiama, né per le
vicende negoziali in ordine alle quali tale giudicato si è
formato. Si nota, nella formulazione del quesito, la doppia

riferimento è ad altra res controversa, probabilmente tra le
parti interessate alla cessione della azienda ed alla relativa
locazione. La deduzione dell’error iudicando delimita la
specificità del motivo, che risulta incongruo nella sua sintesi
descrittiva, atteso che la Corte di appello a ff 20 e 21 della
motivazione ha accertato quanto segue: “vertendosi in ipotesi di
affitto di azienda con contestuale cessione del contratto di
locazione, regolarmente comunicata al locatore ai sensi dello
art.36 della legge di equo canone 1978 n.392- e non opposta da
questo ultimo nel termine previsto dalla norma-da un lato si è
verificata la successione della Tuke nello originario rapporto
di locazione, d’altro lato non avendo il locatore ceduto
dichiarato espressamente di liberare il conduttore cedente,
questo ultimo rimane solidalmente responsabile per tutte le
obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale” e cita
correttamente consolidata giurisprudenza, peraltro ulteriormente
consolidatasi dopo gli arresti citati: v. ad es. Cass. 9
novembre 2006 n.23914.
Non senza rilevare che nelle conclusioni svolte dalla Marano
nell’appello incidentale, nessun riferimento ad un giudicato

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insistenza sulla natura di giudicato interno, mentre il

era indicato, sostenendosi che la Tuke deteneva arbitrariamente
l’immobile dopo la scadenza del rapporto, e che pertanto doveva
tenere indenne la Marano, e sostenendo inoltre che nessun danno
era derivato ai locatori per il mancato ritardo.
La deduzione del giudicato interno, proposta per la prima volta

dal diverso contraddittorio svoltosi tra le parti sul punto
decisivo che riguarda la prova della liberazione del conduttore
cedente da parte del locatore ceduto, come accertato e
constatato a pag 21 della motivazione, in senso negativo alle
tesi del ricorrente.
NON senza rimarcare che, in ipotesi, se il giudicato interno, le
cui statuizioni non sono chiaramente e compiutamente
indicate,fosse stato dedotto e allegato nel giudizio di appello
e non considerato dal detto giudice, il rimedio sarebbe stato
quello revocatorio, e non il ricorso per cassazione. In
conclusione risultano violate le regole di cui allo art.366 bis
sotto sanzione di inammissibilità in relazione alla inesatta
formulazione del motivo del ricorso e del successivo articolo
369 del codice di rito in relazione alla omessa precisa
indicazione del documento su cui il ricorso si fonda, e sul suo
eventuale tempestivo deposito nella fase che precede questo
giudizio di cassazione, e quindi sulla sua allegazione al
ricorso stesso. Vedi sul punto Cass. SU 3 novembre 2011 n.22726.
PARIMENTI inammissibile, in relazione alle regole di cui allo
art.366 bis del codice di rito, è il secondo motivo, che intende

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in questa sede nei termini indicati nel quesito, resta preclusa

accollare alla Tuke l’obbligo del risarcimento per la ritardata
consegna, sotto il profilo del vizio motivazionale.
Il fatto controverso che viene in esame non è quello proposto
dal ricorrente, ma la fattispecie provata ed accertata dai
giudici del merito con una congrua valutazione delle prove. Il

la Corte di appello non ha compiuto, avendo chiaramente motivato
le ragioni giuridica in base alle quali la Marano, quale
originaria cedente è tenuta a rispondere per i danni per la
ritardata restituzione e nella misura correttamente verificata e
senza alcuna extrapetizione peraltro neppure formulata con la
indicazione delle relativa norme processuali e con apposito
motivo.
Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente a
rifondere alle parti costituite le spese del giudizio di
cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente in
favore delle parti controricorrenti Coscarelli Filippo, Naso
Alessandra, Naso Gabriella e Coscarella Simona, le spese del
giudizio di cassazione, che liquida in euro 6500,00 di cui euro
200,00 per spese.
Roma 5 Aprile 2013.

motivo indica come vizio motivazionale un error in iudicando che

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