Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14052 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/06/2011, (ud. 17/05/2011, dep. 27/06/2011), n.14052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15898/2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore prò tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

OLEIFICIO AMBROSIANO SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 13/2005 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata l111/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN, che si riporta al ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 11.4.2005 la commissione tributaria regionale della Lombardia ha respinto l’appello dell’agenzia delle entrate nella controversia insorta su un avviso di rettifica ai fini Iva, relativo all’anno 1995, impugnato dalla s.r.l. Oleificio Ambrosiano e annullato dalla commissione tributaria provinciale di Milano.

Sulla premessa che i primi giudici avevano disatteso le presunzioni poste a base di un verbale della polizia tributaria, presupposto dall’avviso di rettifica, in coerenza con il tenore di analoghe decisioni assunte per distinti periodi d’imposta, ha motivato osservando essere emersa, dall’esame della documentazione prodotta in primo grado, una sovrapposizione di accertamenti tra loro contrastanti: l’uno essendo stato rappresentato da un verbale ispettivo dell’Aima, non evidenziante irregolarità riscontrate a carico della società convenuta; l’altro, della polizia tributaria, viceversa giunto a rilevare presunte omissioni a carico della medesima società, in via indiretta, in ragione di verifica eseguita presso fornitori terzi.

Per la cassazione di questa sentenza ricorrono il Ministero dell’economia e finanze e l’agenzia delle entrate, articolando due motivi di censura. L’intimata non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso va dichiarato complessivamente inammissibile nella parte in cui è proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze, essendo l’agenzia delle entrate, alla data in cui fu pronunciata la sentenza d’appello, unica titolare dei poteri giuridici strumentali all’adempimento delle obbligazioni tributarie, in quanto successore a tìtolo particolare del Ministero in ordine a tali rapporti a decorrere dalla relativa operatività (1 gennaio 2001). Con conseguente assunzione in via esclusiva della gestione del contenzioso e connessa spettanza dell’esercizio delle facoltà processuali in ordine all’impugnazione in sede di legittimità (per tutte, sez. un. n. 3116/2006).

2. – Con il primo motivo l’amministrazione ricorrente, deducendo, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, L. n. 241 del 1990, art. 3, art. 7 dello statuto del contribuente, oltre che motivazione “incerta e contraddittoria” ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in verità lamenta che la commissione regionale si sia limitata a richiamare le conclusioni della sentenza di primo grado, la quale a sua volta aveva rinviato alla motivazione di altre proprie sentenze riferibili a distinte annualità. Assume dunque che, non essendo stata condotta un’autonoma valutazione e/o un’analisi critica delle risultanze, alla luce delle considerazioni da essa amministrazione svolte con l’appello, la sentenza sarebbe viziata da una motivazione solo apparente.

Col secondo motivo l’amministrazione deduce, invece, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, e “motivazione incerta e contraddittoria”, sotto il distinto profilo che la sentenza impugnata si è data a una acritica comparazione tra i due verbali ispettivi (dell’Aima e della polizia tributaria), senza tener conto delle argomentazioni spese nell’atto di appello con riferimento alle risultanze dei controlli in punto di movimentazione bancaria, di quelli eseguiti presso i fornitori della società e del rilievo che la verifica fiscale era stata innescata proprio dalla segnalazione dell’Aima (Agecontrol). Lamenta pertanto che non sia stato esaminato il rilievo, ancora desunto dal verbale della polizia tributaria, circa la riscontrata presenza di paralleli flussi di denaro, di natura extracontabile, di ritorno dai fornitori della società medesima.

3. – Osserva il collegio, esaminando i due motivi unitariamente in ragione della loro evidente connessione, che il primo non coglie l’essenza del denunciato vizio di motivazione parvente od omessa. E’ infatti acquisito, nella giurisprudenza di questa Corte, che incorre in un simile vizio la sentenza (della commissione tributaria regionale) che ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero che indichi tali elementi senza un’adeguata disamina logico-giuridica, rendendo in tale modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (v. per tutte Cass. n. 20936/2007). Il vizio è appunto in tal senso denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente (v. Cass. n. 890/2006; n. 2067/1998; n. 2114/1995).

Ora, tutto quanto da parte ricorrente dedotto a critica dei concatenati rinvii a precedenti sentenze, concernenti distinte annualità, non si attaglia alla motivazione della sentenza di appello, ma – al più – a quella (oramai ininfluente, attesa la funzione sostitutiva della decisione impugnata) di primo grado, i cui passaggi risultano invero trascritti nel ricorso.

L’impugnata sentenza, invece, non si è limitata a un mero rinvio a quanto sostenuto dalla decisione di primo grado, bensì ha enunciato gli elementi considerati in vista di un conforme giudizio di merito, in particolare valorizzando in chiave contraria alla tesi dell’amministrazione, la “sovrapposizione di accertamenti contrastanti”, rispettivamente rappresentati dall’esito della verifica ispettiva dell’Aima (non evidenziante irregolarità nei confronti della società di cui trattasi) e dalle risultanze del verbale di constatazione della polizia tributaria (facente riferimento a dati acquisiti indirettamente a seguito di verifiche presso terzi fornitori). A fronte del quale contrasto, ha infine reputato di dover privilegiare le risultanze del primo accertamento in quanto direttamente involgente la posizione della società, anche tenuto conto della linea difensiva dell’amministrazione, limitata da una asseritamente mera invocazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, quale chiave di volta del sistema di ricerca della base imponibile. In simile valutazione può considerarsi espressa la ratio decidendi, donde la motivazione, ancorchè criticabile nel senso di cui infra, non può considerarsi omessa.

4. – Sennonchè, in base all’orientamento espresso più volte da questa Corte, che qui si conferma, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, consente all’amministrazione finanziaria di rettificare su basi presuntive la dichiarazione del contribuente utilizzando i dati relativi ai movimenti su conti bancari.

Si tratta di una presunzione legale di carattere relativo, in quanto è ammessa la prova liberatoria da parte del contribuente. Al quale resta garantito il diritto di difesa, potendo egli far valere le sue ragioni in sede contenziosa, depositando, anche a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, documenti e memorie fino alla data di trattazione del ricorso in primo grado.

Consegue che, se il contribuente non dimostra che dei movimenti bancari acquisiti dall’ufficio egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, o che si tratta di movimentazioni che non si riferiscono a operazioni imponibili, è consentito all’amministrazione riferire i movimenti bancari all’attività svolta in regime d’Iva (Cass. n. 18421/2005; n. 26293/2005; n. 8422/2002; n. 3929/2002; n. 8457/2001; n. 2435/2001; n. 9946/2000).

Nel caso di specie, il vizio che inficia l’impugnata sentenza attiene al fatto di non aver essa considerato che il proposto gravame, in ragione del motivo integralmente qui trascritto (in conformità del principio di autosufficienza), devolveva proprio la questione della rilevanza dell’esito delle svolte verifiche sui movimenti bancari, in considerazione della riscontrata esistenza, a fronte dell’apparente regolare flusso di pagamenti a mezzo assegno, dalle ditte fornitrici alla società Oleificio Ambrosiano, di “un parallelo flusso di denaro di ritorno (..), di natura extracontabile, finalizzato a dare consistenza finanziaria all’inesistente attività di vendita al dettaglio (.. ) ; flusso correlato ad una concatenazione di fatture per operazioni inesistenti, strumentali all’attestazione di false realtà materiali (cessioni di olio sfuso, di imballaggi e di olio confezionato) (..)”.

L’impugnata sentenza va dunque cassata in accoglimento del citato secondo motivo, con rinvio ad altra sezione della medesima commissione regionale, la quale, uniformandosi al sopra indicato principio di diritto, provvederà a esaminare il profilo omesso nell’ambito dell’accertamento involto dai motivi di gravame.

Provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’economia e delle finanze.

Rigetta il primo motivo del ricorso dell’agenzia delle entrate;

accoglie il secondo motivo; cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla commissione tributaria regionale della Lombardia, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Quinta Civile, il 17 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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