Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14052 del 04/06/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 14052 Anno 2013
Presidente: TRIFONE FRANCESCO
Relatore: PETTI GIOVANNI BATTISTA

SENTENZA
sul ricorso 15377-2009 proposto da:
PIZZERIA ROSA DEI VENTI DI MASSA ENRICA 00849480421,
in persona della sua titolare Sig.ra ENRICA MASSA,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P. S. MANCINI
2, presso lo STUDIO PUTTI, rappresentata e difesa
dall’avvocato NICCOLAINI BARIGELLETTI PATRIZIA giusta
2013

delega in atti;
– ricorrente –

803
contro

ANCONA ENTRATE S.R.L.;
– intimata –

1

Data pubblicazione: 04/06/2013

Nonché da:
ANCONA

ENTRATE

S.R.L.

02278540428,

in persona

dell’amministratore unico e legale rappresentante pro
tempore dott. CARLO AMICUCCI, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 71, presso

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASTRI
ANTONIO giusta delega in atti;
– ricorrente incidentale contro

PIZZERIA ROSA DEI VENTI DI MASSA ENRICA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 108/2009 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA, depositata il 21/03/2009, R.G.N. 750/08;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/04/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
BATTISTA PETTI;
udito l’Avvocato ANDREA DEL VECCHIO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto del ricorso principale, accoglimento del
ricorso incidentale;

2

lo studio dell’avvocato DEL VECCHIO SERGIO, che la

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

1.Con atto di opposizione dinanzi al Tribunale di Verona, Massa
Enrica, titolare della Pizzeria La Rosa dei venti, di Ancona,
già condotta in locazione per affitto da parte del Comune di
Ancona, proponeva opposizione alla ingiunzione per lo importo di

relativamente agli anni 2003,2004,2005. Sosteneva la Massa che
il contratto era scaduto il 2 maggio 1993 e che la successiva
detenzione dell’immobile era dovuta una indennità calcolata
sull’ultimo canone versato. SI COSTITUIVA Ancona Entrate e
chiedeva il rigetto della opposizione e precisava che le somme
erano dovute per la occupazione abusiva.
2.11 Tribunale di Ancona con sentenza del 6 giugno 2008
dichiarava la propria incompetenza per materia in favore del G.E
presso il tribunale di Ancona e compensava tra le parti le spese
di lite.
3.Contro la decisione ha proposto appello la Massa per la
Pizzeria e chiedeva accertarsi la invalidità della ingiunzione
“fiscale” da parte del tribunale competente con la vittoria
delle spese dei due gradi del giudizio. Resisteva la controparte
e chiedeva il rigetto del gravame, inammissibile.
4.La Corte di appello di Ancona, con sentenza 21 marzo 2009,
notificata il 20 maggio 2005, dichiarava la nullità della
sentenza del tribunale, rilevando che la competenza sulla
opposizione spettasse al giudice ordinario in relazione alla
natura del debito per la illegittima occupazione di un bene

3

euro 30.717,26 intimatale dalla società Ancona Entrate s.r.l.

pubblico. La nullità tuttavia non determinava la remissione
dalla lite al primo giudice e pertanto la Corte esaminava nel
merito la opposizione ritenendola infondata sula base della
documentazione in atti e sulla base di clausola contrattuale che
sanzionava la ritardata consegna; le spese dei gradi erano poste

5.Contro la decisione ricorre Massa per la Pizzeria deducendo
due motivi di censura, resiste la controparte con controricorso
illustrato da memoria, e propone ricorso incidentale affidato ad
MOTIVI DELLA DECISIONE.

6.1 ricorsi ,che ratione temporis sono soggetti al regime dei
quesiti, devono essere riuniti e dichiarati inammissibili.
Per chiarezza espositiva se ne offre una sintesi descrittiva ed
a seguire la confutazione in diritto.
6.1.Esame del ricorso MASSA per Pizzeria:
Nel primo motivo si deduce error in iudicando per la violazione
artt.1362 e 1372 c.c. in relazione allo art. 4 del contratto di
locazione intercorso delle parti. IL QUESITO è posto nei
seguenti termini: ” Dica la Corte se in ossequi delle norme di
cui agli artt. 1363,1365 e 1367 c.c. in presenza di un esplicito
contenuto patrizio, voluto dalle parti, possa farsi ricorso a
criteri interpretativi”.
Nel secondo motivo si deduce error in iudicando per violazione
dello art.633 c.p.c. in relazione al procedimento di cui al Rd
n.639 del 1910. Il QUESITO a ff 12 è posto nei seguenti termini:
” Dica la Corte se il disposto dello art.633 c.p.c. possa

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a carico dell’appellante.

correttamente applicarsi al procedimento RD 639 del 1910 e
questo ultimo procedimento attivarsi per una somma certa liquida
ed esigibile che non sia contenuta nel contratto sottoscritto
dalle parti da cui prenderebbe avvio la pretesa creditoria e sia
frutto di autodeterminazione dell’ente”.

Il quesito sul punto deduce un error in procedendo, per la
violazione dello art.112 c.p.c. dovendo la Corte motivare sulla
condanna alle spese dei due gradi, mentre invece ha condannato
l’opponente alle spese del grado di appello.
7.CONFUTAZIONE IN DIRITTO DEL RICORSO PRINCIPALE MASSA.
Il primo motivo del ricorso è inammissibile in quanto si
discosta dalle regole previste dallo art.366 bis c.proc.civile,
formulando un quesito astratto e privo della sintesi descrittiva
della fattispecie considerata dai giudici del merito, sicchè
appare incongrua la regula iuris che si propone come risolutiva
.Vedi sul punto Cass. SU 2 aprile 2008 n8466 e n.18758 del 9
luglio 20080.
Inammissibile anche il secondo motivo, privo della sintesi
descrittiva e che non formula una chiara regula iuris proprio in
relazione alle clausole contrattuali che prevedevano anche la
situazione dello indennizzo per la ritardata consegna.
NON senza rilevarne la infondatezza sul rilievo che il
procedimento ingiuntivo ordinario e quello speciale di cui al
citato regio decreto, vige il principio che legittima la
emissione del provvedimento monitorio allorché il credito sia

5

6.2. ESAME DEL RICORSO INCIDENTALE DI ANCONA ENTRATE,

certo liquido ed esigibile e le condizioni di esigibilità
possono derivare, come nella specie, da clausole contrattuali
predeterminate.
8.CONFUTAZIONE DEL RICORSO INCIDENTALE IN PUNTO DI SPESE
PROCESSUALI PER IL PRIMO GRADO.

al contenuto delle censure svolte in grado di appello che non
censurano specificamente il punto relativo alla compensazione
delle spese, ancorché nelle conclusioni si chieda la condanna
per entrambi i gradi. Dal contesto della motivazione appare
evidente che la condanna limitata alle spese di secondo grado
tenga conto di tale situazione processuale, confermando
implicitamente le ragioni di compensazione non oggetto di
precisa censura. Sussistono giusti motivi in relazione alla
peculiarità della lite e delle questioni esaminate, per
compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili e compensa tra le
parti le spese del giudizio di cassazione.

In quesito sul punto deve ritenersi inammissibile in relazione

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