Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14051 del 27/06/2011
Cassazione civile sez. trib., 27/06/2011, (ud. 17/05/2011, dep. 27/06/2011), n.14051
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco – rel. Presidente –
Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
CANIO TRISTANO COSTRUZIONI DI TRISTANO ANTONIO & C. SNC, in
persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato DI GIOIA
GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato PAPA RENATO, giusta
delega a margine;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI (OMISSIS), in persona del Direttore
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 220/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,
depositata il 14/04/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/05/2011 dal Presidente e Relatore Dott. MARCO PIVETTI;
udito per il resistente l’Avvocato ZERMAN, che ha chiesto
l’inammissibilità;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
OSSERVA
MOTIVAZIONE:
La sentenza impugnata è stata pronunziata dalla Commissione tributaria regionale di Milano il 28 settembre 2005 ed è stata depositata il 14 aprile 2006 e cioè successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 40 del 2006. Con essa è stato respinto il ricorso della Canio Tristano Costruzioni di Tristano Antonio e C snc avverso cinque avvisi di accertamento IRPEF e ILOR relativi agli anni 1995 e 1996 nn. R1K1001718, R1K1001719, R1K1001724, R1K1001730, R1K2000448, R1K2000449. Al ricorso per cassazione della società contribuente trovava quindi applicazione l’art. 366 bis cod. proc. civ.. Il ricorso stesso prospetta tre motivi di censura: i primi due denunziano violazione di legge ma sono totalmente privi del prescritto quesito di diritto. Il terzo lamenta carenza e contraddittorietà della motivazione ma è privo della chiara e specifica identificazione del fatto controverso in ordine all’accertamento del quale si assume che la motivazione sia carente.
P.Q.M.
– Dichiara inammissibile il ricorso;
– condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità liquidate in complessivi Euro 4.500 oltre le prenotazioni a debito.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011