Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14051 del 06/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/06/2017, (ud. 16/05/2017, dep.06/06/2017),  n. 14051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

R.R., rappr. e dif. dall’avv. Girolamo Adoncecchi, elett.

dom. presso lo studio di quest’ultimo in Livorno, Piazza Attias n.

37/41, come da procura in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

Fallimento di R.R., in persona del cur.fall. p.t., dott.

G.G., rappr. e dif. dall’avv. Simone Tinagli, elett. dom.

presso l’avv. Riccardo Mariotti in Roma, via dell’Amba Aradam n. 24,

come da procura in calce all’atto;

– controricorrente –

S.N.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza App. Firenze 4.3.2016, n. 658/16 in

R.G. n. 66/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 16 maggio 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del

Primo Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. R.R., titolare della omonima impresa individuale, ha impugnato la sentenza App. Firenze 26.4.2016, n. 658/2016, con cui è stata rigettato il suo reclamo avverso la sentenza Trib. Livorno n. 105/15 di dichiarazione del proprio fallimento;

2. la corte di appello ha ritenuto infondata la censura relativa all’esclusione della fallibilità dell’impresa artigiana che il ricorrente faceva discendere dall’art. 2751-bis C.C., n. 5), così come riformato dal D.L. n. 5 del 2012, art. 36: l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane, infatti, non comporterebbe il venir meno della possibilità che l’impresa artigiana fallisca nell’ipotesi in cui la stessa abbia i limiti dimensionali previsti dalla L. Fall.;

3. la corte di appello ha preso posizione, altresì, sulle argomentazioni svolte dal ricorrente in merito al fatto che l’artigiano non sia un imprenditore commerciale, in quanto soggetto che non svolge attività industriale: l’art. 2195 c.c. non solo individua l’attività industriale, ma anche, a titolo esemplificativo, quella intermediaria;

4. il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione alla L. Fall., art. 1 e art. 2751-bis c.c., n. 5) e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio circa la ritenuta fallibilità dell’impresa artigiana, essendo esclusa la fallibilità della stessa sia perchè rientrante nella definizione di piccolo imprenditore, qualifica che doveva essere dimostrata dal controricorrente, sia perchè ai sensi del novellato art. 2751-bis c.c., n. 5) l’imprenditore iscritto all’albo delle imprese artigiane è soggetto alla regola generale di non fallibilità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. ai sensi della L. Fall., art. 1 tutti gli imprenditori che esercitano una attività commerciale sono soggetti a fallimento; il secondo comma della disposizione in esame, aderendo al principio di “prossimità della prova”, pone a carico dell’imprenditore l’onere di provare di essere esente dal fallimento gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti, ed escludendo quindi la possibilità di ricorrere al criterio sancito nella norma sostanziale contenuta nell’art. 2083 c.c.;

2. già questa Corte ha deciso – secondo principio qui ribadito – che “il regime concorsuale riformato ha infatti tratteggiato la figura dell'”imprenditore fallibile” affidandola in via esclusiva a parametri soggettivi di tipo quantitativo, i quali prescindono del tutto da quello, canonizzato nel regime civilistico, della prevalenza del lavoro personale rispetto all’organizzazione aziendale fondata sul capitale e sull’altrui lavoro” (Cass. 13086/2010).

3. la novella del 2012, novellando l’art. 2751-bis c.c., n. 5), è però intervenuta esclusivamente in materia di privilegi, quali spettanti ai crediti vantati dall’impresa artigiana e non ha comportato alcuna modifica in tema di fallibilità dell’imprenditore artigiano; conseguentemente, detta impresa è tuttora soggetta al fallimento qualora l’imprenditore non abbia dimostrato il rispetto delle soglie di fallibilità L. Fall., ex art. 1, comma 2;

4. il primo motivo di ricorso è, pertanto e per un primo profilo, manifestamente infondato, in quanto non ricorre nella specie alcuna violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 1, nè l’art. 2751-bis c.c., n. 5) appare conferente; invero, in tema di accertamento dei requisiti per la sottoposizione al fallimento ai sensi della L. Fall., art. 1, non è necessario verificare se l’impresa abbia o meno le caratteristiche per essere iscritta nell’albo delle imprese artigiane, essendo anche l’artigiano un imprenditore commerciale soggetto al fallimento;

5. per altro profilo il motivo è manifestamente infondato, poichè in tema di giudizio di opposizione alla sentenza di fallimento “l’eccezione di non assoggettabilità a fallimento dell’impresa in ragione della sua natura artigiana compete all’iniziativa della parte debitrice” (Cass. 12023/2011, 23052/2010, oltre che già 13086/2010);

6. il secondo motivo è inammissibile in quanto “In tema di ricorso per cassazione, dopo la modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili.” (Cass. 12928/2014);

7. il ricorso va rigettato, con condanna alle spese secondo soccombenza e misura come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità in favore del controricorrente, liquidate in Euro 8.100 (di cui 100 per esborsi), oltre al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2017

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