Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14051 del 04/06/2013
Civile Sent. Sez. 3 Num. 14051 Anno 2013
Presidente: TRIFONE FRANCESCO
Relatore: PETTI GIOVANNI BATTISTA
PU
SENTENZA
sul ricorso 20867-2007 proposto da:
AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA CAREGGI DI
FIRENZE 04612750481, in persona del Direttore
Generale e legale rappresentante pro tempore Dr.
EDOARDO MAJNO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
BERTOLONI 37, presso lo studio dell’avvocato CIOCIOLA
2013
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ROBERTO, rappresentata e difesa dall’avvocato STOLZI
PAOLO giusta delega in atti;
– ricorrente contro
INPDAP – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I
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Data pubblicazione: 04/06/2013
DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 97095380586,
in persona del Presidente e Legale Rappresentante
Dott. Ing. MARCO STADERINI, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA
29,
presso lo studio
dell’avvocato CIPRIANI GIUSEPPE, che la rappresenta e
– controricorrente –
avverso la sentenza n.
1829/2006
D’APPELLO di FIRENZE, depositata
della CORTE
il 05/02/2007,
R.G.N. 2701/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/04/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
BATTISTA PETTI;
udito l’Avvocato ROBERTO CIOCIOLA per delega;
udito l’Avvocato GIUSEPPE CIPRIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto del ricorso;
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difende giusta delega in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
1.L’INPDAP quale locatore di quattro appartamenti siti in
Firenze e nella disponibilità della Azienda ospedaliero
universitaria di Careggi -da ora breviter Azienda- ha convenuto
dinanzi al tribunale di Firenze detta azienda e ne ha chiesto
RESISTEVA la convenuta ed eccepiva la prescrizione biennale.
2.11 Tribunale di Firenze ,con sentenza del 18 novembre 2004
accoglieva in parte la domanda escludendo dalla prescrizione le
somme chiese in conguaglio e compensava per la metà le spese,
ponendo il resto a carico della azienda.
3.La decisione era appellata con appello principale dello
Inpdap, che sosteneva la non operatività della prescrizione sul
debito globale, e incidentale della Azienda, che eccepiva la
inammissibilità per tardività della domanda relativa al
pagamento dell’ulteriore conguaglio.
4.La Corte di appello di Firenze con sentenza del 5 febbraio
2007, notificata il 3 maggio, in accoglimento dello appello
principale dell’INPDAP condannava la azienda al pagamento della
ulteriore somma di euro 26.000,21 oltre interessi legali e
condannava la azienda al pagamento della metà delle spese
legali già compensate in primo grado ed alle spese del secondo
grado.
Contro la decisione ricorre la Azienda Ospedaliera Università
Careggi di Firenze deducendo quattro motivi di ricorso, resiste
l’INPDAP con controricorso, eccependo la tardività del ricorso,
la condanna al pagamento di oneri accessori riferiti al 1999.
essendo la sentenza di appello notificata alla Azienda nel
domicilio eletto in appello in data 3 maggio 2007, mentre la
notifica del ricorso per cassazione è avvenuta il 20 luglio
2007, oltre il termine di 60 giorni di cui agli artt. 326 e 326
c.p.c., spirato in data 2 luglio, giorno in cui il ricorso,
all’ufficiale giudiziario per la notifica.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Preliminarmente deve ritenersi fondata la deduzione della
tardività del ricorso della Azienda ricorrente, avendo il
Collegio, dall’esame degli atti e dalla copia della sentenza
notificata ritualmente prodotta dalla controricorrente,
accertata la sua tardività. Le spese del giudizio di cassazione
sono pertanto a carico della parte ricorrente e vengono
liquidate in favore dello INPDAP come in dispositivo.
P.q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi di Firenze a
rifondere al resistente INPDAP le spese del giudizio di
cassazione, che liquida in euro 2700.00 di cui 200 per spese.
Roma 5 aprile 2013.
Il re atore
Il Presidente F.Trifone
datato 5 luglio 2007, non era stato neppure trasmesso