Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14050 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/06/2011, (ud. 17/05/2011, dep. 27/06/2011), n.14050

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – rel. Presidente –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

“CANIO TRISTANO COSTRUZIONI DI TRISTANO ANTONIO & C. SNC”, in

persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato DI GIOIA

GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato PAPA RENATO, giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI (OMISSIS) in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 83/2006 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 03/08/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2011 dal Presidente e Relatore Dott. MARCO PIVETTI;

udito per il resistente l’Avvocato ZERMAN, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso in

subordine rigetto.

Fatto

OSSERVA

MOTIVAZIONE:

La sentenza impugnata è stata pronunziata dalla Commissione tributaria regionale di Milano il 19 giugno 2006 ed è stata depositata il successivo 3 agosto. Con essa è stato respinto il ricorso della Canio Tristano Costruzioni di Tristano Antonio e C snc avverso l’avviso di rettifica IVA 1997 n. 800326/02. Al ricorso per cassazione della società contribuente trovava quindi applicazione l’art. 366 bis cod. proc. civ.. Il ricorso stesso prospetta due motivi di censura: il primo denunzia violazione di legge ed è totalmente privo del prescritto quesito di diritto. Il secondo lamenta carenza e contraddittorietà della motivazione ma è privo della chiara e specifica indicazione del fatto controverso in ordine all’accertamento del quale si assume che la motivazione sia carente.

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità liquidate in complessivi Euro 1.500,00 oltre le prenotazioni a debito.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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