Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14050 del 08/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 08/07/2016, (ud. 11/04/2016, dep. 08/07/2016), n.14050

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6860-2014 proposto da:

TEATRO DANCING CHARLESTON SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del

liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE DEI PARIOLI 101/E, presso lo studio

dell’avvocato PATRIZIA BELTRAMI, che lo rappresenta e difende,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

S.P.R., F.R., P.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 586/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

13/11/2011, depositata il 31/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’11/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato PATRIZIA BELTRAMI,

difensore del ricorrente, che si riporta ai motivi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società teatro Dancing con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio davanti al Pretore di Roma i sigg.

S.P., F.R. e P.R. per sentire accogliere le seguenti conclusioni: a) dichiarare risolto per inadempimento dei convenuti il contratto stipulato il 4 dicembre 1996; condannare i convenuti al risarcimento dei danni subiti da quantificare nel corso di causa; condannare i convenuti al pagamento della somma di Lire 20.260.00, somme dovute per le causali indicate nell’atto di citazione; condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite. A sostegno di queste domande, la società attrice invocava il contratto di gestione parziale sottoscritto dai sigg.

S.P. e F.R., con il quale veniva pattuito un canone settimanale di gestione pari a Lire 6.000.000. Tale somma veniva pattuita anche per la serata del 31 dicembre 1996. Tuttavia, i convenuti, oltre a non provvedere al pagamento del canone di gestione dovuto, non provvedevano a pagare la fornitura del bar, il costo per la pulizia del locale ed il costo per il noleggio dei microfoni per la serata del 31 dicembre 1996. Oltre a tali fatti, la società deduceva che il comportamento dei gestori, in quanto privi di tessera sanitaria, aveva comportato la chiusura da parte delle competenti autorità locali, che aveva determinato l’impossibilità di mantenere fede al contratto preliminare di affitto sottoscritto il 31 gennaio 1997 con il sig. M.L..

Si costituiva P., insistendo per il rigetto delle domande perchè infondate e spiegava domanda riconvenzionale per la condanna dell’attrice al risarcimento del danno per mancato asporto di alcune merci giacenti presso il locale di proprietà di esso convenuto.

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 2005, rigettava entrambe le domande contrapposte e compensava le spese del giudizio.

Avverso questa sentenza, interponeva appello la società Teatro Dancing Charleston srl, riproponendo le domande già avanzate con l’atto introduttivo del giudizio.

Si costituivano le parti appellate, chiedendo il rigetto del gravame.

La Corte di appello di Roma con sentenza n. 586 del 2013 accoglieva parzialmente l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, condannava P. e F.R. al pagamento in solido della somma di Lire 6.000.000, oltre interessi dalla data della scadenza, compensava parzialmente le spese di entrambi i gradi del giudizio.

Secondo la Corte romana, risultava provato l’inadempimento relativo al pagamento del canone per la prima settimana del mese di gennaio 1997, mentre non risultavano provati altri inadempimenti dei convenuti. L’inadempimento provato, comunque, non era così grave da comportare la risoluzione del contratto oggetto della controversia.

E, comunque, secondo la Corte romana, il contratto non aveva avuto più esecuzione per la chiusura autoritativa di cui però non si è dimostrato l’asserita imputabilità agli appellati.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dalla società Teatro Dancing Charleston srl per un motivo. S.P., F.R. e P.R., in questa fase non hanno svolto attività giudiziale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Con l’unico motivo di ricorso la società Teatro Dancing Charleston srl lamenta la violazione art. 360 c.p.c., n. 5, posizione sig.ra P.. Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe errato nel ritenere che sulla P. non ricadesse alcuna responsabilità, dato che la stessa non aveva sottoscritto alcun contratto, perchè la Perii era stata citata in qualità di fideiussore e garante degli adempimenti contrattuali. La circostanza dedotta con l’atto di citazione era stata confermata dalla stessa difesa dell’appellata P., per quanto con l’atto di costituzione e di risposta aveva affermato che “in relazione agli assegni, preliminarmente codesta difesa rileva che già nel primo atto difensivo del convenuto si precisò che il signor S. P. provvide puntualmente al pagamento dei canoni e che inoltre come stabilito con il contratto, lo stesso rilasciò n. 4 assegni di Lire 6.000.000 ciascuno, garantiti dalla moglie a titolo di deposito cauzionale”. E di più, tale pattuizione era prevista nel contratto di gestione, sottoscritto dalle parti; al punto 5 del detto contratto, veniva dedotto “le obbligazioni economiche e patrimoniali e di ogni altra natura derivante dal presente contratto sono garantite tutte dalla sig.ra P.R. nata a (OMISSIS) (…)”. Pertanto, secondo la ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe omesso l’esame di un documento decisivo ai fini del giudizio, tanto più che, in ragione di tale circostanza, ha condannato la società ricorrente alla refusione delle spese del grado in favore della signora Perii che, invece, quale garante fideiussore avrebbe dovuto rispondere in solido dell’inadempimento accertato in capo ai soggetti da lei garantiti.

1.1.= Il motivo è fondato.

Va qui premesso che il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato, offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito.

Ora, nel caso in esame, il contratto di gestione (del 4 dicembre 1996), sottoscritto anche dalla sig.ra P., che la Corte distrettuale ha omesso di considerare, nella parte in cui (pag. 4) afferma “G..) le obbligazioni economiche e patrimoniali e di ogni altra natura derivanti dal presente contratto sono garantite tutte dalla sig.ra P.R. nata (…)” comportava anche la condanna della P. in solido in ordine all’inadempimento accertato in capo ai soggetti da lei garantiti con ogni conseguenza, anche in ordine alle spese di lite.

In definitiva, il ricorso va accolto la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Roma, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Roma, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera del Consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2016

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