Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14050 del 07/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 07/07/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 07/07/2020), n.14050

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19960-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.H.O.H., domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR presso

la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’Avvocato MARCELLO TAGLIOLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 862/2014 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 29/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/02/2020 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE.

Fatto

RITENUTO

CHE:

M.H.O.H. impugnava l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate di Lucca, dopo oltre sei anni dal pagamento delle somme dovute, emetteva provvedimento di diniego della definizione dei ruoli di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 12 (c.d. condono per la rottamazione dei ruoli) ritenendo non perfezionata la definizione in quanto avente ad oggetto sanzioni pecuniarie di natura penale e come tali assolutamente non condonabili.

La CTP di Lucca con sentenza 7.2.2012 accoglieva il ricorso della contribuente avverso il diniego di condono ritenendo decorso il termine triennale di prescrizione.

Proposto appello avverso detta pronuncia da parte dell’Agenzia delle Entrate, la CTR della Toscana con sentenza in data 29.4.2014 dichiarava inammissibile l’appello per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, non essendo stati dedotti i motivi specifici dell’impugnazione ed in quanto l’appello richiama erroneamente altra sentenza, non valendo peraltro a sanare tale inammissibilità la memoria depositata successivamente in quanto tardiva e contenuta comunque in uno scritto difensivo non notificato.

Avverso detta pronuncia la Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi cui resisteva con controricorso la contribuente.

CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo di ricorso rubricato “Nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, parte ricorrente deduceva che erroneamente la CTR ha motivato la sua decisione di dichiarare l’inammissibilità dell’appello in considerazione della mancanza di una chiara indicazione del provvedimento impugnato atteso che secondo la giurisprudenza di legittimità tale inammissibilità non può essere dichiarata se dal contenuto dell’atto di appello è possibile individuare il provvedimento impugnato.

Deduceva peraltro che nel processo tributario è sufficiente riproporre in appello i motivi dedotti in primo grado per produrre l’effetto devolutivo e permettere al giudice di decidere nuovamente sulla controversia.

2. Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 51 e 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, parte ricorrente deduceva l’erroneità della sentenza della CTR laddove ha ritenuto che la memoria depositata dall’appellante è tardiva, contenuta in uno scritto difensivo non notificato ed introduttiva di motivi di appello nuovi ed irritualmente proposti. A riguardo deduceva che i motivi era già stati tempestivamente dedotti nell’atto di appello.

Va premesso che in tema di procedimento tributario, l’erronea indicazione, nel ricorso in appello, degli estremi della sentenza impugnata (che deve essere indicata a termini del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53) non comporta l’inammissibilità dell’impugnazione allorchè sia possibile, attraverso l’esame del contenuto del ricorso, individuare con certezza il provvedimento oggetto dell’impugnazione (Cass. Sez. 6-5, n. 20324/14).

Nella specie il ricorso non reca la trascrizione dell’atto di appello, nè lo stesso risulta allegato all’atto o comunque localizzato. Ne consegue pertanto la inammissibilità della censura per difetto di autosufficienza.

Del pari inammissibile è il secondo motivo di ricorso in quanto per valutare la novità delle deduzioni esposto nella memoria rispetto ai motivi di appello è necessario prendere visione dell’atto di gravame.

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

La regolamentazione delle spese di lite, disciplinata come da dispositivo, segue la soccombenza.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 2.200,00 oltre rimborso spese forfettarie ed accessori di legge

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2020

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