Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14050 del 06/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 06/06/2017, (ud. 16/05/2017, dep.06/06/2017),  n. 14050

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

M.S., e V.M. rappr. e dif. dagli avv.ti

Maurizio Paniz, Franco Stivanello Gussoni e Italico Perlini, elett.

dom. presso lo studio del prof. avv. Giampiero Proia in Roma, via

Pompeo Magno n. 23/A, come da procura in calce all’atto e atto di

nomina di nuovo domiciliatario;

– ricorrente –

Contro

V.S., rapp. e dif. dagli avv.ti Adriano Pregaglia e

Lorenzo Coleine, elett. dom. presso lo studio di quest’ultimo in

Roma, via Ovidio n. 20, come da procura in calce all’atto;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto App. Venezia 24.11.2015, n. 4712/2015

in R.G. n. 304/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 16 maggio 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

viste le memorie delle parti;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del

Primo Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. M.S. e V.M. hanno impugnato il decreto della Corte di Appello di Venezia del 24.11.2015, n. 4712/2015, in R.G. n. 304/2015, con cui è stata revocata la misura di risarcimento del danno liquidato ai sensi dell’art. 709-ter c.p.c., comma 2, n. 2;

2. la Corte di Appello si è pronunciata nel giudizio di reclamo avverso il provvedimento emesso ex art. 709-ter c.p.c. con cui i ricorrenti chiedevano la modifica della decisione resa dal giudice di primo grado perchè avrebbe riconosciuto un risarcimento irrisorio in rapporto al disinteresse manifestato nel corso degli anni dal padre per il figlio;

3. la corte ha ritenuto che il risarcimento ex art. 709-ter c.p.c. ha una duplice natura e finalità, trattandosi sia di un mezzo di coazione volto a far cessare il comportamento illecito del genitore sia di un mezzo di reintegrazione di un grave pregiudizio, non potendosi risarcire la lesione della sola sfera personale e dovendo sussistere tutti i presupposti tipici del rimedio risarcitorio;

4. la Corte di Appello ha affermato che dagli elementi emersi nel corso dei due gradi di giudizio non è possibile comprendere se la mancata presenza della figura paterna nella fase di crescita del figlio sia dovuta ad una disaffezione del padre ovvero dipenda da un atteggiamento ostativo della madre; conseguentemente, non sussistendo le condizioni per riconoscere in capo al padre alcun risarcimento danni, per mancata prova degli elementi costitutivi di tale responsabilità, ha revocato il provvedimento emesso dal giudice di primo grado, mantenendo invece l’incremento al contributo di mantenimento, parimenti impugnato dal padre, assieme alla prima misura;

5. con il ricorso i ricorrenti deducono quattro distinti motivi e, in particolare:

– violazione di legge e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.c. e art. 709-ter c.p.c., comma 2, nn. 2 e 3, in quanto la pronuncia si fonda non su oggettivi riscontri probatori, ma su deduzioni meramente soggettive;

– omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, non essendo stati presi in considerazione i tentativi posti in essere dalla ricorrente per far riavvicinare il figlio al padre;

– violazione di legge e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 336-bis c.c., art. 12 della Convenzione di New York del 1989, art. 7 della Convenzione di Strasburgo del 1996, art. 24, comma 1, della Carta dei Diritti Fondamentali Europea, per la valutazione effettuata dalla Corte di Appello in merito al verbale di udienza relativo all’audizione del minore;

– nullità del provvedimento per omessa pronuncia e violazione di legge e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., circa la mancata pronuncia sulla richiesta di risarcimento danni avanzata dalla ricorrente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. il prime e il terzo motivo sono inammissibili, in quanto non viene prospettata alcuna puntuale violazione di legge o falsa applicazione delle norme individuate nella formulazione degli stessi, limitandosi i ricorrenti a contestare la ricostruzione e l’apprezzamento del materiale probatorio operati dalla Corte di Appello, oltre che omettendo di riportare con puntualità – almeno negli estremi essenziali – le circostanze asseritamente non esaminate o trascurate dal giudice di merito, solo genericamente predicate di decisività;

2. quanto al secondo motivo, opera in tema il principio, cui dare continuità, per cui “l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extra testuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il (atto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Cass s.u. 8053/2014; in senso conforme Cass. 11892/2016);

3. con il quarto motivo di ricorso la ricorrente sostiene che nel corso dei due gradi di giudizio non sarebbe stata esaminata la sua domanda di risarcimento del danno ex art. 709-ter c.p.c., comma 2, n. 3, essendo stata decisa solo quella proposta in favore del figlio;

4. tale motivo è invero inammissibile, in quanto la Corte di Appello, dopo aver ritenuto che non vi sono elementi per affermare che l’assenza del padre nella fase di crescita del figlio sia con sicurezza legata ad una condotta volontariamente tenuta dallo stesso in spregio ai suoi doveri genitoriali, ha tratto come conseguenza quella che non è possibile riconoscere alcuna forma di risarcimento danni, per violazione di tutti i doveri genitoriali come azionati ex art. 709-ter c.p.c., dunque si è pronunciata – in dissenso dalla prospettazione della ricorrente proprio ed anche su quella domanda; infatti “il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice d’appello è configurabile allorchè manchi completamente l’esame di una censura mossa al giudice di primo grado, mentre non ricorre nel caso in cui il giudice d’appello fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda” (Cass. 452/2015); in ogni caso si tratta di “questione implicitamente o esplicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza” (Cass.1360/2016).

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con condanna alle spese secondo le regole della soccombenza e liquidazione come da dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento di legittimità in favore del controricorrente, liquidate in Euro 4.100 (di cui 100 per esborsi), oltre al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2017

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