Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1405 del 26/01/2015


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Civile Decr. Sez. 6 Num. 1405 Anno 2015
Presidente:
Relatore:

DECRETO

Ud.

sul ricorso 26550-2013 proposto da:
FALLIMENTO CANTIERE NAUTICO GOTTARDI SRL 01733720906
in persona del Curatore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GIOSUE’ BORSI 4, presso lo
studio dell’avvocato GIOVANNI CATINI, rappresentato e
difeso dall’avvocato CINZIA TIROZZI, giusta delega in
calce al ricorso;
– ricorrente contro

CANTIERE NAUTICO GOTTARDI SRL in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato
e difeso dagli avvocati PAOLA SERRA, ANTONIO SERRA,
giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controrícorrente nonchè contro

STUDIO PIN CAM INGEGNERI ASSOCIATI PINNA PIETRO E
CAMPUS ANDREA;

■■■•■••■■

Data pubblicazione: 26/01/2015

-

Intimato

avverso la sentenza n. 444/2013 della CORTE D’APPELLO
di CAGLIARI – Sezione Distaccata di SASSARI del

19.10.2013, depositata il 29/10/2013.

Estinzione per rinuncia

It.g. n. 26550/13
Decreto

Ritenuto che il Fallimento della s.r.l. Cantiere nautico Gottardi, con ricorso del 27-29
novembre 2013, ha impugnato per cassazione, nei confronti della s.r.l. Cantiere nautico Gottardi, la
sentenza emessa tra le stesse parti dalla Corte d’Appello di Cagliari n. 444/13 in data 19-29 ottobre
2013;

Considerato che deve dichiararsi l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 391, primo comma,
secondo periodo, e quarto comma, cod. proc. civ.;
che, infatti, con atto del 5-6 settembre 2014, depositato in data 29 ottobre 2014, sottoscritto per
adesione dalla s.r.l. Cantiere nautico Gottardi, il Fallimento della s.r.l. Cantiere nautico Gottardi ha
dichiarato di rinunciare al suindicato ricorso;
Cantiere nautico Gottardi,
che, in considerazione della adesione alla rinuncia da parte della
non sussistono i presupposti per pronunciare la condanna del rinunciante alle spese del presente
grado del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del processo.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2015
Il Coordinatore de a Sesta Sezione Civile-Sottosezione Prima

che resiste, con controricorso, la s.r.l. Cantiere nautico Gottardi.

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