Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1405 del 23/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 1405 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: DI CERBO VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 21120-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio
dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
contro

3342

FAIAZZA ASCENZIO c.f. FZZSNZ71B27Z614D, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo
studio

dell’avvocato

VACIRCA

SERGIO,

che

lo

Data pubblicazione: 23/01/2014

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LALLI
CLAUDIO, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 943/2007 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 22/08/2007 R.G.N. 18/2006;

udienza del 21/11/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
DI CERBO;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega PESSI
ROBERTO;
udito l’Avvocato VACIRCA SERGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA ) che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

21120.08

Udienza 21 novembre 2013

Pres. F. Roselli
Est. V. Di Cerbo

SENTENZA

1.

La Corte d’appello degli Abruzzi — L’Aquila, ha confermato la sentenza di prime cure
nella parte in cui aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro,
con decorrenza 13 luglio 1998, stipulato da Poste Italiane s.p.a. con Ascenzio Faiazza e
per l’effetto aveva dichiarato la sussistenza, tra le parti, di un rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato; in parziale riforma della sentenza suddetta ha
condannato Poste Italiane s.p.a. al pagamento delle retribuzioni maturate a decorrere
dalla data dell’esperimento del tentativo di conciliazione, individuata come data della
messa in mora del datore di lavoro.

2.

Per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso affidato a
cinque motivi illustrati da memoria; il lavoratore ha resistito con controricorso, pure
illustrato da memoria.

3.

Il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata.

4.

Come si evince dalla sentenza impugnata Ascenzio Faiazza è stato assunto con contratto
a termine protrattosi dal 13 luglio 1998 al 30 settembre 1998; tale contratto è stato
stipulato a norma dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 nella parte in cui prevede,
quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la necessità di
espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugnosettembre.

5.

La Corte territoriale, premesso che la citata norma contrattuale ha fissato, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 23 della legge n. 56 del 1987, al 10% la quota
percentuale massima del numero di lavoratori assunti con contratto a termine rispetto a
quello dei lavoratori assunti a tempo indeterminato (c.d. clausola di contingentamento),
ha attribuito valore decisivo, ai fini della statuizione sull’illegittimità del termine, al
rilievo che Poste Italiane s.p.a., sulla quale, a fronte della contestazione del lavoratore
gravava il relativo onere, non aveva provato che l’assunzione in esame era avvenuta nel
rispetto della suddetta clausola.

6.

Col primo motivo la società ricorrente censura (denunciando, in particolare, violazione
degli artt. 1362, 1363 e segg. cod. civ. nonché vizio di motivazione) la statuizione della
sentenza impugnata concernente l’illegittimità del termine. Deduce che erroneamente
la Corte territoriale, sulla premessa della natura eccezionale della clausola di
applicazione del termine, avrebbe stabilito che, per ridurre a razionalità il sistema
previsto dall’art. 23 della legge n. 56 del 1987, le ipotesi di contratto a termine previste
dalla contrattazione collettiva dovrebbero essere necessariamente correlate ad una
precisa limitazione temporale.

7.

La censura è inammissibile in quanto è inconferente. Essa è infatti non coglie la ratio
decidendi posta alla base della declaratoria di illegittimità del termine del contratto in
3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

8.

Con il secondo motivo la società ricorrente censura (denunciando violazione dell’art.
1372, primo e secondo comma, cod. civ. e vizio di motivazione) la statuizione della
sentenza impugnata che ha rigettato l’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo
consenso.

9.

La censura è infondata. Secondo l’insegnamento di questa Suprema Corte (cfr., in
particolare, Cass. 17 dicembre 2004 n. 23554), nel giudizio instaurato ai fini del
riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato
(sul presupposto dell’illegittima apposizione al relativo contratto di un termine finale
ormai scaduto), per la configurabilità di una risoluzione del rapporto per mutuo
consenso è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la
conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonché alla stregua delle modalità di tale
conclusione, del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze
significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre
definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della
portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui
conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o
errori di diritto; nel caso in esame la Corte di merito ha ritenuto che, nel caso di specie,
la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto non fosse sufficiente, in
mancanza di ulteriori elementi di valutazione, a far ritenere la sussistenza dei
presupposti della risoluzione del rapporto per mutuo consenso e tale conclusione in
quanto priva di vizi logici o errori di diritto resiste alle censure mosse in ricorso.

10. Col terzo motivo del ricorso Poste Italiane s.p.a. denuncia violazione dell’art. 2697 cod.
civ. e degli artt. 421 e 437 cod. proc. civ. nonché vizio di motivazione in relazione
all’attribuzione alla società dell’onere della prova del rispetto dei limiti percentuali posti
dalla disciplina contrattuale per le assunzioni a termine. Sostiene la società ricorrente
che l’onere di provare il rispetto della c.d. clausola di contingentamento incombe sul
lavoratore che deve dimostrare l’illegittimità della clausola appositiva del termine.
11. Anche tale motivo è infondato. In tema di prova dell’osservanza della percentuale dei
lavoratori da assumere a termine rispetto ai dipendenti impiegati dall’azienda con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, questa Corte di legittimità (cfr., in
particolare, Cass. 19 gennaio 2010 n. 839 e, da ultimo, Cass. 19 gennaio 2013 n. 701) ha
ripetutamente precisato che il relativo onere è a carico del datore di lavoro, in base alla
regola esplicitata dall’art. 3 della legge n. 230 del 1962, secondo cui incombe al datore di
lavoro dimostrare l’obiettiva esistenza delle condizioni che giustificano l’apposizione di
un termine al contratto di lavoro. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione
di tale principio. Quanto alla conclusione della Corte territoriale circa la mancanza di
prova del rispetto del requisito del rispetto della clausola di contingentamento, essa è
basata su motivazione priva di vizi logici e quindi insindacabile in questa sede di
legittimità.
12. Con riferimento al profilo relativo alle conseguenze economiche della dichiarazione di
nullità della clausola appositiva del termine, si pone il problema dell’applicabilità al caso
0
di specie dello ius superveniens, rappresentato dall’art. 32, commi 5°, 60 e 7 della legge
4 novembre 2010 n. 183, in vigore dal 24 novembre 2010.

4

esame che, si è evidenziato in precedenza (sub 5.), è costituita dalla mancata prova del
rispetto della clausola di contingentamento.

14. Nel caso in esame il quarto e il quinto motivo investono il tema al quale si riferisce la
disciplina di cui all’art. 32 prima citato.
15. Con il quarto motivo, con il quale sono stati denunciati “violazione e falsa applicazione
di norme di diritto” nonché vizio di motivazione, parte ricorrente lamenta, in particolare,
la violazione dei principi in tema di corrispettività delle prestazioni e di onere della prova
sostenendo che incombeva sulla lavoratrice l’onere di provare il danno subito e il
mancato reperimento di altra occupazione ai fini della valutazione dell’aliunde
perceptum. Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto ex art. 366 bis cod.
proc. civ.: se in caso di domanda di risarcimento danni da scioglimento del rapporto di

lavoro fondato su clausola risolutiva contrattuale nulla, rimane a carico dello stesso
lavoratore, in qualità di attore, l’onere di allegare e di provare il danno da farsi
equivalere alle retribuzioni perdute a causa della mancata esecuzione delle prestazioni
lavorative, ma presuppone che queste siano state offerte dal lavoratore e che il datore le
abbia illegittimamente rifiutate. Con il quinto motivo, con il quale è stato denunciato
vizio di motivazione, la società ricorrente lamenta la mancata considerazione, da parte
della sentenza impugnata, della possibilità che il lavoratore abbia prestato, medio
tempore, attività lavorativa retribuita da terzi.
16. Il quarto motivo è inammissibile in quanto è formulato in termini del tutto generici e
astratti come del resto il quesito, sopra riportato, che lo conclude. In particolare
quest’ultimo appare sostanzialmente non pertinente rispetto alla fattispecie in quanto si
risolve nella enunciazione in astratto delle regole vigenti nella materia senza enucleare il
momento di conflitto rispetto ad esse del concreto accertamento operato dai giudici di
merito (cfr. Cass. 4 gennaio 2011 n. 80; Cass. 29 aprile 2011 n. 9583); ciò in contrasto
con i principi enunciati da questa Corte di legittimità (cfr., in particolare, Cass. S.U. 5
gennaio 2007 n. 36) secondo cui il quesito di diritto, richiesto a pena di inammissibilità
del relativo motivo, deve essere formulato in maniera specifica e deve essere
chiaramente riferibile alla fattispecie dedotta in giudizio, dovendosi ritenere inesistente
un quesito generico e non pertinente, con conseguente inammissibilità del relativo
motivo, come nel caso di specie (per una analoga fattispecie cfr. Cass. 1 settembre 2011
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13. In proposito deve premettersi, in via di principio, che costituisce condizione necessaria
per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto,
con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che
quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura
nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato
dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27 febbraio 2004
n. 4070); in tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche
indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere
sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria; ne consegue che,
con riferimento alla disciplina qui invocata, la necessaria sussistenza della questione ad
essa pertinente nel giudizio di cassazione presuppone che i motivi di ricorso investano
specificatamente le conseguenze patrimoniali dell’accertata nullità del termine e che
essi siano ammissibili; in particolare, ove, come nel caso in esame, il ricorso sia stato
proposto avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore
del d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, tali motivi devono essere altresì corredati, a pena di
inammissibilità degli stessi, dalla formulazione di un adeguato quesito di diritto, ai sensi
dell’art. 366-bis cod. proc. civ., ratione temporis ad essi applicabile; in caso di assenza o
di inammissibilità di una censura in ordine alle conseguenze economiche dell’accertata
nullità del termine, il rigetto dei motivi inerenti tale aspetto pregiudiziale produce infatti
la stabilità delle statuizioni di merito relative a tali conseguenze.

17. Le stesse conclusioni (inammissibilità) valgono anche per il quinto motivo di ricorso.
Secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass.
28 luglio 2008 n. 20518; Cass. 12 luglio 2005 n. 14590), ove una determinata questione
giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella
sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha
l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non
solo di allegare l’awenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma
anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo
alla Corte di Cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di
esaminare nel merito la questione stessa; nel caso di specie, nel quale la sentenza
impugnata non fa alcun esplicito riferimento alla suddetta questione, parte ricorrente si
è limitata ad una allegazione del tutto generica, e quindi inammissibile alla luce dei
principi sopra enunciati, concernente l’awenuta deduzione della eccezione de qua
dinanzi alla Corte territoriale.
18. Il ricorso va pertanto respinto.
19. Al rigetto del ricorso, consegue, per il principio della soccombenza, che le spese del
presente giudizio vengano poste a carico di parte ricorrente nella misura, liquidata in
dispositivo, che tiene conto delle disposizioni di cui al d.m. 20 luglio 2012 n. 140 (entrato
in vigore il 23 agosto 2012) emanato ai sensi dell’art. 9 del di. n. 1 del 2012 convertito in
legge n. 27 del 2012.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione, liquidate in Euro 100,00 per esborsi oltre Euro 3500 (tremilacinquecento) per
compensi professionali e oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 novembre 2013.

n. 17674). Alle stesse conclusioni deve pervenirsi per il denunziato vizio di motivazione,
atteso che manca il “momento di sintesi” che la giurisprudenza di questa Corte (cfr., in
particolare, Cass. 25 febbraio 2009 n. 4556) ha individuato come una esposizione chiara
e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa
o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende
inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

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