Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1405 del 19/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/01/2017, (ud. 26/10/2016, dep.19/01/2017),  n. 1405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13938/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVATOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.S.F., elettivamente domiciliato in , presso lo studio dell’avvocato ZK,

rappresentato e difeso dall’avvocato XY giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 160/40/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI ROMA – SEZIONE DISTACCATA DI LATINA, emessa il

07/03/2012 e depositata il 12/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva accolto l’appello di D.S.F., ingegnere, contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Latina, la quale aveva invece negato il rimborso dell’IRAP, dal contribuente versata per gli anni 2002-2004, per un totale di Euro 10747,77.

Nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che il D.S. avrebbe svolto la propria professione autonomamente.

Il ricorso è affidato a due motivi.

Con una prima censura, l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Sostiene che il contribuente si sarebbe avvalso in modo continuativo e non occasionale di collaboratori terzi fin dal 2004, sicchè si sarebbe dovuta presumere l’esistenza di un’autonoma organizzazione, stante la corresponsione di compensi a terzi.

Con la seconda, subordinata doglianza, l’Agenzia denuncia difetto di motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5. Infatti, la CTR non avrebbe tenuto conto della presenza di ingenti capitali, ricavi e spese, nonchè di spese per prestazioni di lavoro dipendente, da cui sarebbe emerso il notevole valore dei beni strumentali e dei compensi corrisposti a terzi. In ogni caso, la decisione impugnata avrebbe omesso di spiegare gli elementi per ritenere che i beni strumentali non superassero “il minimo indispensabile”.

L’intimato ha resistito, negando, per un verso, la falsa applicazione o violazione delle norme indicate in ricorso – tanto più che la CTR avrebbe ritenuto pienamente provata la mancanza del presupposto d’imposta – e, per altro verso, deducendo l’inammissibilità del motivo, a fronte della valutazione in punto di fatto operata dal giudice d’appello. In ogni caso, nel ricorso avversario sarebbe mancata sia la trascrizione dei documenti, sia la specifica allegazione del contenuto di essi, in violazione del principio di autosufficienza del mezzo d’impugnazione.

I due motivi – che, per la loro stretta connessione possono essere scrutinati congiuntamente – sono fondati.

In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Sez. U., n. 9451 del 10/05/2016; cfr. anche Sez. 5, n. 22468 del 04/11/2015).

Ed è appena il caso di aggiungere che spetta al giudice del merito apprezzare l’efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che debbono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità all’esito di un giudizio di sintesi, non censurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (Sez. 3, n. 22801 del 28/10/2014; Sez. 3, n. 23201 del 13/11/2015).

Ora, nel caso di specie, la CTR ha postulato la carenza del presupposto imponibile, senza neppure indicare la misura dei beni strumentali ed il perchè non eccedessero il minimo indispensabile all’esercizio della professione.

In proposito, questa Suprema Corte ha statuito che “In tema di IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture riferibili ad altri; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui” (Sez. 5, n. 2589 del 05/02/2014; Sez. 6-5, n. 2099 del 05/02/2015).

E’ dunque evidente il vizio di omessa motivazione su un fatto decisivo.

La sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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