Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14049 del 11/06/2010

Cassazione civile sez. I, 11/06/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 11/06/2010), n.14049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3741-2007 proposto da:

L.V. (c.f. (OMISSIS)), M.A.

L. in proprio, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il

24/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/02/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

lette le conclusioni scritte del Dott. Abbritti, che chiede a codesta

Sezione della Suprema Corte, di volere accogliere il motivo del

ricorso, relativo all’entità delle spese di lite; rigetto degli

altri.

Il P.G. L. A. Russo si riporta alle conclusioni già scritte.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, L.V., impugnava il decreto della Corte d’Appello di Napoli, del 14/12/2005, che aveva condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di somma in suo favore quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata del procedimento, in punto durata del procedimento determinazione del quantum, mancato riconoscimento di un bonus, liquidazione delle spese giudiziali. Non ha svolto attività difensiva, la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va precisato che, per giurisprudenza consolidata, e secondo il chiaro disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, ai fini dell’equa riparazione, deve tenersi conto del solo periodo di tempo, in cui la durata del giudizio ha ecceduto il termine ragionevole (tra le altre, da ultimo, Cass. n. 10415 del 2009). Giurisprudenza altrettanto consolidata esclude la possibilità di determinazione di un bonus, non previsto dalla L. n. 89 del 2001 (per tutte, Cass. n. 16289 del 2009). Il Giudice a quo ha altresì correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quello eccedente, e ha determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte. Va invece accolto il presente ricorso in punto spese giudiziali, che devono essere riliquidate in conformità alle tariffe professionali, e tenendo conto dell’inderogabilità dei relativi minimi.

Va cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, può procedersi ad una differente liquidazione delle spese del giudizio di merito, come indicato in dispositivo.

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano per due terzi compensate e per un terzo poste a carico dell’Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie in parte qua il ricorso; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di merito che liquida in complessive Euro 700,00 per onorari, Euro 400,00 per diritti ed Euro 50 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, che dispone siano distratte a favore dell’avv. M.A. antistatario; per il presente giudizio di legittimità, compensa le spese tra le parti in ragione di due terzi e condanna l’Amministrazione al pagamento del restante un terzo, liquidandole per l’intero in Euro 900,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, che dispone siano distratte a favore dell’Avv. A. L. M. antistatario.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010

 

 

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