Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14049 del 07/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 07/07/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 07/07/2020), n.14049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17262-2014 proposto da:

LA MIMOSA SOCIETA’ COOPERATIVA elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

VINCENZO ARANGIO RUIZ 23, presso lo studio dell’avvocato

PIERFRANCESCO MACONE, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

sul ricorso 10643-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

COOPERATIVA LA MIMOSA SOCIETA’, EQUITALIA GERIT SPA;

– intimati –

Nonchè da:

EQUITALIA GERIT SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. P. DA

PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA DI STEFANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato SANDRA CASSONI;

– controricorrente incidentale –

contro

COOPERATIVA LA MIMOSA SOCIETA’, AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 273/2013 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LATINA, depositata il 22/05/2013 e avverso la sentenza n. 6483/2014

della CORTE D’APPELLO di ROMA depositata il 23/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/02/2020 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Mimosa Società Cooperativa ha impugnato per cassazione, con tre motivi, la decisione della CTR del Lazio datata 22.5.2013 che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Latina che aveva a sua volta accolto il ricorso della contribuente avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza con la quale veniva chiesto che fosse riconosciuta valida la sanatoria ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 12.

L’Agenzia delle Entrate si costituiva al solo fine della partecipazione all’udienza di discussione della causa. All’udienza del 19.2.2020 il Collegio disponeva la riunione al presente procedimento del procedimento R.G.N. 10643/2015 in ragione della loro connessione oggettiva.

In tale ultimo procedimento Equitalia Gerit s.p.a. aveva notificato alla Mimosa Soc. Coop. a r.l. atto di pignoramento presso terzi per l’asserito mancato pagamento di quattro cartelle esattoriali emesse dall’Agenzia delle Entrate a seguito della decadenza della società dai benefici del condono L. n. 289 del 2002, ex art. 12.

La debitrice aveva proposto opposizione assumendo che Equitalia Gerit aveva richiesto somme già dovute, versate in virtù del condono fiscale di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 12.

Il Tribunale di Latina, ritenuta la propria giurisdizione, aveva accolto l’opposizione ritenendo che la società cooperativa avesse estinto l’obbligazione tributaria.

Proposto appello avverso detta pronuncia da parte di Equitalia, la Corte d’Appello di Roma con sentenza in data 23.10.2014 all’esito del giudizio in cui l’Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso incidentale, aveva rigettato entrambi i ricorsi ritenendo la giurisdizione del giudice ordinario, non pronunciandosi, tuttavia, nel merito trattandosi di materia devoluta alla giurisdizione tributaria.

Avverso detta pronuncia l’Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi cui resisteva Equitalia Sud s.p.a. proponendo altresì ricorso incidentale.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

la controversia attinente all’intervenuto perfezionamento del condono riveste carattere pregiudiziale rispetto al giudizio avente ad oggetto l’opposizione all’esecuzione delle cartelle di pagamento emesse dall’agente della riscossione.

Va in primis rilevato che nel proc. R.G.17262/2014, con memoria ex art. 380 bis c.p.c., la Mimosa Società Cooperativa ha allegato e documentato di aver presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, di aver ricevuto l’accettazione dell’esattore e di aver pagato gli importi dovuti chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Poichè il giudizio R.G.N. R. 10643/15 ha ad oggetto le cartelle di pagamento con cui Equitalia Gerit s.p.a. aveva portato ad esecuzione quanto dovuto dalla società a seguito alla decadenza della stessa dai benefici del condono L. 289 del 2002, ex art. 12, una volta acclarata la definizione del giudizio afferente il perfezionamento del condono, deve del pari concludersi per la cessazione della materia del contendere.

Le spese di lite vanno compensate in quanto in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, (conv., con modif., nella L. n. 225 del 2016), ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all’art. 391 c.p.c., comma 2, sicchè, anche se. l’Amministrazione finanziaria non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese (Cass., Sez. 5, n. 10198/2018).

P.Q.M.

Previa riunione al presente procedimento del procedimento R.G. 10643/15, dichiara cessata la materia del contendere per la definizione della procedura D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6.

Compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2020

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