Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14049 del 06/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 06/06/2017, (ud. 16/05/2017, dep.06/06/2017), n. 14049
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
P.E.M., rappr. e dif. dall’avv. Ciro Palumbo,
elett. dom. presso lo studio dell’avv. Filippo Campanile, in Roma,
via Domenico Modugno n. 130, come da procura a margine dell’atto;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l. di P.D., in persona del
cur.fall. p.t.;
– intimato –
per la cassazione del decreto App. Napoli 29.1.2016 n. 61/2016 in
R.G. n. 1493/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 16 maggio 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma
semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del Primo
Presidente.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. P.E.M. ha impugnato il decreto App. Napoli 29.1.2016 n. 61/2016, con cui è stato rigettato il suo reclamo avverso il decreto Trib. Napoli Nord 6.11.2015 che ne disponeva la revoca dall’incarico di curatore nel fallimento (OMISSIS) s.r.l. di P.D., in ciò confermando i giusti motivi già ravvisati dal primo giudice ai sensi DELLA L. Fall., art. 23;
2. La corte ravvisò anche solo in ragioni di convenienza od opportunità il fondamento della possibile revoca del curatore, il cui mantenimento in carica se certo presuppone l’adempimento ai doveri dell’ufficio, nemmeno corrisponde ad un diritto soggettivo del professionista, tant’è che ove si incrini, per fatti oggettivamente rilevati, il rapporto fiduciario, la revoca è di per sè giustificata, come nella specie avvenuto in occasione di condotta contrastante con direttive del giudice delegato;
3. con unico motivo il ricorrente contesta il decreto, censurato perchè non ha tenuto conto che il curatore non aveva violato uno specifico dovere, essendosi limitato a fornire parere positivo sulla liquidazione del compenso di uno stimatore, computato con riguardo ad un bene di non appartenenza al compendio fallimentare; il ricorrente ha depositato memoria il 15 maggio 2016.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
1. integra indirizzo cui dare continuità, in difetto di censure nemmeno allegate nella specie, il principio per cui “avverso il decreto della Corte d’appello che si sia pronunciata sul reclamo contro il provvedimento del tribunale di accoglimento o di rigetto dell’istanza di revoca del curatore fallimentare per giustificati motivi, ai sensi del combinato disposto della L. Fall., artt. 23 e 37, nel testo novellato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, non è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione da parte dello stesso curatore, del fallito o di qualunque altro interessato, in quanto anche la disciplina riformata è dettata unicamente a tutela dell’interesse pubblicistico al regolare svolgimento e al buon esito della procedura concorsuale, incidendo solo indirettamente sull’interesse del curatore, sicchè il provvedimento di revoca di quest’ultimo ha natura amministrativa ed ordinatoria ed è privo di portata decisoria su posizioni di diritto soggettivo.” (Cass. 5094/2015, 11888/2016);
2. mancano i presupposti per la pronuncia sulle spese in assenza di difesa dell’intimato.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi DEL D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2017