Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14049 del 04/06/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 14049 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

SENTENZA

sul ricorso 4316-2010 proposto da:
SPANO’

MARIA

SPNMRA44H53D267K,

elettivamente

domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 308,
presso lo studio dell’avvocato RUFFOLO UGO, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;

o!

– ricorrente 2013
763

contro

AUGELLO SALVATORE GLLSVT28T21D267H, BONSIGNORE ANNA
BNSNNA31A43D267F, elettivamente domiciliati in ROMA,
P.ZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio
dell’avvocato ALESSI GAETANO, rappresentati e difesi

1

Data pubblicazione: 04/06/2013

dall’avvocato LUPO MICHELE giusta delega in atti;

avverso la sentenza n.

controricorrenti

174/2009 della CORTE D’APPELLO

di CALTANISSETTA, depositata

il 15/07/2009

R.G.N.

178/2006;

udienza del 03/04/2013 dal Consigliere Dott. ADELAIDE
AMENDOLA;
udito l’Avvocato PIERA CARTONI MOSCATELLI per delega;
udito l’Avvocato MICHELE LUPO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti
gli altri motivi.

2

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 24 febbraio 1999 Maria Spanò convenne innanzi al Tribunale
di Caltanisetta Anna Bonsignore e Salvatore Augello al fine di sentir dichiarare il suo
diritto di riscattare il fondo rustico agli stessi alienato da Vincenzo Notarstefano in
violazione del diritto di prelazione a lei spettante, in quanto coltivatrice diretta,
proprietaria di un terreno confinante con quello compravenduto.

aveva comunicato di avere stipulato con gli odierni convenuti un preliminare di vendita
del predetto predio, invitandola ad esercitare il diritto di prelazione riconosciutole dalla
legge; che con lettera del successivo giorno 22 ella aveva dichiarato di volersene avvalere;
che infatti, convocata con telegramma del 17 agosto 1998, per la .tipula del rogito il
giorno successivo, si era presentata all’appuntamento portando con sé il corrispettivo
pattuito in assegni circolari; che alla sottoscrizione del contratto non si era tuttavia
addivenuti, avendo il Notarstefano inopinatamente contestato il possesso, da parte della
Spanò, dei requisiti richiesti dalla legge per l’esercizio della prelazione, e tanto benché già
in precedenza, su invito del medesimo proprietario, ella avesse inoltrato tutta. la
documentazione dimostrativa della sussistenza di quelle condizioni; che il medesimo
giorno, e cioè il 18 agosto 1998, il Notarstefano aveva venduto il predio alla Bonsignore
e all’Augello.
Costituitisi in giudizio, i convenuti contestarono le avverse pretese.
Con sentenza del 19 aprile 2006 il giudice adito, dichiarata la decadenza dell’attrice dal
diritto di esercitare la prelazione, per effetto del mancato versamento del prezzo nelle
forme dell’offerta reale nel termine di legge, rigettò la domanda di riscatto.
Proposto dalla soccombente gravame, la Corte d’appello, in data 15 luglio 2009, lo ha
respinto.
Secondo il decidente la disciplina applicabile in ordine al termine entro il quale, una volta
esercitato il diritto di prelazione agraria, deve essere effettuato il pagamento del prezzo, è
esclusivamente quella dettata dall’art. 8, sesto comma, legge n. 590 del 1965, a norma del
quale il corrispettivo dell’alienazione va versato entro tre mesi decorrenti dal trentesimo
giorno successivo alla avvenuta notifica, da parte del proprietario, della proposta di

Espose nell’atto introduttivo che con raccomandata del 17 luglio 1998 il Notarstefano le

vendita, laddove l’articolo unico della legge n. 2 del 1979 — a tenor del quale detto
termine decorre dalla comunicazione scritta di adesione del terzo acquirente alla
dichiarazione di riscatto, oppure, ove siano insorte contestazioni, dal passaggio in
giudicato della sentenza che riconosce il diritto — riguarda il solo caso di esercizio,
appunto, del diritto di riscatto.
Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte Maria Spanò, formulando due

Resistono con controricorso Anna Bonsignore e Salvatore Augello.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con il primo motivo l’impugnante denuncia violazione dell’art. 8 legge n. 590 del 1965,
così come autenticamente interpretato dall’articolo unico della legge n. 2 del 1979,
nonché vizi motivazionali, ex art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.
La Corte territoriale — sostiene — avrebbe completamente ignorato la dirimente
circostanza che, in pendenza del termine concesso dalla legge per il pagamento del
prezzo da parte della prelazionante, il fondo era stato alienato ai convenuti, con
conseguente, irrimediabile lesione del suo diritto di prelazione e contestuale realizzazione
delle condizioni per la nascita del diritto di riscatto. Non a caso gli arresti del Supremo
Collegio richiamati dal decidente si riferivano a casi in cui il proprietario aveva alienato il
fondo all’inutile scadere del termine di tre mesi fissato per il pagamento del prezzo,
senza che lo stesso fosse intervenuto, laddove il medesimo giudice di legittimità aveva
più volte statuito che la vendita del terreno effettuata dal proprietario in pendenza del
termine per il versamento del corrispettivo, da parte del coltivatore Che aveva esercitato
il diritto di prelazione, pur non costituendo una delle ipotesi previste dall’art. 8 della
legge n. 590 del 1965 per l’operatività del diritto al riscatto, doveva tuttavia essere ad esse
equiparata.

2 Con il secondo mezzo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 342 cod. proc. civ.
nonché vizi motivazionali con riferimento alla ritenuta inammissibilità del motivo di
gravame con il quale era stato contestato l’ammontare delle somme liquidate dal giudice

2

motivi.

di prime cure a titolo di diritti e di onorari. Sostiene l’impugnante che tale affermazione
sarebbe erronea, avendo essa appellante fatto riferimento ai coefficienti tabellari.

3 Le censure svolte nel primo motivo sono fondate per le ragioni che seguono.
È pacifico, in punto di fatto, che l’alienazione del fondo ai resistenti intervenne mentre
era ancora in itinere il termine fissato dall’art. 8 della legge n. 590 del 1965 per il
pagamento del prezzo da parte del prelazionante.

l’accettazione della proposta di alienazione ed in pendenza del termine per il versamento
del prezzo costituisce una violazione del diritto di prelazione ancor più grave di quella
ravvisabile nei casi in cui il legislatore ha espressamente riconosciuto al titolare
pretermesso la possibilità di riscattare il fondo, posto che essa incide sul diritto già
concretamente esercitato. Da tanto ha quindi dedotto che la situazione del coltivatore,
così compromessa, esige una tutela non diversa da quella accordata nelle ipotesi
testualmente previste (confr. (confr. Cass. civ. 28 marzo 2001, n. 4499; Cass. civ. 12
gennaio 1988, n. 114).
4 Intendendo dare continuità a tale orientamento, osserva il collegio che esso non si
presta a essere ripensato alla luce dei principi, peraltro pacifici, per cui la dichiarazione
del titolare di esercitare il diritto di prelazione agraria non produce l’effetto traslativo
della proprietà del fondo se non si avveri, entro il termine previsto dall’art. 8, comma
secondo, della legge 26 maggio 1965 n. 590, la condizione sospensiva dell’effettivo
versamento del prezzo mediante l’adempimento della relativa obbligazione di pagamento
e, nell’ipotesi di rifiuto anche pretestuoso di accettazione da parte del creditore, mediante
il deposito liberatorio della relativa somma nelle forme di legge (art. 1210 cod. civ.), con
la precisazione che non sono equiparabili all’adempimento o al deposito i fatti che
escludono la mora del debitore ma non lo liberano dalla sua obbligazione, come
l’ingiustificato rifiuto del creditore di ricevere la prestazione o l’invito del prelazionante al
venditore di comparire dinanzi ad un notaio per la stipulazione dell’atto formale di
trasferimento e il contestuale pagamento del prezzo (confr. Cass. civ. 6 settembre 1999,
n. 9401; Cass. civ. 18 luglio 1992, n. 8726).

3

Ora, questa Corte ha già avuto modo di affermare che la vendita del fondo a terzi dopo

5 Siffatti principi, e la connessa preclusione all’esercizio del diritto di riscatto del
prelazionante che abbia accettato ma non abbia poi provveduto al pagamento, sono
invero destinati a operare con riferimento ai casi in cui l’atto di trasferimento al terzo del
fondo oggetto di prelazione agraria sia stato stipulato dopo la scadenza del termine
stabilito dal sesto comma dell’art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, per il versamento
del prezzo (confr. Cass. civ. 18 luglio 1992, n. 8726), non già con riguardo ai casi, come

impedito dalla stipula della vendita prima della decorrenza di quel termine.
Dirimente è in proposito il rilievo che l’offerta reale del corrispettivo e il suo deposito, ex
artt. 1209 e 1210 cod. civ., non varrebbero comunque a caducare l’ormai conclusa
alienazione a soggetto diverso dal prelazionante, di talché, ai fini della ricomposizione
delle posizioni soggettive attive violate, questa andrebbe in ogni caso giudizialmente
aggredita.

6 Erroneamente, pertanto, la Corte territoriale ha considerato di nessun peso il fatto che
la Spanò si fosse recata all’appuntamento per la stipula del rogito recando con sé, in
assegni circolari, la somma necessaria al pagamento. Ed ancora erroneamente, dalla
mancata offerta reale della somma e dal mancato, successivo deposito, ha dedotto
l’operatività della decadenza dell’attrice dal diritto di prelazione e dal succedaneo diritto
di riscatto, senza rilevare che il perfezionamento della fattispecie acquisitiva a favore
della prelazionante era stato impedito dalla stipula della vendita con la Bonsignore e con
l’Augello, prima della scadenza del termine alla stessa accordato dalla legge per
l’adempimento.

7 Ne deriva che, in accoglimento del primo motivo di ricorso, nel quale resta assorbito il
secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese del
giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Caltanisetta, in diversa composizione, che
nel decidere, si atterrà al seguente principio di diritto: in materia di contratti agrari, la

vendita del fondo effettuata ‘dal proprietario in pendenza del termine per il
pagamento del prezzo da parte del coltivatore che abbia esercitato il diritto di
prelazione, pur non costituendo una delle ipotesi previste dall’art. 8 della legge n.
590 del 1965 per l’operatività del diritto al riscatto, deve, tuttavia, equipararsi ad
4

quello dedotto in giudizio, in cui il perfezionamento della fattispecie acquisitiva sia stato

esse e considerarsi presupposto idoneo all’esercizio del riscatto da parte del
coltivatore pretermesso nei confronti del terzo acquirente, a nulla rilevando che, a
fronte del rifiuto di accettazione del corrispettivo, da parte. del creditore, il
prelazionante non abbia effettuato il deposito liberatorio della relativa somma nei
termini di legge (art. 1210 cod. civ.).
P.Q.M.

giudizio di cassazione alla Corte d’appello di Caltanisetta in diversa composizione.
Roma, 3 aprile 2013

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del

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