Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14048 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/06/2011, (ud. 17/05/2011, dep. 27/06/2011), n.14048

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – rel. Presidente –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

ORLANDINI DI ORLANDINI CARLO & C. SNC;

– intimato –

avverso la sentenza n. 16/2005 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 3 0/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2011 dal Presidente e Relatore Dott. MARCO PIVETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso in

subordine rigetto.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come risulta dalla sentenza impugnata, la snc Orlandini, di Orlandini Carlo e C. ricorreva avverso l’accertamento che rettificava le dichiarazioni IVA relative agli anni 1994, 1995 e 1996 in base ai risultati della verifica effettuata dalla Guardia di finanza , riprodotti in un processo verbale di constatazione notificato alla parte.

I rilievi contestati riguardavano in particolare costi relativi a fatture per operazioni inesistenti. La soc Orlanini, dopo aver eccepito la nullità dell’atto per carenza di motivazione, insisteva sulla veridicità dei costi ed eccepiva che l’ipotesi di falsità delle fatture sostenuta dalla Guardia di Finanza si basava solo su presunzioni e non su dati oggettivamente accertati. In ultimo lamentava il fatto che l’ufficio avesse recepito acriticamente le risultanze del processo verbale di constatazione senza effettuare ulteriori indagini.

La Commissione tributaria provinciale respinse il ricorso.

Sull’appello della società contribuente la Commissione tributaria regionale osserva che il ctu “pur censurando la metodologia usata dai militi era giunto a conclusioni identiche a quelle della Guardia di finanza e cioè che evasione vi era stata ed anche notevole”. La sentenza osserva altresì che il fatto che l’Ufficio richiami nel proprio atto le conclusioni contenute nel processo verbale di constatazione non indica che lo stesso non abbia operato una valutazione di quanto contenuto nel verbale, che lo abbia ritenuto corretto e che lo abbia quindi fatto proprio basando su di esso il proprio avviso di accertamento. Per quanto riguardava specificamente il recupero conseguente all’indebita utilizzazione di fatture false, la Commissione tributaria regionale, respinta la deduzione di carenza di motivazione dell’avviso di accertamento, afferma che i primi giudici hanno confermato gli elementi addotti dall’amministrazione finanziaria a sostegno della pretesa erariale essendo emersi nel corso delle verifiche numerosi elementi che facevano ritenere che la società verificata aveva emesso ed utilizzato fatture relative ad operazioni inesistenti. Dall’esame del fatturato era risultato infatti che la Orlandini snc, che formalmente esercitava attività di “commercio al dettaglio di tessuti per arredamento” e possedeva due dipendenti (uno addetto al negozio e l’altro con mansioni di operaio), avrebbe parallelamente svolto in maniera rilevante (circa per il 70% del fatturato) attività di costruzioni e/o lavorazioni edili nei confronti di varie società. Anche il CTU aveva messo in evidenza l’inattendibilità della contabilità ed il carattere fittizio della fatturazione intercorsa tra la Orlandini e la ditta Gentile. Le conclusioni peritali dovevano essere quindi condivise a nulla rilevando che il CT avesse rivolto critiche alle “logiche” utilizzate dalla Guardia di finanza nella stesura del verbale. Sulla base delle conclusioni peritali la Commissione tributaria regionale, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale aveva determinato l’IVA evasa in L. 44.953.118 per l’anno 1994, L. 74.247.805 per l’anno 1995, L. 97.982.578 per il 1996.

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 21, 54, e 55 dell’art. 2697 cod. civ., degli artt. 61 e 191 cod. proc. civ..

La denunzia di violazione degli articoli del D.P.R. n. 633 del 1972 e della regola sulla ripartizione dell’onere della prova è infondata in quanto il ricorso non chiarisce quale sia la statuizione della sentenza impugnata che abbia disapplicato o violato il principio secondo cui spetta al contribuente l’onere di provare l’effettività delle operazioni fatturate ai fini della detrazioni operate.

Secondo il ricorso la sentenza impugnata non avrebbe potuto fondare la propria decisione sui risultati della consulenza tecnica di ufficio, poichè quest’ultima non è un mezzo di prova ma solo un mezzo per la valutazione delle prove.

La formula così richiamata dall’amministrazione ricorrente, benchè tralaticiamente presente in talune pronunzie giurisprudenziali, è erronea: come chiaramente si evince dall’art. 696 cod. proc. civ. l’accertamento tecnico è uno strumento per verificare un fatto o una situazione (e cioè un mezzo di prova del fatto) ed è indiscutibile che se tale esso è ove venga disposto in sede di istruzione preventiva, tale esso è anche se viene disposto in sede di istruzione ordinaria. Naturalmente il carattere di prova diretta del fatto si riferisce a quanto dall’accertamento tecnico risulta essere stato constatato dal ctu (o dal giudice con l’ausilio del ctu) mediante la diretta ispezione di cose, luoghi, persone o documenti, mentre le valutazioni tecniche necessarie per comprendere se il fatto sussista o meno e con quale grado di probabilità, quali ne siano gli effetti certi o probabili, quale sia il significato dei singoli elementi di fatto, quale la ricostruzione più complessiva ricavabile dai singoli elementi ecc. fanno parte del ragionamento probatorio sottoposto al controllo logico del giudice e delle parti anche se condizionato da specifiche conoscenze e abilità tecniche.

Il fatto che nella specie la ctu sia stata disposta ed attuata non nel presente giudizio ma in un altro giudizio vertente tra le stesse parti non influisce nella specie sul suo valore probatorio, dato che non risulta che il contribuente abbia dedotto che ne sia conseguita l’impossibilità di esercitare compiutamente le sue difese in ordine ad essa.

Con il secondo motivo di ricorso si denunzia la mancanza di motivazione in ordine alla statuizione con cui la Commissione tributaria regionale ha accertato l’evasione dell’IVA nella minor misura riconosciuta dal ctu in luogo di quella maggiore accertata dalla Guardia di finanza e riprodotta nell’avviso di accertamento.

La censura è fondata in quanto la sentenza impugnata è sul punto totalmente priva dell’esposizione delle ragioni della decisione in fatto.

PQM

– Rigetta il primo motivo;

– accoglie il secondo e rinvia quindi la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale di Genova.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA