Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14048 del 11/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 11/06/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 11/06/2010), n.14108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2153/2006 proposto da:

F.A., B.S., B.F., B.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA SABOTINO 46, presso lo studio

dell’avvocato ISGRO’ GIUSEPPE, che li rappresenta e difencie, giusta

delega a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA

DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 53/2004 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 04/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza dei

23/03/2010 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

F.A. e B.S., agendo quali eredi di B. A., chiesero l’annullamento della cartella esattoriale notificata per il pagamento dell’imposta di registro dovuta sulla sentenza n. 14629/1990 del Tribunale di Roma, che aveva respinto una opposizione a precetto proposta da N.G. e L. L. contro il loro dante causa. Sostennero che quest’ultimo aveva già pagato l’imposta di registro sulla sentenza n. 14958/84 del Tribunale di Roma che concerneva lo stesso credito, azionato nei confronti del Fallimento della s.r.l. SIT, della quale il N. e la L. erano soci e garanti. Lamentarono altresì che la cartella impugnata faceva riferimento ad una imposta per “registro trasferimento fabbricati” affatto estranea all’oggetto del giudizio definito con la sentenza sottoposta a registrazione.

Il ricorso fu accolto in primo grado ma respinto in appello dalla CTR del Lazio, la quale ritenne “legittimo l’operato dell’Ufficio che ha chiesto il pagamento dell’imposta di registro, di natura cartolare, su quanto disposto dalla sentenza n. 14629/90 essendo irrilevante il pagamento dell’imposta effettuato sulla sentenza n. 14958/84”.

F.A., B.S., B.F. ed B.A. ricorrono per la cassazione della sentenza d’appello con due motivi.

L’Amministrazione tributaria non si è difesa.

Diritto

MOTIVI

Il ricorso di B.F. ed B.A., che non hanno partecipato ai precedenti gradi del giudizio, è inammissibile.

Quello proposto da F.A. e B.S. va rigettato.

Col primo motivo si deduce violazione dell’art. 8 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 e vizio di motivazione su punto decisivo (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Si lamenta violazione del principio generale del divieto della doppia imposizione, di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 66, e si censura la sentenza perchè non avrebbe dato conto delle difese dei ricorrenti che di quel principio avevano invocato l’applicazione.

La lacuna motivazionale non sussiste, perchè il riferimento contenuto nella sentenza alla “natura cartolare” dell’imposta di registro chiarisce che, secondo la CTR, l’imposta doveva considerarsi dovuta su ciascuno dei due documenti sottoposti a registrazione, a prescindere dall’oggetto delle pronunce. Affermazione che il motivo critica come violazione di legge sul rilievo che le due sentenze avevano avuto un identico contenuto dispositivo, concernendo il medesimo credito, accertato in un caso nei confronti dei soci garanti e nel secondo nei confronti della società debitrice principale. La seconda imposizione avrebbe pertanto costituito una duplicazione della prima, venendo a colpire la medesima manifestazione di ricchezza che costituiva il presupposto impositivo della prima.

Il motivo è infondato, giacchè l’identità dell’oggetto non esclude la diversità dei rapporti di credito, intercorrenti uno nei confronti della società debitrice principale e l’altro coi fideiussori. Ed è innegabile che la condanna dei condebitori solidali accresce la probabilità di soddisfazione del credito, individuando una autonoma manifestazione di ricchezza, riguardabile come distinto presupposto impositivo.

Col secondo motivo si lamenta violazione di legge (L. n. 241 del 1990, art. 3 e L. n. 2121 del 2000, art. 7) ed omesso esame di punto decisivo. Si assume che la cartella impugnata conteneva l’erroneo riferimento ad un “trasferimento di immobile” estraneo al contenuto della sentenza sottoposta a registrazione, e che tale errore era stato oggetto di censura col ricorso introduttivo ed era stato riconosciuto esistente dalla sentenza di U primo grado, mentre quella d’appello, ancorchè il rilievo fosse stato riproposto anche in quel giudizio, non ne avrebbe tenuto conto.

11 motivo è infondato. Dal tenore del ricorso e dalla narrativa della sentenza (pag. 2) si evince che l’erroneo riferimento contenuto nella cartella ad un trasferimento immobiliare era oggetto di una notazione priva di rilevanza, perchè non ingenerava alcuna incertezza circa il fondamento della pretesa tributaria, individuata col richiamo degli estremi dell’atto sottoposto a registrazione. I ricorrenti non ebbero invero difficoltà ad individuarne la causale, e la impugnarono assumendo che concerneva una sentenza di contenuto identico a quello di altra precedente pronuncia dello stesso tribunale a loro nota. La CTP riconobbe la erroneità del riferimento ma non la sua rilevanza, perchè (come si riportato dalla CTR) accolse il ricorso sotto il diverso profilo che “si trattava di una obbligazione di natura solidale avente lo stesso oggetto e derivante dallo stesso titolo” di cui alla precedente pronuncia indicata dai contribuenti. La mancata considerazione della questione da parte della CTR non costituisce pertanto vizio rilevante della decisione ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Va dunque respinto il ricorso, senza decisione in punto spese, giacchè la parte intimata non si è difesa.

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010

 

 

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