Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14048 del 06/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/06/2017, (ud. 16/05/2017, dep.06/06/2017),  n. 14048

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

C.D. rappr. e dif. dall’avv. Domenico Sabia, elett.

dom. presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Fonteiana n. 65,

come da procura a margine dell’atto;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) s.n.c., in persona del cur.fall. p.t., rappr. e

dif. dall’avv. Fabrizio Granata, elett. dom. in Roma presso la

cancelleria della Corte di Cassazione, come da procura in calce

all’atto;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza App. Napoli 14.1.2015, n. 169/15 in

R.G. n. 882/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 16 maggio 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del Primo

Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. C.D., titolare della omonima impresa individuale, ha impugnato la sentenza App. Napoli 14.1.2015, n. 169/15 in R.G. n. 882/2011, con cui è stata confermata – per quanto qui d’interesse – la sentenza resa dal Trib. Avellino nella parte in cui aveva dichiarato l’inefficacia L. Fall., ex art. 67, comma 1, n. 1, (nel testo anteriore alla riforma del 2005) del contratto di locazione di immobile stipulato a corrispettivo irrisorio tra il ricorrente e (OMISSIS) (poi fallita), condannato C. a pagare l’indennizzo da illegittima occupazione (solo di poco ridotto in appello ad Euro 125.952,22, oltre ad Euro 2.250,32 per mese di ritardo dopo novembre 2004) e dichiarato improponibile la domanda riconvenzionale di pagamento degli importi spesi per i miglioramenti effettuati nell’immobile da C.;

2. la corte di appello ha ritenuto non provata la mancata conoscenza dello stato di insolvenza, in quanto nel corso del giudizio erano emersi elementi che dimostravano piuttosto la conoscenza dello stato di insolvenza (quali il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di miglioramento dopo il rigetto dei ricorsi di fallimento, il rapporto di parentela tra C. e l’amministratore della società fallita);

3. la sentenza ha altresì affermato che, per il tenore delle espressioni adoperate in tutti gli atti di giudizio, era infondato il motivo con il quale il ricorrente sosteneva l’erronea qualificazione come domanda riconvenzionale, invece che eccezione di compensazione, quanto al credito per il pagamento delle somme spese per i miglioramenti apportati all’immobile ai sensi degli artt. 1592 e 1593 c.c.;

4. infatti la corte, da un lato, rilevava che l’eccezione di compensazione era stata formulata per la prima volta nel giudizio di appello e, dall’altro, respingeva la domanda riconvenzionale sia perchè ogni pretesa economica nei confronti della massa fallimentare andava promossa con le procedure di cui alla L. Fall., art. 92 e ss., sia perchè non era possibile riconoscere alcuna indennità non essendoci stata la riconsegna del bene, sia infine in quanto non sussisteva la necessaria preesistenza di credito e controcredito rispetto all’apertura del concorso;

5. con il ricorso il ricorrente deduce cinque distinti motivi (i primi due articolati per duplice profilo) e, in particolare:

– violazione di legge in relazione alla L. Fall., artt. 5 e 67 e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in merito alla ritenuta conoscenza dello stato di insolvenza della fallita;

– violazione di legge in relazione alla L. Fall., art. 67 e art. 2901 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in quanto la corte di appello non avrebbe considerato le migliorie apportate al bene da C. come incremento di valore, ritenendo, invece, che il ricorrente avrebbe posto in essere un danno ai creditori;

– erronea motivazione per illogicità e contraddittorietà in ordine alla richiesta di pagamento delle spese per i miglioramenti apportati all’immobile, considerata come domanda riconvenzionale e non come eccezione di compensazione del debito;

-omessa valutazione e motivazione di un fatto decisivo circa la ritenuta mancata esecuzione della decisione di primo grado;

– omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, non essendo stato valutato il procedimento di revocatoria del decreto ingiuntivo che era stato posto a presupposto del fallimento di (OMISSIS), rivelatosi procedura pretestuosa nella sede penale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 1 – nel testo ratione temporis vigente – compete alla parte convenuta dare la prova della non conoscenza dello stato d’insolvenza, allorchè si chieda la dichiarazione d’inefficacia di atti a titolo oneroso compiuti nel biennio anteriore al fallimento, per i quali le prestazioni eseguite (nel caso, il procurato godimento di immobile) o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano notevolmente ciò che a lui è stato dato o promesso (nella specie, il canone locativo);

2. il primo profilo di censura è infondato; va infatti ripetuto che “in tema di prova contraria della conoscenza dello stato di insolvenza, presunta nella revocatoria fallimentare L. Fall., ex art. 67, comma 1, n. 1, la certezza della sua esclusione esige, anche mediante il ricorso a presunzioni, concreti collegamenti tra il convenuto ed i sintomi conoscibili, per una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza, del predetto stato; ne consegue che va attribuito rilievo alla contiguità territoriale del luogo in cui opera l’impresa, alla occasionalità ovvero alla continuità dei rapporti commerciali con essa ed alla loro importanza, all’epoca dell’atto rispetto alla dichiarazione di fallimento.” (Cass. 17286/2014); in termini dettagliati la corte d’appello ha escluso il raggiungimento di detta prova negativa ed ha anzi dato conto della prova positiva della conoscenza dello stato di insolvenza, per via dell’esistenza di procedure esecutive immobiliari (Cass. 19795/2016), ipoteche giudiziali (Cass. 25379/2013), in un quadro di legame personale parentale stretto con la compagine societaria, nonchè di significativamente tardivo adempimento dopo la chiusura delle istruttorie prefallimentare a carico;

3. sul punto, e risolutivamente, il profilo del vizio di motivazione è dunque a sua volta inammissibile, poichè “in tema di ricorso per cassazione, dopo la modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili”. (Cass. 12928/2014);

4. quanto al secondo motivo, ricordato che nell’azione revocatoria fallimentare “il danno riconducibile agli atti negoziali e solutori, compiuti nel concorso dei presupposti di cui alla L. Fall., art. 67, è “in re ipsa”, consistendo nella lesione della “par condicio creditorum”, ricollegabile, per presunzione legale ed assoluta, all’uscita del bene dalla massa (…) in aderenza alla funzione distributiva (antindennitaria) propria dell’azione revocatoria.” (Cass. 23430/2012, Cass. s.u. 7028/2006), osserva il Collegio che la revocatoria dell’atto dispositivo contrattuale si è accompagnata alla responsabilità da occupazione sine titulo calcolata secondo parametri che i giudici di merito hanno correlato ad elementi di fatto, in questa sede non sindacabili (analogamente a quanto statuito con riguardo al motivo precedente);

5. anche la corte d’appello ha invero dato conto del computo delle indennità mensili da occupazione, effettuato dalle c.t.u. alle condizioni di mercato correlate allo stato dei luoghi quale emerso anche dall’accettazione del bene per come si trovava all’inizio della conduzione e alle necessità di adattamento, così che il canone-parametro era sensibilmente ridotto rispetto a quello commerciale; nè infine, tanto più in questa sede, possono essere introdotti altri criteri empirici, come il valore di esitazione liquidatorio del bene, per il quale semmai potrebbe opporsi che una più puntuale restituzione avrebbe permesso alla massa dei creditori di conseguire una più alta soddisfazione;

6. si osserva poi che se la domanda riconvenzionale con cui il ricorrente ha richiesto il pagamento delle somme per i miglioramenti apportati al bene doveva essere proposta in sede fallimentare, e come tale venne qualificata improponibile ai sensi della L. Fall., artt. 52 e 93 (Cass. 14418/2013, 8782/2012), a sua volta l’eccezione di compensazione delle somme spese per i miglioramenti apportati sull’immobile non venne esaminata perchè proposta tardivamente, cioè formulata solo con l’appello ed altresì respinta nel merito, in quanto difettava la preesistenza di credito della parte (che sarebbe maturato solo con la riconsegna dell’immobile, mai avvenuta) e credito del curatore; si tratta di una duplice ratio decidendi erroneamente ed inammissibilmente impugnata solo come vizio di motivazione;

7. le censure di cui al quarto e quinto motivo appaiono nuove e dunque sono inammissibili, in quanto “qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione” (Cass. 23675/2013);

8. dei fatti di cui al quinto motivo, inoltre, non è stata addotta la necessaria decisività, posto che nessuna diretta influenza hanno le vicende attinenti al titolo relativo ad un credito considerato nella istruttoria prefallimentare sul giudizio di revocatoria nel frattempo promosso dagli organi concorsuali, giudizio che muove dalla legittimità presunta, fino alla sua pendenza, del processo fallimentare;

9. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna alle spese secondo le regole della soccombenza e liquidazione come meglio in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità in favore del controricorrente, liquidate in Euro 5.100 (di cui 100 per esborsi), oltre al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2017

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