Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14048 del 04/06/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 14048 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: DE STEFANO FRANCO

Ud. 03/04/2013

SENTENZA
PU

sul ricorso 22067-2007 proposto da:
SINATRA

VINCENZO

SNTVCN35R27A089R,

considerato

domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato CREMONA ANTONINO MARIA con studio in
92100 AGRIGENTO, VIA PLEBIS REA 66 giusta delega in
2013

atti;
– ricorrenti –

761

contro

COMUNE DI AGRIGENTO;
– intimato –

1

Data pubblicazione: 04/06/2013

sul ricorso 22583-2007 proposto da:
COMUNE DI AGRIGENTO, in persona del Sindaco pro
tempore legale rappresentante, elettivamente
domiciliato in ROMA, L. G. FARAVELLI 22, presso lo
studio dell’avvocato ROMEI ROBERTO, rappresentato e

atti;
– ricorrente contro

SINATRA

VINCENZO

SNTVCN35R27A089R,

considerato

domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato CREMONA ANTONINO MARIA giusta delega in
atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 698/2007 del TRIBUNALE di
AGRIGENTO, depositata il 04/07/2007, R.G.N. 505/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/04/2013 dal Consigliere Dott. FRANCO
DE STEFANO;
udito l’Avvocato ROBERTO ROMEI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine per il rigetto sia del
ricorso principale che di quello incidentale con
eventuale correzione della sentenza ex art. 384 l °

2

difeso dall’avvocato ALLETTO SERGIO giusta delega in

CO . ;

3

Svolgimento del processo

1. Vincenzo Sinatra, beneficiario di una condanna al
pagamento di somma pecuniaria anche nei confronti del
Comune di Agrigento, intraprese, ai danni di questo,
espropriazione presso terzi dinanzi al tribunale di quel

il Comune propose, con ricorso che si ricava depositato il
12.2.07,

lamentando

l’irritualità

dell’espropriazione

intrapresa contro soggetto diverso dal suo tesoriere. Il
tribunale, qualificata l’opposizione ai sensi dell’art. 617
cod. proc. civ., ne rilevò la tardività, ma di ufficio,
qualificato venuto meno il titolo esecutivo a seguito della
sospensione della sua efficacia disposta dal giudice di
appello, dichiarò priva di giuridica efficacia l’azione
espropriativa, compensando le spese.
Per la cassazione di tale sentenza, resa il 4.7.07 con
il n. 698, ricorre oggi il Sinatra, affidandosi a tre
motivi; resiste, con controricorso e dispiegando ricorso
incidentale, articolato anch’esso su tre motivi, il Comune
di Agrigento; replica al ricorso incidentale con apposito
controricorso il Sinatra.
Motivi della decisione

2. Il ricorrente principale Sinatra formula tre motivi,
un primo ai sensi del n. 3 dell’art. 360 e gli altri ai
sensi del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., dolendosi coi primi due – dell’erroneità della tesi del venir meno
del titolo esecutivo in dipendenza della sola sospensione
della sua efficacia esecutiva in grado di appello e – con
l’ultimo

della

contraddittorietà della precedente

3bt

capoluogo, con atto che si desume notificato il 23.1.07; ma

ordinanza di opposto tenore, resa da altro giudice, con la
sentenza gravata.
Dal canto suo, il ricorrente incidentale Comune di
Agrigento, dopo avere eccepito l’inammissibilità del
ricorso principale anche per preteso difetto di interesse,

cod. proc. civ., dolendosi sostanzialmente del carattere
apodittico e comunque dell’erroneità del rilievo di
tardività della opposizione agli atti esecutivi, come pure
dell’avvenuta qualificazione ai sensi dell’art. 617 cod.
proc. civ. della deduzione dell’irritualità dell’esecuzione
presso soggetti diversi dal tesoriere.
Replica,

con ulteriore controricorso,

il Sinatra,

contestando l’eccepita inammissibilità ed i singoli motivi
di

ricorso

incidentale,

lungamente

argomentando

sull’esecuzione nei confronti di enti pubblici
territoriali.
Tutto ciò posto, riuniti i ricorsi per essere stati
proposti contro la medesima sentenza, va osservato che
entrambi sono in parte fondati.
3. A cominciare dal principale, in primo luogo, non è
dato comprendere le ragioni di preclusione del medesimo,
visto che la sentenza ha deciso sull’opposizione dispiegata
dal debitore, dichiarando l’inefficacia del processo
esecutivo intrapreso dal creditore: sicché, nel regime
delle impugnazioni delle opposizioni esecutive vigente tra
il 1.3.06 ed il 4.7.09 (tra le molte: Cass. 12 maggio 2011,
n. 10451; Cass., ord. 17 agosto 2011, n. 17321; Cass. 28
febbraio 2012, n. 3025; Cass. 7 novembre 2012, n. 19273;

4

sviluppa tre motivi, ai sensi dei nn. 3 e 5 dell’art. 360

Cass. 7 febbraio 2013, n. 2972), correttamente dispiegato
è, quale unico mezzo a disposizione del creditore
soccombente, appunto il ricorso per cassazione.
3.2. Il primo motivo del ricorso principale è fondato:
la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 31 luglio 2002, n.

2006, n. 709; Cass. 3 settembre 2007, n. 18539; Cass., ord.
l agosto 2008, n. 20925; Cass. 20 luglio 2011, n. 15965;
Cass. 18 gennaio 2012, n. 689) ha reiteratamente affermato
che la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo (sia
pure affrontando

ex professo la questione soprattutto con

riferimento agli effetti della sospensione dell’esecutività
del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 649 cod. proc.
civ.) non determina l’improcedibilità dell’azione
esecutiva, ma soltanto la sospensione del processo
esecutivo (tra le ultime: Cass., ord. 13 giugno 2008, n.
15909; Cass., ord. 19 marzo 2012, n. 4345).
Infatti, a differenza della caducazione del titolo
esecutivo in sé considerato (ipotesi in cui esso è posto
nel nulla da una pronuncia successiva di riforma o
annullamento nel corso del medesimo processo; per il caso
in cui quest’ultima, a sua volta, sia caducata, vedi, tra
le ultime e sia pure con divergente identificazione degli
effetti: Cass. 7 febbraio 2013, n. 2955, e Cass. 12
febbraio 2013, n. 3280) e della c.d. trasformazione del
titolo (ipotesi in cui ad un titolo esecutivo si
sostituisce altro, per contenuto o quantità diversi, nello
sviluppo del processo: sulla quale v., per tutte, Cass. 18
aprile 2012, n. 6072), la semplice sospensione della

5

11378; Cass. 29 aprile 2004, n. 8217; Cass. 16 gennaio

esecutività di quello, soprattutto quando è fisiologica
estrinsecazione dei poteri dei giudici negli sviluppi dello
stesso grado di giudizio o di quelli di impugnazione, non
determina il venir meno del titolo nella sua intrinseca
natura e funzione di accertamento della sussistenza di un

definizione dell’art. 474 cod. proc. civ.), ma incide
esclusivamente sulla sua efficacia esecutiva, cioè sulla
sua estrinseca idoneità a fondare – nel concorso di
requisiti praticamente formali – un processo esecutivo.
Tanto giustifica la persistenza ontologica
dell’accertamento del credito, la quale, a sua volta,
sorregge idoneamente, finché sussiste, ogni atto esecutivo
già compiuto; ma al contempo esige che il venir meno,
anch’esso temporaneo e provvisorio e quale si ricollega
alla sospensione appunto di essa, della sola efficacia
esecutiva dell’accertamento stesso non possa avere gli
effetti definitivi ed irreversibili di travolgimento
tunc

ex

del processo esecutivo legittimamente iniziato e

proseguito fino alla sospensione. Tali effetti sarebbero
legittimamente collegati solo alla caducazione del titolo
in sé considerato, quale effetto dello sviluppo del
processo (come nel caso del giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo, che si concluda con l’integrale
accoglimento dell’opposizione) o dei gradi di impugnazione
(come in caso di riforma totale o di cassazione della
sentenza costituente titolo esecutivo).
Pertanto, unica soluzione coerente in un sistema
costruito sul diritto di conseguire ed azionare un titolo

6

credito (certo, liquido ed esigibile, secondo la classica

esecutivo giudiziale provvisorio, in quanto ancora
iudice,

sub

è quella di fondare la legittimità del processo

esecutivo azionato sulla sua base sol che l’esecutività
sussista al momento del suo inizio e permanga via via nel
suo sviluppo, ma condizionandone la prosecuzione al

rimanga tale e non sia caducato in sé e per sé come
riconoscimento del credito azionato, via via possieda nel
corso del processo di cognizione in cui si è formato e può
divenire definitivo.
L’unitarietà oggettiva del processo esecutivo va,
pertanto, salvaguardata, con lo strumento della sua
sospensione ai sensi dell’art. 623 cod. proc. civ., da
pronunziarsi, anche senza formalità, da parte del giudice
dell’esecuzione e da mantenersi fino alla definizione del
giudizio sul titolo: potendo, in caso di esito negativo
dell’impugnazione del titolo, riprendere l’esecuzione con
revoca della sospensione, oppure, al contrario, dovendo
questa definitivamente arrestarsi per il travolgimento,
stavolta appunto definitivo, del titolo stesso.
Ne consegue che erroneamente il giudice del merito ha
disapplicato il seguente principio di diritto:

in caso di

titolo esecutivo giudiziale provvisorio, la sospensione
della sua esecutività, come nell’ipotesi dell’art. 283 cod.
proc. civ. ad opera del giudice dell’impugnazione, non
comporta la sopravvenuta illegittimità degli atti esecutivi
nel frattempo compiuti, ma impone la sospensione, ai sensi
dell’art. 623 cod. proc. civ., del processo esecutivo
iniziato sulla base del detto titolo esecutivo.

7

concreto regime di esecutività che quel titolo, purché

3.4. Tale conclusione comporta l’assorbimento del
secondo motivo di ricorso principale e, in definitiva,
anche del terzo motivo (del quale, peraltro, sarebbe
evidente l’infondatezza, non configurandosi neppure in
astratto una contraddittorietà tra precedente ordinanza

per scolastica nozione, giammai pregiudicare il merito – e
la contraria soluzione adottata nella sentenza conclusiva
del processo, tanto meno ove questa sia – come nella specie
– sorretta da autonoma motivazione, poiché quest’ultima
prevarrebbe su ogni provvisoria od ordinatoria pregressa
diversa valutazione).
Il ricorso principale è, di conseguenza, fondato per
quanto di ragione.
4. Tale conclusione determina peraltro la necessità di
esaminare i motivi di ricorso incidentale.
4.1. Al riguardo, i primi due, congiuntamente tra loro
esaminati per intima connessione, sono infondati in
relazione alla concreta doglianza formulata, ai sensi dei
nn. 3 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., di vizio
motivazionale e violazione di norma di diritto: non potendo
farsi valere con tali mezzi l’erroneità della valutazione
di tardività di un’azione soggetta, quanto alla sua
proposizione, a termini perentori, quand’anche la
violazione di essi possa risultare dagli atti stessi.
4.2. Deve qualificarsi, però, fondato il terzo motivo
del ricorso incidentale.
L’opposizione

è

dall’opponente Comune,

stata

da

subito

incentrata,

sull’irritualità dell’esecuzione

8

che, in quanto tale e in qualsiasi modo motivata, non può,

intentata presso soggetti diversi dal tesoriere di un ente
pubblico territoriale.
Ora, la fattispecie è regolabile dal principio già
affermato (da ultimo, v.: Cass. 23 agosto 2011, n. 17524;
Cass. 13 gennaio 2009, n. 477), per il quale, ove

questione se, rispetto alle somme sottoposte a pignoramento
da parte del creditore, ricorrano o no le condizioni
stabilite dalla legge affinché le somme di competenza del
Comune restino sottratte alla esecuzione, ed il giudice
dell’esecuzione non abbia, d’ufficio o su istanza di parte,
dichiarato nullo il pignoramento (né si sia ancora, come
nella specie, giunti alla chiusura del processo con
ordinanza di assegnazione), il debitore può proporre
l’opposizione all’esecuzione per far valere detta
impignorabilità.
Infatti, non viene in considerazione la questione della
modalità concreta di estrinsecazione del processo
esecutivo, quanto piuttosto quella della sussistenza e
della stessa intrinseca pignorabilità del bene costituito
da un credito verso soggetto non tesoriere, nonostante il
chiaro e tassativo divieto del primo comma dell’art. 159
del T.U.E.L. (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267): infatti, a
tenore di tale disposizione, “non sono ammesse procedure di
esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli
enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi
tesorieri”; e “gli atti esecutivi eventualmente intrapresi
non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura
espropriativa”.

9

nell’espropriazione forzata presso terzi si ponga la

E le questioni sulla pignorabilità del bene (quand’anche
sia un credito) staggito integrano sempre un’opposizione
all’esecuzione (Cass. 9 febbraio 2000, n. 1452; Cass. 28
giugno 1989, n. 3138; Cass. 14 novembre 1975, n. 3841): la
sentenza sulla quale, peraltro, non sarebbe stata comunque

del ricorrente incidentale), atteso il richiamato regime di
impugnabilità unificato per le tipologie di opposizione per
le sentenze pronunciate fra il 1.3.06 ed il 4.7.09.
L’opposizione andava qualificata ai sensi dell’art. 615
cod. proc. civ., in applicazione del seguente principio di
diritto:

integra un’opposizione all’esecuzione, siccome

relativa alla stessa pignorabilità dei beni aggrediti,
quella dispiegata da un Comune avverso la procedura di
espropriazione intentata dal suo creditore presso terzi
diversi dal suo tesoriere;

ed in tal caso non avrebbe avuto

valenza preclusiva dell’esame nel merito del relativo
motivo alcun termine di proposizione (tranne quello,
desumibile dal sistema, dell’esaurimento dell’esecuzione,
mediante la pronuncia dell’ordinanza di assegnazione, che
però pacificamente non risulta elasso nella specie).
4.3. A tanto deve conseguire la cassazione della gravata
sentenza anche in ordine all’omessa disamina nel merito
dell’opposizione fondata sulla doglianza di nullità del
pignoramento eseguito presso soggetto diverso dal
tesoriere,

tanto che il giudice del rinvio dovrà ,

necessariamente provvedervi: una tale disamina nel merito è
preclusa in questa sede, non potendo valere le – per quanto
ampie – argomentazioni del ricorrente principale in sede di

10

impugnabile con l’appello (così disattendendosi l’argomento

controricorso al ricorso incidentale ad ampliare il tema di
quest’ultimo, limitato al profilo formale della
declaratoria di tardività dell’opposizione e della sua
qualificazione, ma appunto non anche al relativo merito,
come dispiegata davanti al giudice dell’esecuzione.

incidentale vanno accolti per quanto di ragione: l’uno,
quanto al primo motivo ed assorbiti risultando gli altri;
l’altro, quanto al terzo e risultando infondati i primi
due. Ne consegue la cassazione della gravata sentenza in
relazione alle censure accolte e si impone il rinvio al
medesimo ufficio giudiziario, in persona di diverso
giudicante, affinché esamini nel merito il motivo di
opposizione dispiegato dal Comune di Agrigento, esclusa la
rilevanza attribuita alla mera sospensione dell’efficacia
esecutiva del titolo, provvedendo poi sulle spese
dell’intero giudizio, compreso quello di legittimità.
P. Q. M.
La Corte, pronunciando sui ricorsi riuniti, accoglie il
primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri,
nonché il terzo motivo del ricorso incidentale, rigettati
gli altri; cassa, in relazione alle censure accolte, la
gravata sentenza e rinvia al tribunale di Agrigento, in
persona di diverso giudicante, anche per le spese del
giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
terza sezione civile della Corte suprema di cassazione,
addì 3 aprile 2013.

5. In conclusione, il ricorso principale e quello

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