Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14047 del 08/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 08/07/2016, (ud. 08/03/2016, dep. 08/07/2016), n.14047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25314-2014 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, P.LE DELLE

BELLE ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO PELLICANO’,

che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 456/2013 R.G.V.G. della CORTE D’APPELLO di

CATANZARO del 28/01/2014, depositato il 05/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’08/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato Antonino Pellicanò difensore della ricorrente che

si riporta agli scritti e chiede l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con ricorso in data 19 marzo 2013 alla Corte d’appello di Catanzaro, P.A. chiedeva la condanna del Ministero della giustizia per l’irragionevole durata del giudizio avente ad oggetto prestazioni previdenziali, introdotto l’11 aprile 1997 dinanzi al Pretore del lavoro di Palmi e concluso con sentenza di rigetto della Corte d’appello di Reggio Calabria in data 25 luglio 2011, nel corso del quale la ricorrente aveva ricevuto dall’INPS il pagamento dell’importo di Euro 2.815,95;

che il Consigliere designato ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5 bis riconosceva il diritto all’indennizzo e liquidava a tale titolo una somma identica a quella accertata nel giudizio presupposto, oltre agli interessi legali;

che la Corte d’appello, adita ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5 ter con decreto 5 marzo 2014, rigettava l’opposizione, richiamando il disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 3, e condannava l’opponente alle spese;

che per la cassazione del decreto P.A. ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi;

che l’intimato Ministero resiste con controricorso;

che la ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza.

Considerato che con il primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, comma 3assumendosi che, in ragione della natura previdenziale del giudizio presupposto e della conseguente posizione di soggetto “debole” della ricorrente, desumibile anche dalla situazione socio-economica della stessa, non era ammissibile la liquidazione dell’indennizzo con scostamento sensibilmente peggiorativo dai parametri fissati dalla Corte EDU, pur a fronte della modestia della “posta in gioco”;

che pertanto, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (è richiamata la sentenza n. 18725 del 2014), doveva ritenersi illegittimo l’indennizzo liquidato in misura inferiore ad Euro 500,00 per ogni anno di ritardo;

che con il secondo motivo è dedotta violazione ed erronea applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 3, nonchè carenza assoluta di motivazione e si lamenta che la Corte d’appello ha liquidato un importo forfetario complessivo per tutti gli anni di ritardo, mentre la deroga prevista dall’art. 2-bis, comma 3 richiamato riguarderebbe il parametro annuale dell’indennizzo;

che la ricorrente formula eccezione di illegittimità costituzionale della L. n. 89 del 2011, art. 2-bis, comma 3, per contrasto con l’art. 3 Cost., comma 2, e art. 117 Cost., comma 1 in relazione all’art. 6, par. 1, della Convenzione EDU;

che, infatti, in base alla disposizione censurata l’indennizzo cesserebbe di essere commisurato al ritardo effettivo che il processo presupposto ha subito, producendosi inoltre una ingiustificata disparità di trattamento in base all’esito del giudizio presupposto – a seconda, cioè, che vi sia stato l’accoglimento o il rigetto della stessa o, ancora, l’accoglimento parziale della pretesa azionata;

che con il terzo motivo è dedotta la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 in combinato disposto con gli artt. 6, comma 1, 13 e 42 della Convenzione EDU, artt. 2056 e 1226 c.c., nonchè carenza assoluta di motivazione, e si contesta l’idoneità della liquidazione effettuata dalla Corte d’appello a costituire serio ristoro del danno subito per la durata del processo, là dove lo scostamento in senso peggiorativo dai parametri fissati dalla Corte EDU non troverebbe giustificazione in allegazioni e prove fornite dalle parti, di cui il giudice ha l’onere di dare puntuale spiegazione (è richiamata la sentenza di questa Corte n. 6825 del 2012);

che con il quarto motivo è dedotto vizio di motivazione, in relazione alla statuizione sulle spese di lite, poste a carico della parte opponente in assenza sia degli estremi della lite temeraria sia di specifiche contestazioni del Ministero convenuto;

che le doglianze sono fondate limitatamente alla statuizione sulle spese;

che assume priorità l’esame della eccezione di illegittimità costituzionale della L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, comma 3introdotto con il D.L. n. 83 del 2012, art. 55 convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, art. 1, comma 1;

che la disposizione di cui la Corte d’appello ha fatto applicazione prevede che “la misura dell’indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice”;

che questa Corte ha già escluso, sulla base dell’interpretazione letterale e teleologica della disposizione indicata, che il limite di liquidazione ivi fissato si riferisca alla (sola) misura dell’indennizzo annuo e non (anche) a quella dell’indennizzo totale (ex plurimis, Cass., sez. 6-2, sentenza n. 25804 del 2015), e pertanto l’esame dell’eccezione di illegittimità costituzionale deve essere condotto alla stregua del predetta interpretazione, che costituisce diritto vivente, e su tale premessa occorre procedere alla ricognizione della ratio legis;

che con l’introduzione della disposizione indicata, il legislatore del 2012 ha recepito l’esigenza, evidenziata da questa Corte (cfr.

Cass., sez. 2, sentenza n. 12937 del 2012), di evitare il rischio di sovracompensazioni, se non addirittura di occasionali e insperati arricchimenti;

che, infatti, già in epoca antecedente alla introduzione della norma in oggetto, la monetizzazione del patema d’animo avveniva, sulla base di una valutazione complessa valutazione complessa, tenendo conto della consistenza della pretesa azionata nel giudizio di accoglimento in ragione dei precedenti consolidati, del comportamento sollecitatorio delle parti;

che, nel contesto di una complessiva rivisitazione dei criteri di riconoscimento e liquidazione del danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo, il legislatore del 2012 ha individuato i casi nei quali non è dovuto alcun indennizzo (art. 2, comma 2-quinquies), e, con riferimento alla quantificazione dell’indennizzo, ha introdotto il limite massimo ancorato al valore economico della pretesa azionata nel giudizio presupposto;

che in questo modo è garantita, sulla base di un giudizio ex ante, una più stretta relazione tra il significato economico della domanda giudiziale e il patema d’animo che la parte subisce fino a quando quella domanda non sia stata evasa, e ciò non appare irragionevole nella prospettiva dell’analisi economica del diritto, già indicata da questa Corte con la più volte richiamata sentenza n. 12937 del 2012;

che nemmeno si apprezza, nel caso in esame, la violazione del principio di uguaglianza eccepita dalla ricorrente;

che, sul punto, si devono richiamare le ordinanze della Corte costituzionale nn. 240, 204 e 124 del 2014, che hanno dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 3, per violazione dell’art. 117 Cost., comma 1, in riferimento all’art. 6 della Convenzione EDU;

che la L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 3, era censurato “nella parte in cui limita la misura dell’indennizzo al valore del diritto accertato, senza alcuna ulteriore specificazione o limite, comportando in tal modo l’impossibilità di liquidare in alcuna misura un’equa riparazione in favore della parte che, nel processo presupposto, sia risultata interamente soccombente”;

che, nelle citate pronunce, il Giudice delle leggi ha rilevato l’erroneità del presupposto interpretativo da cui muovevano i giudici rimettenti, ed ha quindi affermato che il limite del “diritto accertato” si riferisce “ai soli casi” in cui vi sia stato un accertamento dell’esistenza del diritto fatto valere in giudizio dall’attore, e che il valore così accertato costituisce un dato oggettivo, che non muta in ragione della posizione che la parte che chiede l’indennizzo aveva nel processo presupposto;

che tale affermazione sancisce l’uguaglianza delle parti del giudizio presupposto ai fini dell’equo indennizzo, da valere per qualsiasi esito;

che, infatti, non v’è ragione di dubitare che anche nel caso in cui il giudizio presupposto si concluda con l’accertamento negativo della pretesa azionata dall’attore, sussista il diritto all’indennizzo con il limite massimo costituito dal diverso parametro del “valore della causa”, indicato dal legislatore nello stesso art. 2-bis, comma 3;

che, in conclusione, deve ritenersi manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità formulata dalla ricorrente, secondo cui il citato art. 2-bis, comma 3 sarebbe norma irragionevole perchè “chi ha subito una irragionevole durata del processo ed è risultato vincitore, ha diritto all’equa riparazione, mentre chi ha avuto una irragionevole durata del processo ed è risultato soccombente non ha diritto all’equa riparazione”;

che l’eccezione, per la rimanente parte in cui assume l’irragionevolezza della norma in quanto, “chi ha avuto liquidata una somma modesta nel giudizio in verifica ha diritto all’equa riparazione in misura non superiore a quanto liquidato nel giudizio presupposto, è manifestamente infondata alla luce delle considerazioni già svolte con riferimento alla ratio della norma, di evitare sovracomnpensazioni;

che, quanto al merito della decisione impugnata della corte di appello ha argomentato la liquidazione dell’indennizzo in misura forfetaria, coicidente con la somma riconosciuta a favore della ricorrente nel giudizio presupposto, in applicazione dell L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3 bis;

che risulta di conseguenza superata la questione dello scostamento dallo standard annuo, peraltro ammesso dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte, con il solo limite della non irrisorietà dell’importo liquidato (ex plurimis, Cass., sez. 2, sentenza n. 12937 del 2012), là dove non può essere ritenuto irrisorio l’importo corrispondente alla somma riconosciuta nel giudizio presupposto, a pena di abrogazione implicita del limite massimo fissato dal richiamato art. 2-bis, comma 3;

che è fondata la doglianza riguardante la statuizione di condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio di opposizione ex art. 5-ter, che non trova giustificazione, atteso l’esito del giudizio di equa riparazione e l’assenza di valutazione di temerarietà dell’opposizione;

che pertanto il decreto è cassato in parte qua e le spese del giudizio di opposizione sono dichiarate compensate;

che, in ragione della parziale soccombenza reciproca, sono compensate tra le parti anche le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato relativamente alla pronuncia sulle spese di lite, che dichiara compensate tra le parti con riferimento sia al giudizio di opposizione sia al presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, l’8 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2016

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