Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14047 del 06/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 06/06/2017, (ud. 04/05/2017, dep.06/06/2017),  n. 14047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15211-2016 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., – P.I. (OMISSIS), in persona del

Direttore Generare f.f., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato STEFANO CATUARA;

– ricorrente –

contro

C.C., C.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5114/24/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, depositata l’11/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti la parte contribuente non ha spiegato difese scritte, la società concessionaria della riscossione impugnava la sentenza della CTR della Sicilia, relativa ad una serie di cartelle di pagamento relative all’imposta TARSU dovuta al comune di (OMISSIS), per le annualità in contestazione, denunciando la violazione del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, dell’art. 101 c.p.c., comma 1 e art. 107 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., comma 2, in quanto, erroneamente i giudici d’appello non avevano disposto l’integrazione del contraddittorio con l’ente impositore, fin dal primo grado di giudizio, trattandosi di un’opposizione a cartella per motivi afferenti all’eccezione di decadenza dall’esercizio della potestà impositiva, per mancata notifica degli atti prodromici, che poteva essere rivolta esclusivamente nei confronti dell’ente impositore.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il motivo è infondato.

Secondo il disposto del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39 “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario per la riscossione per motivi che attengono alla mancata notifica degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o del concessionario, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l’omessa notifica dell’atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto successivo ed essendo rimessa al concessionario la facoltà di chiamare in giudizio l’ente impositore.” (Cass. nn. 9762/14, 1532/12, 9016/16, 22729/16, tale orientamento risulta granitico e non sconfessato da Cass. n. 12450/16 che risulta isolata nel panorama giurisprudenziale).

Nel caso d specie, era onere della società concessionaria della riscossione, per evitare di rispondere delle conseguenze della lite, costituirsi fin dal primo grado di giudizio e chiedere l’integrazione del contraddittorio e non era onere dei contribuenti chiamare in giudizio l’ente impositore, nè la CTP era tenuta a disporre la predetta integrazione.

Le oscillazioni giurisprudenziali, giustificano la compensazione delle spese. Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA