Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14047 del 04/06/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 14047 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: DE STEFANO FRANCO

Ud. 03/04/2013

SENTENZA
PU

sul ricorso 23009-2007 proposto da:
PES

GIAN

PAOLO

PSEGPL53A04I428K,

considerato

domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato SELIS DINO giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
758

contro

INCHINGOLO GIACINTO, ZAINAGHI DI ZAINAGHI GIUSEPPE,
ALBERTO E C. S.N.C., LA FONDIARIA SAI;
– intimati –

sul ricorso 25392-2007 proposto da:

1

Data pubblicazione: 04/06/2013

FONDIARIA SAI S.P.A. 00818570012, in persona del
procuratore IVANO CANTARALE, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44,
presso lo studio dell’avvocato PERILLI MARIA
ANTONIETTA, che la rappresenta e difende unitamente

– ricorrente contro

PES GIAN PAOLO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 927/2006 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 31/05/2006, R.G.N. 944/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/04/2013 dal Consigliere Dott. FRANCO
DE STEFANO;
udito l’Avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso principale e di quello
incidentale;

2

all’avvocato NICOLA SALVATORE giusta delega in atti;

Svolgimento del processo

1. Gian Paolo Pes ricorre, affidandosi a due complessive
censure, per la cassazione della sentenza n. 927/06 della
corte di appello di Torino, con cui è stato solo
parzialmente accolto il suo gravame avverso la pronuncia

accoglimento della sua domanda di risarcimento danni per le
lesioni personali gravissime da lui patite per essere stato
investito, il 13.1.00, da parte di un camion di proprietà
della snc Zainaghi di Zainaghi Giuseppe, Alberto & C.,
condotto da Giacinto Inchingolo ed assicurato per la RcA
dalla SAI – Società Assicuratrice Industriale spa.
In particolare, la corte territoriale ha respinto le
censure avverso la ricostruzione della dinamica, sulla cui
base era stato riconosciuto un concorso di colpa del
danneggiato pari al 70%, nonché avverso il rigetto del
riconoscimento del danno da riduzione della capacità
lavorativa specifica; ma, dichiarata inammissibile la
domanda di risarcimento di quello esistenziale, ha
riliquidato in senso più favorevole il danno morale, nonché
rideterminato il carico delle spese di lite (già
integralmente compensate in primo grado, con accollo a
ciascuna parte per la metà di quelle di c.t.u.), ponendole
per la metà a carico dei convenuti originari e limitando la
compensazione ad una metà, ma dichiarando a carico dei soli
appellati le spese di c.t.u. e la tassa di registro.
Degli intimati resiste la sola Fondiaria SAI spa
(subentrata nelle more del giudizio di appello alla SAI

3

del tribunale di quel capoluogo, anch’essa di parziale

spa), che propone altresì ricorso incidentale, articolato
su di un unitario motivo.
Motivi della decisione

2. Pare superflua l’illustrazione e preclusa la disamina
dei motivi dei ricorsi, tanto del principale che

civ. perché proposti avverso la medesima sentenza, per la
tardività del primo.
Infatti, la sentenza impugnata risulta “depositata in
Cancelleria in originale in data 25.05.06”, sebbene risulti
l’ulteriore successiva annotazione della cancelleria
“sentenza pubblicata il 31 maggio 2006”.
Orbene,

ai

fini

del

decorso del

termine per

l’impugnazione, la giurisprudenza di questa Corte si è
ormai consolidata nel senso che, ove sulla sentenza siano
state apposte due date, una di deposito, senza espressa
specificazione che il documento contiene soltanto la minuta
del provvedimento, e l’altra di pubblicazione, tutti gli
effetti giuridici derivanti dalla pubblicazione della
sentenza decorrono già dalla data del suo deposito (Cass.
Sez. Un., 1 agosto 2012, n. 13794): in quanto, a norma
dell’art. 133 cod. proc. civ., la consegna dell’originale
completo del documento-sentenza al cancelliere, nella
cancelleria del giudice che l’ha pronunciata, avvia il
procedimento di pubblicazione, il quale si compie, senza
soluzione di continuità, con la certificazione del deposito
mediante l’apposizione, in calce al documento, della firma
e della data del cancelliere, che devono essere
contemporanee alla data della consegna ufficiale della

4

incidentale, da riunirsi ai sensi dell’art. 335 cod. proc.

sentenza, in tal modo resa pubblica per effetto di legge:
dovendo radicalmente escludersi che il cancelliere,
preposto, nell’espletamento di tale attività, alla tutela
della fede pubblica, possa attestare che la sentenza, già
pubblicata, ai sensi dell’art. 133 cod. proc. civ., alla

successiva (v., tra le altre successive, Cass. 29 ottobre
2012, n. 18659).
Quindi, il ricorso principale, avviato per la notifica
il 16 luglio 2007, è manifestamente tardivo, essendo elasso
il termine lungo per l’impugnazione, già maggiorato della
sospensione feriale e decorrente (per quanto detto) dalla
prima delle due date indicate sulla sentenza (e cioè il
25.5.06), il giorno martedì 10 luglio 2007.
Il ricorso incidentale, notificato in tempo successivo
alla scadenza dei termini per impugnare la sentenza di
appello, è di conseguenza inefficace: invero, alla
declaratoria di inammissibilità, per qualsiasi motivo, del
ricorso principale per cassazione, segue di diritto
l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo, proposto,
cioè, allorché erano già scaduti, rispetto alla data della
notificazione della sentenza impugnata, i termini previsti
dall’art. 325, comma secondo, e 327, comma primo, cod.
proc. civ., senza che rilevi, in senso contrario, che lo
stesso sia stato proposto nel rispetto dei termini indicati
dall’art. 371, comma secondo, cod. proc .civ., cioè di
quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale
(Cass. 6 aprile 2006, n. 8105; nello stesso senso: Cass. 26

5

data del suo deposito, possa ritenersi pubblicata in data

gennaio 2010, n. 1528, ovvero Cass. 26 febbraio 2004, n.
3862).
4.

Pertanto,

dichiarato inammissibile il ricorso

principale ed inefficace quello incidentale, il carattere
ufficioso del rilievo della questione in base alla quale è

motivo di compensazione delle relative spese.
P. Q. M.

La Corte, pronunciando sui ricorsi riuniti, dichiara
inammissibile il principale ed inefficace l’incidentale;
compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
terza sezione civile della Corte suprema di cassazione,
addì 3 aprile 2013.

stato definito il giudizio di legittimità integra un giusto

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