Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14046 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/06/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 27/06/2011), n.14046

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.G., C.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 56/2005 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 05/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato FIORENTINO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il giorno 5.10.2006 è stato notificato a C.R. e C.G., un ricorso dell’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bologna descritta in epigrafe (depositata 5.7.2005) che – dopo avere parzialmente riformando la sentenza di primo grado, in riferimento alla sola posizione di C.R., perchè priva dei requisiti soggettivi – ha respinto per il resto l’appello proposto dall’Agenzia contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Modena n. 92/05/2002 che aveva accolto il ricorso dei contribuenti avverso avviso di irrogazione sanzioni (in motivazione erroneamente identificato come “avviso di liquidazione”) notificato il 15.5.2001.

I contribuenti C. non hanno svolto attività difensiva.

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza dei 4.5.2011, in cui il PG ha concluso per il rigetto del ricorso.

2. I fatti di causa.

L’Ufficio del registro di Mantova ha notificato agli eredi di C.G. un avviso di irrogazioni sanzioni a seguito della rettifica di un maggiore imponibile rispetto al dichiarato ai fini dell’imposta di successione, in conseguenza della rideterminazione della base imponibile, dalla quale i dichiaranti avevano espunto alcuni cespiti -e per l’esattezza uno o più fondi rustici- sul presupposto che gli stessi fossero esenti L. n. 441 del 1998, ex art. 14, siccome il C.G. (che dei medesimi, par di capire, era stato nominato coerede) aveva la qualifica di giovane imprenditore agricolo a titolo principale. A quest’ultimo proposito l’Agenzia aveva ritenuto che non di esclusione dei cespiti dall’asse ereditario si trattasse, bensì invece di esenzione di imposta, sicchè il valore del fondo dovesse concorrere alla composizione della base imponibile e alla determinazione dell’imposta di successione, salvo il successivo scorporo dall’imposta in tal modo determinata della “parte relativa ai beni esenti”. Il ricorso proposto dai ricorrenti è stato accolto dalla CTP. L’appello proposto dall’Agenzia sulla questione qui ancora sub judice è stato respinto dalla CTR adita, che però ha stabilito “la non esclusione dall’asse ereditario per la parte afferente la contribuente C. R.”, sulla premessa che non spetta a quest’ultima il requisito soggettivo che ne costituisce il presupposto (e cioè la qualifica di imprenditore agricolo).

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della Commissione Tributaria Regionale, oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso che deve ritenersi fondata l’interpretazione dei combinato disposto del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 12, lett. i) e della L. n. 441 del 1998, art. 14, come disciplina di esclusione dall’asse ereditario dei beni inerenti alle aziende agricole, sempre che ricorrano in capo al beneficiario dell’esclusione le condizioni previste nel predetto art. 14. Le condizioni in questione, di carattere soggettivo, erano state dimostrate in capo al C.G. e non alla C. R., sicchè in relazione a quest’ultima l’appello dell’Agenzia doveva essere accolto.

4. Il ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione è sostenuto con unico motivo d’impugnazione e – dichiarato il valore della causa nella misura di Euro 73.492,00 – si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese processuali.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Il motivo d’impugnazione.

a) Il motivo unico d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: “Violazione di legge ex art. 360 c.p.c. per difetto di motivazione e per falsa ed erronea applicazione L. n. 41 del 1998, art. 14 commi 1 e 2; D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 12, comma 1, lett. i), anche in riferimento all’art. 14 preleggi”.

La ricorrente assume che il giudice di appello ha fondato il proprio convincimento a proposito della determinazione della base imponibile sull’erronea interpretazione del richiamato art. 12, comma 1, lett. i) il quale prevede che non concorrono a formare l’attivo ereditario i beni la cui esenzione sia espressamente dichiarata dalla legge. In questa ipotesi il giudice del merito ha fatto rientrare l’esenzione disposta dalla L. n. 441 del 1998, art. 14, afferente le aziende agricole oggetto di successione.

La norma ultima menzionata, però, prevede come presupposto dell’esenzione “la coesistenza del possesso di requisiti oggettivi e soggettivi” e ciò preclude che detta esenzione possa comprendersi tra quelle previste dall’att. 12, nel quale sono invece previsti solo requisiti oggettivi. Siccome la disciplina dell’esclusione di un bene dalla base imponibile è di stretta interpretazione e non permette il ricorso all’analogia, si impone un metro “rigido” di interpretazione, anche alla luce della struttura progressiva del tributo successorio e perchè possono essere soggetti passivi una pluralità di eredi, non tutti in possesso dei requisiti richiesti dalla norma.In definitiva, il bene esente a norma del menzionato art. 14 dovrà essere necessariamente compreso nell’attivo ereditario, salvo poi detrarre dall’imposta commisurata all’intero asse ereditario quella afferente il bene oggetto dell’agevolazione, onde stabilire l’esatto ammontare del tributo dovuto dal soggetto che beneficia dell’agevolazione E ciò anche al fin evitare gli effetti distorsivi che sul tributo avrebbe l’esclusione dalla base imponibile, in combinazione con il carattere progressivo dell’imposta.

Il motivo di impugnazione non può essere condiviso.

Occorre premettere che non è qui in contestazione la violazione dell’obbligo di C.R. di adempiere all’obbligazione tributaria in proporzione all’attivo ereditario siccome composto da tutti i beni diversi dai cespiti qualificati “esenti” (la cui consistenza non è ben chiara, non rinvenendosene alcuna descrittiva nè nella pronuncia impugnata nè nel ricorso introduttivo di questo grado) nonchè dalla quota a lei spettante dei beni qualificati esenti: ed invero il giudice della pronuncia di appello ha espressamente stabilito che l’esclusione dall’asse ereditario concerne “la parte del conteggio afferente al contribuente C. G.”, formula che – nel suo incongruo riferimento “soggettivo”, cioè a colui che è chiamato all’eredità- non può che essere intesa se non con relazione alla quota del fondo (o dei fondi) che al C.G. compete, residuando perciò tutti gli altri beni e quote nella base di computo dell’imposta di cui trattasi. Difficile peraltro identificare le conseguenze di siffatta definitiva statuizione, in difetto di qualsivoglia indicazioni (sia nella sentenza di appello che nel ricorso introduttivo di questo grado) circa l’effettivo tenore del provvedimento qui oggetto di impugnazione (provvedimento che la motivazione della decisione definisce come avviso di liquidazione, sebbene nell’intestazione della pronuncia sia identificato come “proc.verbale + avv. irrog.

sanzioni”).

Ergo, per il concreto effetto devolutivo che il ricorso proposto dalla sola Agenzia inevitabilmente determina, pare qui essere in contestazione soltanto la violazione dell’obbligo del C. G. di assolvere al tributo successorio in somma di ammontare superiore a quella che si determina per effetto della totale esclusione dalla massa ereditaria de bene dal medesimo C. ritenuto esente e perciò escluso dalla composizione della base imponibile. Ma che sia proprio questo il reale thema decidendum della presente controversia non è possibile intenderlo con maggiore precisione, attesa la contradditorietà già evidenziata del contenuto della decisione di appello ed atteso che il ricorso introduttivo di questo grado ha del tutto eluso il dovere di dare conto (sia pure sommario) dei fatti di causa, in conformità al disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 3.

Va tuttavia evidenziato che altro e separato ricorso proposto dall’Agenzia contro la sentenza n. 43/16/2006 della CTR di Bologna (correlata a quella qui oggetto di impugnazione per il fatto di essere stata adottata, per quanto è dato di capire, sull’impugnazione dell’avviso di accertamento che è la genesi delle sanzioni qui irrogate) è stato deciso e risolto da questo collegio con coeva pronuncia assunta nella medesima udienza collegiale, alla cui ratio non è possibile non fare richiamo anche in questa sede.

Ivi è stato chiarito che (una volta ricostruito come spiegato nella menzionata decisione di questa Corte il corretto rapporto di coesistenza tra il D.Lgs. n. 346 del 1990 e la previsione di esclusione contenuta nella L. n. 441 del 1998, art. 14) che “la tesi sulla quale è fondato il ricorso dell’Agenzia confligge irrimediabilmente con la ricostruzione di cui si è detto, implicando essa che siano ricompresi nell’asse sia i diritti successori esenti che quelli non esenti, sì che l’imposta successoria si computi sull’intero ammontare del valore degli stessi ma salvo lo “scorporo” (non meglio determinato nelle sue modalità applicative) dall’imposta dovuta sul valore globale netto della “parte dell’imposta relativa ai beni esenti”. Ed è proprio con questa non condivisibile modalità di computo che si finirebbe per tradire la natura “reale” dell’imposta e la chiara intenzione di esclusione espressa dal legislatore del 1998 a mezzo dell’utilizzo del termine “esenti”, giacchè si finirebbe per improntare il riparto dell’imposta tra i coeredi non già in proporzione al valore delle rispettive quote sul valore della massa realmente imponibile, ma in proporzione al valore di una massa fittiziamente ricostruita, per il solo scopo di “scorporarne” poi una somma essa pure fittiziamente determinata”.

Alla luce della dianzi riassunta ratio, che può essere posta a fondamento anche della presente decisione, non resta che concludere che il ricorso proposto dall’Agenzia (pur a volerne superare gli aspetti di inammissibilità che sono stati sopra evidenziati) è infondato anche nel merito, non avendo l’Agenzia medesima giustificato la fondatezza delle ragioni per le quali sono state irrogate le sanzioni qui contestate.

Nulla sulle spese di lite, poichè la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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