Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14046 del 08/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 08/07/2016, (ud. 08/03/2016, dep. 08/07/2016), n.14046

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23448/2014 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SARDEGNA

29, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA,

rappresentata e difesa dall’avvocato SILVIO FERRARA giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 57959/2010 R.G.V.G. della CORTE D’APPELLO di

ROMA del 25/11/2013, depositata il 20/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’08/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso del l settembre 2010 alla Corte d’appello di Roma, A.A. chiedeva la condanna del Ministero della giustizia per la durata non ragionevole del giudizio introdotto dinanzi al Tribunale di Nola, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 5 aprile 2004, ancora non concluso la momento della domanda di equa riparazione;

che la Corte d’appello, con Decreto del 20 febbraio 2014, riconosceva il diritto all’indennizzo per un periodo pari ad anni 3, mesi 4 e giorni 27, e liquidava Euro 500,00 per i primi tre anni di ritardo, ed Euro 300,00 per il periodo successivo, in considerazione dell’oggetto del giudizio presupposto e della modestia della posta in gioco (Euro 4.300,53 oltre accessori);

che per la cassazione del Decreto A.A. ha proposto ricorso sulla base di un motivo;

che l’intimato Ministero resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;

che con l’unico, complesso motivo è dedotta violazione e “mancata applicazione” della L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 6, par. 1, artt. 13, 19 e 53 della Convenzione EDU, artt. 24 e 111 Cost., nonchè vizio di motivazione, e si contesta la quantificazione operata dalla Corte d’appello, che era andata al di sotto dello standard fissato dalla Corte di Strasburgo senza giustificare tale decisione;

che, infatti, il mero richiamo all’importo oggetto del decreto ingiuntivo opposto, in assenza di considerazioni circa le complessive condizioni socio-economiche della ricorrente, non era sufficiente ad affermare la “modestia della posta in gioco”, e quindi non giustificava la deroga al criterio di liquidazione non inferiore ad euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di ritardo, e ad Euro 1.000,00 per ciascuno degli ulteriori anni di ritardo;

che la doglianza è fondata;

che la Corte d’appello ha proceduto alla liquidazione dell’indennizzo in Euro 500,00 per i primi tre anni di ritardo e in Euro 300,00 per il periodo successivo, in contrasto con il criterio del progressivo aumento dell’indennizzo (dopo i primi tre anni), che risponde alla ratio del sistema dell’equa riparazione;

che, pertanto, il decreto impugnato va confermato con riguardo alla determinazione dell’indennizzo con scostamento dalla cosiddetta soglia minima di Euro 750,00 per i primi tre anni di ritardo, in quanto giustificata dalla ritenuta modestia della posta in gioco (Casa, sez. 2, sentenza n. 12937 del 2012), mentre deve essere cassato nella parte in cui riconosce l’importo di Euro 300,00 per il periodo successivo ai primi tre anni di ritardo;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte procede direttamente alla liquidazione dell’indennizzo, nella misura di Euro 500,00 anche per il periodo successivo ai primi tre anni di ritardo, per complessivi Euro 2.000,00;

che le spese di lite sono poste a carico del Ministero soccombente e liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia al pagamento in favore di A.A. dell’importo di Euro 2.000,00, oltre interessi dalla domanda; condanna il Ministero della giustizia al pagamento delle spese di lite, che liquida, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge, e per il presente giudizio in Euro 750,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 8 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2016

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