Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14046 del 07/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 07/07/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 07/07/2020), n.14046

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15054-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MURER ITALIA SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 43/2012 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 16/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/01/2020 dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza n. 43/14/12 pubblicata il 16 aprile 2012 la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 7/08/10 con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla Murer Italia s.r.l. in liquidazione avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso nei suoi confronti dalla stessa Agenzia delle entrate per l’anno di imposta 2003 e con il quale era stata accertata una maggiore IRPEG e IRAP, oltre interessi e sanzioni per complessivi Euro 524.308,00;

che la Commissione tributaria regionale ha considerato che l’atto di appello era stato notificato ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2 per compiuta giacenza presso l’ufficio postale non essendo stato rinvenuto il destinatario o proprio incaricato presso il domicilio, ma che non vi era prova che l’indirizzo del destinatario stesso fosse ancora quello a cui era stato spedito l’atto, tanto che la successiva istanza di trattazione in pubblica udienza non era stata notifica risultando il destinatario trasferito, e, inoltre, l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa non era mai stato ricevuto;

che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo con il quale si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17 e della L. n. 890 del 1982, art. 8. In particolare si deduce che erroneamente era stata dichiarata l’inammissibilità dell’appello in quanto erano state rispettate le formalità previste dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17 in caso di temporanea assenza del destinatario, ed era stato depositato il plico presso l’Ufficio postale dove era maturata la compiuta giacenza, mentre l’esattezza dell’indirizzo, peraltro corrispondente a quello indicato nel primo grado di giudizio e mai modificato, era stata attestata dall’ufficiale postale che aveva infatti certificato l’assenza del destinatario e non il suo trasferimento o irreperibilità;

che la Murer Italia s.r.l. in liquidazione è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che, dopo l’esito negativo della prima notifica del ricorso per cassazione in data 3 giugno 2013 la ricorrente ha provveduto ad un nuovo tentativo di notifica solo in data 6 giugno 2014 dopo oltre un anno dal primo tentativo, mentre, per ormai costante giurisprudenza di questa Corte (per tutte Sez. Un. 15 luglio 2016, n. 14594), in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa;

che il lungo termine trascorso tra il primo ed il secondo tentativo di notifica ben superiore a quello indicato dalla richiamata giurisprudenza, rende inammissibile il ricorso;

che nulla si dispone sulle spese soccombendo l’unica parte costituita;

che non sussistono i presupposti per il versamento, a carico del soccombente, del versamento, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del medesimo art. 13, comma 1-bis, in quanto tale versamento non può aver luogo per quelle parti, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito.

P.Q.M.

la Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso; Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 7 luglio 2020

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