Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14046 del 06/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 06/06/2017, (ud. 04/05/2017, dep.06/06/2017), n. 14046
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13663/2016 proposto da:
C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato RAFFAELLA LUPO;
– ricorrente –
contro
SO.GET SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 11069/45/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, depositata il 09/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 04/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti il concessionario della riscossione non ha spiegato difese scritte, il contribuente impugnava la sentenza della CTR della Campania, relativa all’impugnativa di un avviso d’accertamento in tema d’ICI per il 2007, lamentando la violazione delle norme in tema di notifica degli atti impositivi, in quanto, erroneamente la CTR aveva ritenuto l’atto d’appello inammissibile, perchè notificato a mezzo di agenzia di poste private, in quanto il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3, prevede anche la possibilità di “consegna diretta” dell’atto all’impiegato del Ministero delle Finanze o dell’ente locale che ne rilascia ricevuta sulla copia.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.
Il ricorso è infondato.
Secondo l’orientamento di questa Corte, “In tema di contenzioso tributario, la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato deve ritenersi inesistente, e come tale non suscettibile di sanatoria, atteso che il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, comma 1, lett. a), che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce che per esigenze di ordine pubblico sono comunque affidati in via esclusiva alle Poste Italiane s.p.a. le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla L. n. 890 del 1982, tra cui vanno annoverate quelle degli atti tributari sostanziali e processuali” (Cass. ord. n. 19467/16, 15347/15, 27021/14, ord. n. 2262/13, 3932/11, 11095/08, 20440/06, contra Cass. n. 2922/15, non condivisa dal Collegio, in quanto del tutto marginale nel panorama giurisprudenziale).
La sentenza impugnata è palesemente difforme da tale principio di diritto e merita, dunque, cassazione. Inoltre, la tesi che le notifiche a mezzo corrieri privati sarebbero legittime, visto che è consentita la “consegna diretta”, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3, è priva di pregio, in quanto, nell’ipotesi di consegna dell’atto “a mani” dell’impiegato addetto, la ricevuta rilasciata da quest’ultimo, per la qualifica rivestita di addetto alla ricezione dell’ente, e per il timbro apposto proveniente dall’ente stesso, è sicuramente una garanzia di fidefacienza, come modello previsto per legge. La mancata costituzione del concessionario della riscossione, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2017