Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14046 del 04/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 14046 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

SENTENZA

Ud. 03/04/2013

sul ricorso 22920-2007 proposto da:

PU

STURARO GIAMBRUNO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA G.B. VICO l, presso lo studio dell’avvocato
PROSPERI MANGILI LORENZO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato BALDON FRANCESCO
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
757

contro

PIGNOTTI ADELIO, CAPOVILLA SERGIO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 11, presso lo
studio dell’avvocato STELLA RICHTER PAOLO, che li

1

Q

Data pubblicazione: 04/06/2013

rappresenta

e

difende

unitamente

all’avvocato

PEGORARO WLADIMIRO giusta delega in atti;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 2045/2006 della CORTE
D’APPELLO di VENEZIA, SEZIONE AGRARIA, depositata il

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/04/2013 dal Consigliere Dott. ADELAIDE
AMENDOLA;
udito l’Avvocato LORENZO PROSPERI MANGILI;
udito l’Avvocato WLADIMIRO PEGORARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

2

02/05/2007 R.G.N. 11/2004;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 2 aprile 2004 Giambruno Sturaro adì
il Tribunale di Padova, sez. spec. agraria, esponendo quanto
segue.
Con contratto del 13 novembre 2001 egli aveva acquistato da

41.958.041 per campo padovano), un fondo rustico. L’acquisto
era avvenuto a seguito di notifica del preliminare di vendita
stipulato tra l’alienante e il genero, Sergio Capovilla e
quindi nell’esercizio del diritto di prelazione a lui
spettante per legge, in quanto coltivatore diretto
proprietario di un predio confinante con quello oggetto del
compromesso. La somma ivi indicata – e da lui in effetti
versata non corrispondeva né a quella effettivamente
concordata tra promittente e promissario, né al reale valore
del terreno, tanto vero che egli, già al momento
dell’esercizio della prelazione, si era espressamente
riservato di ripetere quanto pagato in eccedenza. Peraltro il
fondo era affittato al Capovilla fin dal 20 gennaio 2001 a un
canone irrisorio. Dedusse quindi che siffatto contratto era
meramente apparente, essendo stato stipulato al solo fine di
indurlo a non esercitare il diritto di prelazione.
Sulla base di tali premesse l’attore convenne in giudizio
Adelio Pignotti e Sergio Capovilla chiedendo che venisse
accertata la simulazione assoluta del contratto di affitto tra
gli stessi concluso, con conseguente condanna del simulato

3

Adelio Pignotti, al prezzo di lire 1.200.000.000 (pari a lire

affittuario all’immediato rilascio del fondo e al risarcimento
dei conseguenti danni; che venisse inoltre accertato che il
reale prezzo del preliminare era di lire 30.000.000 per campo
padovano, e quindi, complessivamente di lire 858.000.000, con
conseguente condanna dell’alienante Pignotti alla restituzione

I convenuti, costituitisi, contestarono le avverse pretese.
Con sentenza del 9 dicembre 2013 il giudice adito rigettò la
domanda.
Proposto gravame dal soccombente, la Corte d’appello di
Venezia lo ha respinto in data 2 maggio 2007.
In motivazione ha osservato il decidente che correttamente il
Tribunale, rilevato che nelle sue conclusioni lo Sturaro aveva
chiesto l’accertamento del reale prezzo concordato dalle parti
in sede di stipula del preliminare, e quindi della simulazione
relativa di tale contratto, aveva qualificato la domanda
attorea come domanda di risarcimento del danno per dolo
incidente. In ogni caso, secondo il giudicante, l’appellante
avrebbe potuto e dovuto azionare il diritto di riscatto,
piuttosto che esercitare la prelazione, posto che questa e non
quello presuppone la validità del preliminare notificato.
Peraltro, ha aggiunto, l’attore non aveva dimostrato la
simulazione del prezzo, considerato che tutte le deposizioni
acquisite si riferivano a precedenti trattative tra le parti,
valorizzate al fine di dimostrare la sperequazione tra il
valore di mercato del bene e il corrispettivo corrisposto

4

della maggior somma corrisposta in sede di vendita.

(circostanza del tutto irrilevante, ai fini del decidere),
laddove nessun elemento obiettivo suffragava l’assunto che
quanto effettivamente pattuito fosse diverso, e inferiore,
rispetto a quanto indicato in preliminare. E il fatto che lo
Sturaro avesse esplicitamente ammesso di essersi deciso ad

perpetrati ai suoi danni, toglieva ogni possibilità di
invocare la tutela offerta dall’art. 1440 cod. civ.
Pure corretta – secondo il decidente – era la decisione di
prime cure di rigetto della domanda di simulazione assoluta
del contratto di affitto, della cui esistenza peraltro
l’attore era ben consapevole al momento della sottoscrizione
del rogito, nel quale l’affittanza agraria era stata
espressamente menzionata. In ogni caso il carattere fittizio
del contratto non era stato dimostrato, mentre le allegazioni
in ordine alla sua pretesa nullità, per inosservanza del
disposto dell’art. 45, secondo comma, legge n. 203 del 1982,
erano totalmente destituite di fondamento, avendo al contratto
presenziato il rappresentante della comune associazione di
categoria.
Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte
Giambruno Sturaro, formulando sei motivi, illustrati anche da
memoria.
Resistono con controricorso Adelio Pignotti e Sergio
Capovilla.
MOTIVI DELLA DECISIONE

5

acquistare il fondo, pur essendo consapevole dei raggiri

1.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione degli
artt. 112 cod. proc. civ. e 7 legge n. 817 del 1971, nullità
del procedimento, nonché vizi motivazionali,

ex art. 360, nn.

3, 4 e 5 cod. proc. civ. Secondo l’esponente, contrariamente a
quanto ritenuto dal giudice di merito, egli, benché

nel preliminare notificatogli e del contratto di affitto
stipulato tra i convenuti, non aveva altra strada che
esercitare la prelazione e poi agire in simulazione. Opinando
diversamente, non aveva il decidente considerato che
fh’

l’esercizio del diritto di riscatto è precluso quando vi stata
la denuntiatio del preliminare, potendo quel diritto rivivere
nel solo caso di discrepanza tra preliminare e definitivo,
ovvero nel caso in cui siano stati posti in essere
accorgimenti, conosciuti in un momento successivo, volti ad
eludere il diritto di prelazione.
Ha poi aggiunto che erroneamente la Curia veneziana,
qualificata l’azione proposta come
incidens,

actio dolis causam

aveva rigettato la domanda per la consapevolezza che

il prelazionante aveva avuto dei raggiri perpetrati ai suoi
danni, ignorando che detta domanda era accessoria a quella di
accertamento del reale prezzo convenuto tra le parti, con
conseguente condanna dell’alienante alla restituzione di
quanto percepito in più nonché al risarcimento dei danni
artt. 1337 e 1338 cod. civ.

6

ex

consapevole della fittizietà del prezzo di vendita indicato

Formula il seguente quesito: dica la Corte se, nel caso di
notifica del preliminare di compravendita contenente artifici
tali da eludere o rendere gravoso l’esercizio del diritto di
prelazione, l’avente diritto, già consapevole di detti
artifici, possa esercitare la prelazione per poi chiedere

originari contraenti e la condanna di uno o entrambi alla
restituzione di quanto al prelazionante sottratto, oltre al
risarcimento dell’eventuale ulteriore danno.
Dica altresì la Corte se, in presenza di plurime domande
principali e accessorie, violi l’art. 112 cod. proc. civ. il
giudice qualora, nell’interpretazione delle stesse, ometta
l’esistenza di alcune di esse.
1.2

Con il secondo mezzo il ricorrente lamenta nullità del

procedimento

ex

art. 112 cod. proc. civ., nonché omessa,

insufficiente e contraddittoria motivazione,

ex art. 360, n.

5, cod. proc. civ., con riferimento alla pretesa deduzione, a
fondamento della domanda attrice, di una discrepanza tra il
prezzo corrisposto dall’acquirente e quello medio di mercato,
laddove era stata semmai la difesa dei convenuti a insistere
sulla assoluta congruità tra l’uno e l’altro.
Formula il seguente quesito: se violi l’art. 112 cod. proc.
civ. il giudice qualora, nella lettura degli atti processuali,
attribuisca erroneamente ad una parte processuale
l’esposizione di fatti o la deduzione di argomentazioni in
realtà contenute nelle difese di controparte.

7

giudizialmente l’accertamento della reale volontà degli

1.3 Con il terzo mezzo, lamentando violazione degli artt. 2730

e 2733 cod. civ., nonché vizi motivazionali,

ex

art. 360, nn.

3 e 5 cod. proc. civ., l’impugnante censura la decisione della
Corte d’appello in relazione alla ritenuta irrilevanza delle
testimonianze assunte, in quanto aventi ad oggetto pregresse

dimostrare la non coincidenza del prezzo indicato nel
preliminare con l’effettivo valore del fondo. Sostiene il
ricorrente che il giudice di merito avrebbe del tutto ignorato
le ammissioni fatte dai resistenti in sede di interrogatorio
formale, ammissioni che integravano una confessione
giudiziale.
Formula il seguente quesito: se in presenza di interrogatori
formali ammessi e resi da tutti i convenuti, violi le norme
degli artt. 2730 e 2733 cod. civ. il giudice che ometta di
attribuire qualsiasi rilievo ai fatti emersi da detti mezzi di
prova.
1.4 Con il quarto motivo l’impugnante deduce violazione degli

artt. 1415, 1417, 2729, 2733 cod. civ., nullità del
procedimento, ex art. 116 cod. proc. civ., nonché vizi
motivazionali, ex art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in
relazione al ritenuto, mancato raggiungimento della prova
dell’avvenuta simulazione del prezzo.
Sostiene che il giudice di merito avrebbe fatto malgoverno
degli

esiti

della

espletata

8

istruttoria,

univocamente

trattative intercorse tra le parti, all’indicato fine di

dimostrativi che il terreno era stato messo in vendita a un
prezzo di435.000.000 a campo padovano.
Formula il seguente quesito: dica la Suprema Corte se, nel
caso di esercizio del diritto di prelazione ex art. 7 legge n.
817 del 1971, l’avente diritto che asserisca di avere subito

provare, per testimoni e per presunzioni, con l’ausilio dei
fatti affermati dalle controparti attraverso l’interrogatorio
formale, la presenza di accordi simulatori tra gli originari
contraenti tesi ad eludere o a lucrare sull’esercizio della
prelazione, mediante indicazione di un prezzo maggiore a
quanto realmente voluto dalle originarie parti contraenti.
Dica altresì la Suprema Corte se violi l’art. 116 cod. proc.
civ. il giudice che ometta di attribuire la rilevanza prevista
dall’art. 2733 cod. civ. alle deposizioni rese dai convenuti
sottoposti ad interrogatorio formale.
1.5

Con il quinto motivo il ricorrente lamenta violazione

degli artt. 1415, 1417, 2729, 2733 cod. civ., 45 legge n. 203
del 1982 e 7 legge n. 817 del 1971, nullità del procedimento,
ex art. 116 cod. proc. civ., nonché vizi motivazionali, in
relazione al ritenuto, mancato raggiungimento della prova
della simulazione del contratto di affitto. Sostiene che le
affermazioni del giudice di merito,

in parte qua,

sarebbero

assolutamente apodittiche e in sostanza anche difficilmente
comprensibili. Contesta poi l’impugnante l’assunto secondo cui
il contratto di affittanza agraria era stato siglato dalla

9

tentativi di elusione e aggravamento del suo diritto, possa

comune associazione Unione Generale Coltivatori Cisl, laddove
sullo stesso compariva il solo timbro della Federazione
Coltivatori Diretti, Zona Conselve.
Formula il seguente quesito: dica la Suprema Corte se sia
nullo

ex

art. 45 legge n. 203 del 1982

il contratto di

associazioni di categoria, assenza provata dalla mancanza nel
contratto, tra l’altro, dell’indicazione dell’appartenenza dei
contraenti a ciascuna associazione nonché di una duplice
sottoscrizione dei rispettivi rappresentanti e se il giudice
violi pertanto l’art. 116 cod. proc. civ., nel caso in cui
ponga a fondamento della propria decisione un documento privo
di detti requisiti. Dica altresì la Suprema Corte se, nel caso
di esercizio del diritto di prelazione,

ex art. 7 legge n. 817

del 1971, l’avente titolo, che asserisca di avere subito
tentativi di elusione e aggravamento del suo diritto, possa
provare per testimoni e per presunzioni, con l’ausilio di
fatti riconosciuti dalle controparti attraverso
l’interrogatorio formale, la presenza di accordi simulatori
tra gli originari contraenti tesi ad eludere o ad aggravare
l’esercizio della prelazione, mediante la fittizia
sottoscrizione di un contratto di affitto tra il venditore e
l’originario promissario acquirente, peraltro nullo,

ex art.

45 legge n. 203 del 1982.
1.6 Con il sesto motivo si deduce nullità del procedimento,

ex

art. 416 e 436 cod. proc. civ., nonché mancanza, insufficienza

10

affitto stipulato senza l’assistenza effettiva delle

e contraddittorietà della motivazione, con riferimento alla
omessa valorizzazione delle ammissioni di controparte e
all’assenza di qualsivoglia esame delle prove orali e
documentali.
Nel quesito di diritto si chiede alla Corte di accertare se

tralasci nella decisione qualsiasi rilievo alle ammissioni
contenute nella difesa di secondo grado del convenuto.
2

Le critiche, che si prestano a essere esaminate

congiuntamente per la loro evidente connessione, sono prive di
pregio, ancorché la motivazione della sentenza impugnata si
presti ad essere, in taluni punti, integrata e corretta, ai
sensi dell’ultimo comma dell’art. 384 cod. proc. civ.
Ritiene infatti il Collegio che l’esercizio del diritto di
prelazione a un prezzo ritenuto artificiosamente aumentato
proprio al fine di lucrare, ai danni del prelazionante, una
somma maggiore rispetto a quella effettivamente pattuita, non
precluda la possibilità di chiedere successivamente
l’accertamento della simulazione del corrispettivo indicato
nel preliminare notificato, al fine di conseguire il ristoro
dei conseguenti danni, di talché, contrariamente a quanto
affermato dal giudice di merito, non è affatto necessario che
la deduzione del carattere fittizio del prezzo dichiarato
avvenga nell’ambito dell’esercizio di un’azione di riscatto.
Non a caso la giurisprudenza di questa Corte, richiamata
proprio dall’accorto resistente, ha affermato che l’avente

11

violi gli artt. 435 e 416 cod. proc. civ. il giudice che

diritto alla prelazione

ex art. 8 della legge 26 maggio 1965

n. 590 può esercitare il diritto di riscatto, entro i termini
di cui al comma quinto della norma citata, anche nell’ipotesi
di indicazione, sia nella proposta di alienazione che
nell’atto notarile di compravendita, di un prezzo simulato

atteso che il diritto di prelazione garantisce al soggetto
pretermesso l’acquisto “a parità di condizioni” (confr. Cass.
civ. 16 giugno 2005, n. 12961):

può,

dunque, non

necessariamente deve, il che altro non significa che il
titolare del diritto a essere preferito ha la concorrente
possibilità di esercitare il diritto di prelazione alle
condizioni

imposte

dalla controparte e poi agire in

responsabilità.
3

At4vr,
va

Sotto altra angolatura,

osservato che la

qualificazione in termini di actio dolis causam incidens della
pretesa azionata appare profondamente inappagante. È
sufficiente al riguardo considerare che la pista del raggiro,
la quale è alla base della evocazione del dolo incidentale
(art. 1440 cod. civ.), necessariamente presuppone un contratto
stipulato nella inconsapevolezza dello stesso, di talché
siffatta qualificazione finisce per condannare

tout court al

rigetto domande, come quella proposta dallo Sturaro, basate
sulla ammissione della piena conoscenza, al momento
dell’esercizio della prelazione, dell’espediente realizzato
dai convenuti per lucrare indebitamente ai suoi danni.

12

superiore a quello effettivamente pagato dall’acquirente,

Ne deriva che tale impostazione lascia sguarnita di tutela una
posizione soggettiva in sofferenza quale quella di chi si sia
trovato a dover scegliere tra lo stipulare a un prezzo a suo
avviso artatamente maggiore di quello effettivamente pattuito,
o non stipulare affatto, finendo per prefigurare come

di riscatto, con contestuale deduzione della simulazione del
prezzo.
4

In realtà la domanda di danni avanzata da chi, come nella

fattispecie, sia stato consapevole della

machinatio

delle

controparti, è niente più che una domanda di responsabilità
aquiliana,

ex art. 2043 cod. civ., e precisamente una azione

di tutela esterna del diritto di prelazione, diritto, di
natura obbligatoria,

il cui esercizio è stato dolosamente reso

più oneroso al suo titolare.
Non a caso nell’arresto innanzi citato (Cass. civ. n. 12961
del 2005) questa Corte, nel ritenere irrilevante, ai fini del
rigetto della domanda di riscatto, la circostanza che il
retraente era stato, comunque, per effetto della trasmissione
del preliminare, posto nelle condizioni di esercitare la
prelazione, ebbe ad evidenziare che, ove lo stesso avesse
esercitato il diritto di prelazione, non poteva – a pena di
decadenza – che accettare il prezzo indicato nel preliminare
(cfr. anche Cass. civ. 20 maggio 1993, n. 5731; Cass.
gennaio 1989, n. 529),
diritto,

28

con conseguente lesione di quel

che gli garantiva invece l’acquisto

13

a parità di

obbligata la via dell’esercizio del solo, succedaneo diritto

condizioni

e, quindi, allo stesso prezzo realmente pattuito

tra promittente e promissario.
5

La sostanziale condivisibilità dei rilievi critici svolti,

in parte qua,

dall’impugnante, non giova, tuttavia, ai fini

dell’accoglimento della proposta impugnazione.

Sturaro sulla base di una concorrente, negativa valutazione
delle prove offerte dall’attore al fine di dimostrare la
simulazione del prezzo di vendita indicato nel preliminare e
di quella del contratto di affitto.
Ora, siffatto apprezzamento è stato dall’impugnante contestato
sia in quanto contrario alle norme di legge richiamate nei
vari motivi di ricorso, sia per pretesi vizi dell’apparato
argomentativo con il quale il decidente ha giustificato il suo
convincimento.
Le relative censure sono tuttavia per certi aspetti
inammissibili, per altri infondate.
6 Va al riguardo evidenziato, sotto il primo profilo, che le

critiche volte a denunciare pretesi

vulnera

dell’apparato

argomentativo del provvedimento impugnato non sono conformi al
disposto dell’art. 366 bis cod. proc. civ., nel testo vigente,
ratione temporis.
Tale norma impone per vero che, ove venga in rilievo il motivo
di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente
deve corredare le critiche di un momento di sintesi, omologo
del quesito di diritto, e cioè di un elemento espositivo che,

14

Il giudice di merito ha invero rigettato le domande dello

pur libero da rigidità formali,

si concretizzi nella

esposizione chiara e sintetica del fatto controverso

in

relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta
insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la
momento di

sintesi

impone

invero un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente
individuabile, volto a circoscrivere i limiti delle allegate
incongruenze argomentative, in maniera da non ingenerare
incertezze sull’oggetto della doglianza e sulla valutazione
demandata alla Corte (confr. Cass. civ. 1 0 ottobre 2007, n.
20603).
Quanto poi ai motivi volti a denunciare pretesi
iudicando

o

in procedendo, i

errores in

formulati quesiti sono

assolutamente inidonei, in quanto si risolvono nella mera
richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della
Corte in ordine alla fondatezza della censura così come
illustrata, e cioè in tautologici interrogativi circolari, che
già presuppongono la risposta, ovvero in cui la risposta non
consente di risolvere il caso sub iudice (Cass. S.U. 2/12/2008
n. 28536; Cass. 25/3/2009 n. 7197).
7 Non è superfluo aggiungere, per spirito di completezza, che

le censure con le quali i ricorrenti contestano, sotto il
profilo della violazione di legge, la negativa valutazione, da
parte del giudice di merito, della idoneità delle prove
offerte dall’attore a dimostrare i fatti costitutivi della

15

decisione (Cass. n. 4556/09): il

i

pretesa azionata, oltre ad evocare impropriamente degli
errores in iudicando

(posto che la violazione di legge

consiste nella deduzione dell’erronea ricognizione della
fattispecie astratta prevista da una disposizione, e quindi,
implica necessariamente questioni di ermeneutica normativa,

fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, è a
queste esterna, attenendo piuttosto all’apprezzamento delle
risultanze istruttorie, la cui censura è possibile, in sede di
legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione),
si risolvono in una sollecitazione alla rilettura dei fatti e
delle prove, preclusa a questa Corte. Valga al riguardo
considerare che il decidente ha esaminato il materiale
probatorio acquisito, dando conto in maniera precisa e
puntuale delle ragioni della ritenuta insufficienza dello
stesso a dimostrare i fatti costitutivi della pretesa
azionata. Né è condivisibile che vi sia stato malgoverno delle
risposte date dal Pignotti in sede di interrogatorio e delle
argomentazioni difensive sviluppate nel secondo grado del
giudizio: contrariamente all’assunto dell’impugnante, invero,
la mancata valutazione delle stesse in termini di ammissione
di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli alla
controparte, e il loro apprezzamento come ricostruzione della
vicenda compatibile con la negazione di qualsivoglia
simulazione del prezzo di vendita concordato nel preliminare

16

laddove l’allegazione dell’erronea ricostruzione della

non è né arbitrario, né implausibile, ma conforme a criteri di
comune buon senso.
Ne deriva che, in ogni caso, le critiche hanno ad oggetto una
valutazione di stretto merito, adeguatamente motivata e quindi
insindacabile in sede di legittimità.
Esula poi certamente dall’orbita del principio di

corrispondenza tra chiesto e pronunciato, presidiato dall’art.
112 cod. proc. civ., la pretesa attribuzione all’attore,
piuttosto che al convenuto, di una deduzione difensiva,
alternativamente riferibile all’uno o all’altro, quale quella
della incongruità – o, specularmente, della congruità – del
prezzo pattuito nel preliminare e corrisposto dal
prelazionante, rispetto all’effettivo valore di mercato del
bene. Trattasi, invero, di profilo attinente alla
interpretazione della domanda giudiziale, qui censurabile solo
per vizi dell’apparto argomentatívo, la cui esistenza è da
apprezzare con riferimento all’intero contesto dell’atto, al
suo tenore letterale nonché al contenuto sostanziale della
pretesa azionata (confr. Cass. civ., 9 settembre 2008, n.
22893).
9 Infine neppure colgono nel segno le critiche formulate alla

ritenuta infondatezza della pretesa nullità del contratto di
affitto per violazione dell’art. 23 della legge 11 febbraio
1971, n. 11, come modificato dall’art 45 legge 3 maggio 1982,
n. 203.

17

8

I

È sufficiente al riguardo considerare che la mancata, corretta
assistenza delle competenti organizzazioni professionali non
determina la nullità

tout court del contratto, nel senso che

questo debba considerarsi

tamquam non esset,

ma piuttosto

l’automatica sostituzione, ai sensi dell’art. 1339 cod. civ.,
delle clausole pattuite dalle parti in difformità dal modello
legale, con quelle legislativamente previste, ferma restando
l’esistenza e la validità del contratto di affitto, ai sensi
dell’art. 1419, secondo comma, cod. civ. (confr. Cass. civ. 22
maggio 2001, n. 6956; Cass. civ. 24 maggio 2003, n. 8236).
Ne deriva che le censure dell’esponente si risolverebbero in
un clamoroso autogol, posto che il loro accoglimento
determinerebbe, in tesi, a tacer d’altro, un vistoso
allungamento della durata del contratto di affitto.
10 Peraltro, e conclusivamente sul punto, le disposizioni in
discorso sono norme di protezione, di talché non solo la
mancanza di assistenza da parte del sindacato maggiormente
rappresentativo a livello nazionale può essere fatta valere
soltanto dalla parte interessata che conseguentemente lamenti
un deficit di tutela, e non anche dalla controparte (confr.
Cass. civ. n. 14759 del 2008; Cass. civ. 20 ottobre 2009, n.
22185 e, in motivazione, anche Cass. civ. 26 marzo 2009, n.
7351), ma lo stesso potere-dovere del giudice di dichiarare
d’ufficio la nullità, sancito dall’art. 58 della legge n. 203
del 1982, può essere esercitato unicamente nell’interesse
della parte che, non è stata adeguatamente assistita.

18

t

Il rigetto del ricorso si impone dunque.
La difficoltà delle questioni induce il collegio a
compensare integralmente tra le parti le spese del
giudizio.

P.Q.M.
parti le spese del giudizio.

3
Roma, 14
14 m4L,zo 2013

La Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA