Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14045 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/06/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 27/06/2011), n.14045

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CAPUA GROUP IMBOTTIGLIAMENTO BEVANDE SOCIB SPA in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

CORRIDONI 4, presso lo studio dell’avvocato MALDARI PAOLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GRILLO GIROLAMO CARLO, giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 522/2005 della COMM. TRIB. PROV. di NAPOLI,

depositata il 19/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato GRILLO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il 05.10.2006 è stato notificato al Ministero delle Finanze ed all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di (OMISSIS) un ricorso ex art. 111 Cost., della “Capua Groop Imbottigiamento Bevande – SOCIP spa” per la cassazione della sentenza della CTP di Napoli descritta in epigrafe (depositata il 19.12.2005), che ha respinto l’istanza di ottemperanza proposta dalla predetta società e volta ad ottenere il rimborso parziale dell’IRPEG afferente gli anni 1986-1987, pretesa per effetto del giudicato formatosi sulla decisione n. 4995 della predetta CTP di Napoli di data 23.6.1993.

Non ha svolto attività difensiva la parte intimata.

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 4.5.2011, in cui il PG ha concluso per l’accoglimento/rigetto del ricorso.

2. I fatti di causa.

Con la sentenza n. 4995 anzicitata, la CTP di Napoli (decidendo sui ricorsi proposti dalla SOCIB avverso il silenzio rifiuto all’istanza di rimborso dell’IRPEG per gli anni di imposta 1986-1987 nonchè all’istanza di riconoscimento di agevolazioni IRPEG D.P.R. n. 218 del 1978, ex art. 101) aveva accolto f impugnazione della parte contribuente in ordine ad entrambe le questioni. Avverso detta sentenza avevano proposto appello la Direzione Regionale di Napoli (per ciò che concerne il diritto al rimborso) e l’Ufficio II.DD. di Napoli (per ciò che concerne l’agevolazione), appelli che erano stati accolti dalla CTR di Napoli. Il ricorso per Cassazione proposto dalla società contribuente era stato deciso con la sentenza n. 15936/03 nel senso che il ricorso in appello della Direzione Regionale era da ritenersi tardivo, e perciò inammissibile, sicchè la sentenza di appello era stata cassata senza rinvio, in parte qua.

Con altro capo della stessa decisione, invece, era stato accertato che non spettavano alla società contribuente le invocate agevolazioni, sicchè la pretesa era stata rigettata.

La società contribuente aveva perciò agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del capo della sentenza di primo grado che dovevasi ritenere passato in giudicato per effetto della dichiarata inammissibilità dell’appello ma l’adita CTP di Napoli – sull’opposizione della Direzione Regionale di Napoli – aveva rigettato l’istanza, sulla premessa che il giudicato in ordine all’istanza di rimborso formatosi sulla decisione n. 4995/1993 fosse rimasto travolto dal rigetto del ricorso per cassazione relativo alla diversa questione concernente la spettanza delle agevolazioni finanziarie.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTP, oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso che i ricorsi avverso il silenzio rifiuto concernente il rimborso erano stati accoliti dal giudice di primo grado “di conseguenza” alla concessione del diritto alla esenzione decennale nella misura del 75%, con decorrenza dal 1.1.1986 e fino al 31.12.1995, sicchè -una volta caducato il capo della decisione concernente il diritto a detta esenzione (che costituiva un “prius” rispetto al rimborso delle somme)- era venuto meno anche il capo relativo al diritto al rimborso.

4. Il ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione è sostenuto con unico motivo d’impugnazione e si conclude -previa indicazione del valore della lite nella somma di Euro 865.556,72- con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni consequenziale statuizione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Il motivo d’impugnazione.

Il motivo unico d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Con il predetto motivo d’impugnazione, la società ricorrente lamenta che il giudice del merito ha disatteso il giudicato, sia formale che sostanziale, formatosi sul capo della decisione n. 4995/2003 della CTP di Napoli concernente il rimborso parziale dell’IRPEG relativa ai menzionati anni d’imposta, capo divenuto irrevocabile e perciò indiscutibile, sulla scorta dell’erroneo argomento secondo cui si era determinato un “contrasto di giudicati”. Invero, in presenza di due giudizi tra le stesse parti che vertono sul medesimo rapporto o negozio giuridico, l’accertamento compiuto in ordine ad una questione di fatto o di diritto che incide su di un punto fondamentale comune a tutte due le cause -e che costituisce premessa logica della pronuncia- ove portato dal giudicato, preclude il riesame del punto accertato.

D’altronde, secondo la ricorrente, l’assunto stesso circa l’esistenza di un contrasto tra giudicati era del tutto erroneo, perchè nella decisione n. 15936/2003 di questa Suprema Corte, se la Corte medesima avesse ritenuto estensibili anche al rimborso delle imposte pagate gli effetti del proprio giudicato relativo al negato diritto alle agevolazioni, avrebbe senz’altro ritenuto assorbito il primo motivo di ricorso (proposto dalla parte contribuente) relativo all’inammissibilità dell’appello della Direzione Generale delle Entrate, mentre invece l’accoglimento del predetto motivo dimostrava che la Corte aveva ritenuto coperta dall’intervenuto giudicato la decisione n. 4995 della CTP, per la parte in cui questa aveva disposto il rimborso della quota IRPEG riferita agli anni d’imposta 1986 e 1987.

Il motivo di impugnazione è fondato e va accolto.

La circostanza che il giudice di merito avesse accolto i ricorsi avverso il silenzio-rifiuto dell’Intendente di Finanza (cui è poi subentrata la Direzione Generale delle Entrate) come “conseguenza” dell’accertamento in ordine alla spettanza del diritto all’esenzione decennale (diritto poi definitivamente misconosciuto all’esito del giudizio conclusosi con la sentenza n. 15936/2003 di questa Corte) non fa venire meno l’effetto di giudicato sostanziale e processuale che si è verificato per ragione del decorso del termine per l’impugnazione della sentenza di detto giudice del merito, onde poi la sentenza stessa è divenuta irretrattabile e definitiva per la parte in cui ha riconosciuto spettare il rimborso dell’IRPEG per i menzionati anni d’imposta.

Quali che fossero quindi le ragioni per le quali la pronuncia n. 4995/2003 della CTP di Napoli ha riconosciuto alla parte contribuente un credito a titolo di rimborso di imposte già versate, ciò che esclusivamente conta è che questa pronuncia è passata in giudicato con riferimento ad una ben identificata posizione giuridica soggettiva fatta oggetto di uno specifico petitum giudiziale, sicchè poi ogni successiva vicenda concernente l’accertamento della sussistenza dei presupposti logici del predetto petitum resta ormai indifferente e frustranea.

Nè potrebbe avere alcun rilievo ai fini di cui dianzi si è detto la circostanza (erroneamente ritenuta decisiva dal giudice del merito) “che si è formato il giudicato sul diniego all’esenzione decennale dell’imposta IRPEG nella misura del 57% con decorrenza dal 1.1.1980 e sino al 31.12.1995” (giudicato che lo stesso giudice del merito riconosce essere riferito a soggetto giuridico diverso e distinto rispetto a quello tenuto al rimborso dell’imposta oggetto già versata epr gli specifici periodi di imposta 1986 e 1987).

Invero, non può tralasciarsi la considerazione che il contenzioso tributario è strutturato secondo le regole proprie del processo impugnatorio di provvedimenti autoritativi (v. Cass. 20.398/05, 21.601/04, 18.271/04, 9754/03, 15.317/02) e, in particolare, di quelli enumerati nell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, provvedimenti che scandiscono le varie fasi del rapporto d’imposta.

Da tale strutturazione discendono poi alcuni corollari indefettibili.

Tralasciando il resto, ciò che conta peculiarmente evidenziare è che: a) l’oggetto del giudizio tributario, è ineludibilmente circoscritto agli elementi della sequenza procedimentale propria del provvedimento impugnato, con rigida preclusione di qualsiasi contestazione coinvolgente fasi precedenti; ciò che, de resto, è positivamente confermato dalla previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, laddove prevede che “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”. b) ciascuno degli atti autonomamente impugnabili non può che essere impugnato in giudizio nei confronti del soggetto che ha provveduto ad emanarlo (cfr. il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10), il quale deve essere chiamato in giudizio, quale parte necessaria, affinchè sia garantito il contraddittorio tra i titolari dei contrapposti interessi in lite.

Ne discende che la legittimità di un atto a contenuto concreto ed autonomamente impugnabile davanti al giudice adito, reso oggetto di diretta ed idonea impugnazione, va delibata nel giudizio che ad esso attiene, e che soltanto all’interno del processo che lo riguarda possono trovare emergenza le valutazioni afferenti presupposti logici di detto atto dei quali – una volta conclusasi la procedura giudiziaria – non potrà più tenersi conto ai fini di infirmare l’esito del giudizio impugnatone.

Tornando alla fattispecie di cui ci si occupa, va evidenziato che con i distinti ricorsi di impugnazione dei provvedimenti di diniego (sull’istanza di rimborso e sull’istanza di riconoscimento dell’agevolazione, tra loro riuniti da parte del giudice di primo grado) la parte contribuente ha in realtà impugnato atti che sono entrambi suscettibili di autonoma e separata impugnazione (ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, lett. g) ed h) e peraltro – all’epoca di causa – di competenza di distinti organi dell1 Amministrazione Finanziaria, onde non par dubbio che le due separate impugnazioni abbiano costituito l’oggetto di un distinto petitum, con la praticabilità di esiti non necessariamente coerenti.

Ed invero, di ciò è prova la stessa circostanza che la decisione di questa Corte adottata con la sentenza n. 15936/06 non sia stata nè nel senso di ritenere precluso il giudizio in ordine alla domanda di accertamento generico del diritto della contribuente ad avvalersi del beneficio (come avrebbe potuto postularsi sulla scorta del rilievo che il giudicato formatosi in ordine ad alcuni dei periodi di imposta avrebbe dovuto considerarsi accertamento implicito della sussistenza del presupposto, identico per tutti i periodi di imposta e quindi non più rinnovabile); nè nel senso di ritenere assorbita dalla ritenuta legittimità del diniego generico riferito alla spettanza del beneficio l’impugnazione relativa al capo di pronuncia concernente il rimborso dell’imposta pagata nei predetti periodi. Il divaricato esito dei due ricorsi risolti e decisi con la dianzi menzionata pronuncia costituisce comunque un dato di fanno non eludibile e non aggirabile.

Detto divaricato esito è determinato proprio dal fatto che sul ricorso concernente la spettanza del diritto al rimborso è stato accertata l’esistenza di una preclusione processuale implicante di necessità il già avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, fondata sulla premessa della spettanza dei benefici invocati, nel mentre poi questa Corte ha positivamente accertato l’insussistenza dei requisiti per la spettanza del beneficio di cui al D.P.R. n. 218 del 1978, art. 105. Identica divaricazione non si è invece verificata a proposito delle annualità 1989 e 1990 proprio perchè questa Corte (con la pronuncia n. 18366 del 2007, di cui questo collegio può avere diretta cognizione, a mente dell’insegnamento risultante da Cass. n. 14011 del 15.6.2007) ha avuto modo di rilevare la prevalenza su ogni altra considerazione del giudicato “esterno” formatosi appunto “in relazione ad altra annualità di imposta”. Di che invece – nella specie qui in esame – non potrebbe tenersi conto alcuno proprio per effetto del già formatosi giudicato circa il diritto al rimborso.

E neppure potrebbe prospettarsi la sussistenza di un conflitto (da risolversi perciò secondo le regole disciplinate dall’art. 395 c.p.c., n. 5, giacchè è indirizzo costante di questa Corte che: “Ai fini dell’applicazione dell’art. 395 cod. proc. civ., n. 5, perchè una sentenza possa considerarsi contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, e, quindi, essere oggetto di revocazione, occorre che tra i due giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende sussista una ontologica e strutturale concordanza degli estremi sui quali deve essere espresso il secondo giudizio, rispetto agli elementi distintivi della decisione emessa per prima, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad esso antitetico, non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico …”(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13870 del 11/12/1999).

Nella specie di causa, come si è visto, i presupposti di “identità” non possono essere ravvisati nè in termini soggettivi (attesa la diversità degli organi che hanno adottato i provvedimenti impugnati con ricorsi solo occasionalmente riuniti in unico processo) nè in termini oggettivi (per la autonomia ontologica dei provvedimenti impugnati), sicchè non può che concludersi nel senso che il giudice della sentenza qui impugnata ha fatto erronea applicazione dell’art. 2909 cod. civ., allorchè ha ritenuto che “caducata tale parte della sentenza” (cioè quella relativa all’accertamento del diritto all’esenzione decennale) “ne consegue che alcun diritto al rimborso spetta alla parte ricorrente”.

Al contrario, il diritto al rimborso di cui si tratta è divenuto definitivo e non revocabile proprio per effetto del giudicato di cui si è detto, sicchè le successive vicissitudini dell’accertamento concernete il diritto all’esenzione non possono più scalfire il credito definitivamente maturato da parte della società odierna ricorrente.

All’accoglimento del ricorso deve fare seguito la rimessione della controversia al giudice a quo, e cioè la CTP di Napoli (in diversa composizione), affinchè il medesimo provveda sull’istanza di ottemperanza proposta dalla odierna ricorrente, alla luce dei principi messi in luce nella presente decisione, provvedendo pure alla liquidazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTP di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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