Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14045 del 08/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 08/07/2016, (ud. 08/03/2016, dep. 08/07/2016), n.14045

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28629-2014 proposto da:

M.D., M.F.P., in qualità di eredi

di M.G., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

ANTONINA FUNDARO’ giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 407/2014 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA

del 27/02/2014, depositato il 26/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’08/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.

Fatto

IN FATTO

Con ricorso depositato il 10.9.2012 M.G. adiva la Corte d’appello di Caltanissetta per ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di un equo indennizzo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 per la durata irragionevole di una causa civile iniziata innanzi al Tribunale di Palermo e pendente in appello alla data di proposizione della domanda di equa riparazione.

Resisteva il Ministero.

Con decreto del 26.3.2014 la Corte d’appello adita, calcolata in circa sette anni la durata del processo presupposto, dal 25.11.2005 al 10.9.2012 (data di proposizione del ricorso ex lege n. 89 del 2001), e detratti da essa 14 mesi intercorsi tra la pubblicazione della sentenza di primo grado e la proposizione dell’appello, cinque anni di durata ragionevole (tre anni per il primo grado + due anni per il secondo), stimava in nove mesi la durata eccedente, per la quale liquidava un indennizzo di Euro 562,50. Compensava per metà le spese per giusti motivi, derivanti dal fatto che il procedimento di equa riparazione è preceduto da una fase necessaria amministrativa, idonea a prevenire la lite mediante un possibile accordo tra le parti.

Per la cassazione di tale decreto M.G. propone ricorso affidato a due articolati motivi.

Il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva.

Il Collegio ha disposto che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Nel denunciare la violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 6 CEDU, art. 111 Cost., artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c., il primo motivo lamenta la quantificazione complessiva della durata del giudizio presupposto in soli sei anni e dieci mesi.

La Corte nissena a) non ha considerato la fase sommaria del procedimento possessorio; b) ha detratto per intero il tempo intercorso tra il deposito della sentenza di primo grado e la prima udienza del giudizio d’appello, mentre non avrebbe dovuto scomputare il lasso corrispondente al termine breve, nè avrebbe dovuto prendere come riferimento la prima udienza bensì la data di notificazione dell’atto d’appello;

c) ha considerato come dies ad quem del giudizio presupposto la data di presentazione dell’istanza di equa riparazione (10.12.2012), nonostante dal prodotto verbale di udienza del 26.4.2013 emergesse l’ulteriore protrazione della causa; d) ha violato i criteri di quantificazione dell’indennizzo stabiliti da questa Corte e dalla Corte EDU. 2. – Il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la parziale compensazione delle spese, che ha sostanzialmente vanificato l’effetto economico di accoglimento della domanda.

3. – Il primo motivo è solo parzialmente accoglibile, essendo fondate unicamente le censure sub a) e b) innanzi esposte.

3.1. – Il procedimento possessorio non costituisce un giudizio a se stante rispetto alla causa a cognizione piena che ne sia seguita, ma la fase sommaria tesa all’emissione dei provvedimenti interdittali di cui all’art. 703 c.p.c., comma 2. La sentenza resa all’esito di quest’ultima, pertanto, definisce l’intero processo, che rileva nella sua unitarietà (non solo per il diritto interno, ma anche) ai fini della garanzia di cui all’art. 6, par. 1 CEDU. 3.2. – Premesso che alla fattispecie risulta ancora applicabile, ratione temporis, la L. n. 89 del 2001, art. 2 nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, va richiamata la giurisprudenza di questa Corte in base alla quale ai fini della determinazione della durata ragionevole del processo il giudice non può detrarre integralmente dal termine complessivo i periodi intercorrenti tra il deposito delle sentenze di primo e di secondo grado e la notifica dei rispettivi atti di gravame, non essendo addebitabili alle parti i tempi occorrenti per la comunicazione delle stesse sentenze potendosi comunque scomputare i soli lassi temporali non riconducibili all’esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che, ove la parte, per perseguire un proprio interesse, non si sia avvalsa di una facoltà, come, ad esempio, quella della notificazione della sentenza a sè favorevole, lasciando così decorrere l’intero termine lungo per la proposizione dell’impugnazione, essa non può pretendere che tale termine venga integralmente addebitato all’organizzazione giudiziaria, dovendo il giudice dell’equa riparazione apprezzare in concreto il comportamento processuale della parte stessa anche in relazione alla scelta di non utilizzare detta facoltà sollecitatoria (Cass. n. 26468/13).

3.3. – Nella giurisprudenza di questa Corte, formatasi sulla L. n. 89 del 2001 ante D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, prevale l’orientamento secondo cui ove la domanda di equa riparazione sia proposta durante la pendenza del processo presupposto, il giudice deve prendere in considerazione, ai fini della valutazione della ragionevolezza della durata di detto processo, il solo periodo intercorrente tra il suo promovimento e la proposizione del ricorso per equa riparazione, non potendo considerare altresì l’ulteriore ritardo, futuro ed incerto, suscettibile di maturazione nel prosieguo del primo processo; tale valutazione prognostica è infatti esclusa dalla lettera dell’art. 2 Legge cit., che si riferisce ad un evento lesivo storicamente già verificatosi e dunque certo, mentre a sua volta l’art. 4, permettendo l’esercizio dell’azione anche in pendenza del processo presupposto, come nella specie avvenuto, delimita l’ambito del pregiudizio, anticipando la liquidazione per ogni violazione già integrata, e fa implicitamente salva la facoltà di proporre altra domanda in caso di eventuale ritardo ulteriore (Cass. nn. 14980/15, 8547/11 e 19352/05; conlra, Cass. n. 19631/05).

4. – L’accoglimento dei suddetti profili a) e b) di censura, respinto quello sub c), imponendo la cassazione con rinvio del decreto impugnato per una nuova determinazione dell’indennizzo, assorbe il profilo sub d) e l’esame del secondo motivo di ricorso.

5. – Il decreto impugnato va dunque annullato nei limiti di cui sopra con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Messina, che nel provvedere ad una nuova liquidazione si atterrà ai principi di diritto enunciati nei paragrafi 3.1. e 3.2. che precedono.

5.1. – Al giudice di rinvio è rimesso altresì il regolamento delle spese di cassazione, in base all’art. 385 c.p.c., comma 3.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo per quanto di ragione, assorbito nel resto così come il secondo motivo, cassa il decreto impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Messina, che provvederà anche sulle spese di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 8 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2016

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