Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14045 del 07/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 07/07/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 07/07/2020), n.14045

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14902-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. AVEZZANO

1, presso lo studio dell’avvocato ORNELLA MANFREDINI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati NINO SCRIPELLITI,

ELENA BELLANDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 32/2012 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 20/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/01/2020 dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza n. 32/9/12 pubblicata il 20 aprile 2012 la Commissione tributaria regionale della Toscana, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze n. 83/10/2009 ha annullato l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso dall’Agenzia delle entrate nei confronti di L.R. e con il quale erano stati accertati con metodo analitico-induttivo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), per l’anno 2003 maggiori ricavi per Euro 72.994,00 a fronte di Euro 19.809,00 dichiarati, ed il maggior reddito di Euro 60.876,00 rispetto a quello dichiarato di Euro 7.691,00;

che la Commissione tributaria regionale ha motivato tale sentenza considerando che l’accertamento dei ricavi da parte dell’Ufficio si era basato su elementi incerti, errati ed inattendibili tenendo anche conto che i ricavi ed il reddito dichiarati erano comunque stati ritenuti congrui e coerenti con lo studio di settore, che il piano tariffario del comune di Firenze non poteva essere posto a base del calcolo dei costi dei servizi di taxi non presentando alcun carattere di certezza e affidabilità, che i chilometri considerati per ogni corsa erano errati non considerando i percorsi a vuoto, per cui sia il numero di corse considerato era sproporzionato ed inattendibile, sia la lunghezza di ciascuna corsa era errata e, conseguentemente, il calcolo dei ricavi non poteva essere condivisi;

che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su tre motivi;

che L.R. resiste con controricorso eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza e deducendone comunque l’infondatezza, ed ha presentato successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che l’eccezione di inammissibilità del ricorso non è fondata in quanto la ricorrente espone dettagliatamente le censure mosse alla sentenza impugnata e, quanto alla motivazione dell’avviso di accertamento impugnato, ne sussiste una sintesi nell’esposizione del ricorso stesso che consente la piena comprensione delle censure;

che con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, comma 3 convertito in L. n. 427 del 1993 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In particolare si assume che l’affermata congruità e coerenza dei ricavi dichiarati con gli studi di settore renderebbe di per sè illegittimo l’accertamento;

che con il secondo motivo si deduce omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 con riferimento agli elementi posti a fondamento della decisione;

che con il terzo motivo si lamenta omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 con riferimento ad elementi posti a fondamento dell’accertamento quali, in particolare, la lunghezza della corsa media, il chilometraggio annuo complessivo, il costo medio della corsa;

che i tre motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto riferiti tutti alla prova contraria a carico del contribuente nel caso di accertamento analitico-induttivo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 lett. d). I motivi sono fondati. Questa Corte ha più volte affermato la legittimità dell’accertamento con metodo analitico-induttivo nel caso di scostamento dei ricavi, e dei conseguenti redditi, dichiarati rispetto a quelli desumibili, non solo dagli studi di settore, ma anche da ogni elemento che l’amministrazione può ritenere conforme a canoni di ragionevolezza. In tali casi incombe sul contribuente l’onere della prova della correttezza della propria dichiarazione. Nel caso in esame la Commissione regionale si è limitata a contestare gli elementi posti a fondamento dell’accertamento senza tuttavia considerare la mancanza della prova contraria da parte del contribuente. La ricorrente, in questa sede ribadisce gli elementi considerati ai fini dell’accertamento, a fronte dei quali non risultano esaminati elementi contrari da parte del contribuente. A ciò va aggiunto che comunque l’eventuale illegittimità dell’accertamento, non fondata su elementi formali, non può condurre all’annullamento in toto dell’atto impugnato, ma ad un’eventuale rideterminazione del reddito accertato;

che la sentenza impugnata deve dunque essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso; Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 7 luglio 2020

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