Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14045 del 06/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 06/06/2017, (ud. 04/05/2017, dep.06/06/2017), n. 14045
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9184/2016 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA, P.I. (OMISSIS), in persona del Responsabile del
Contenzioso Esattoriale Regione Campania, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA ADOLFO GANDIGLIO, 27, presso lo studio dell’avvocato
EMIDDIO PERRECA, rappresentata e difesa dall’avvocato GENNARO DI
MAGGIO;
– ricorrente –
contro
M.C.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 10989/51/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, depositata il 04/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 04/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti la parte contribuente non ha spiegato difese scritte, Equitalia Sud SpA impugnava la sentenza della CTR della Campania, relativa all’impugnativa di un preavviso d’iscrizione ipotecaria, lamentando la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente i giudici d’appello avevano ritenuto ammissibile l’impugnativa avverso il preavviso d’iscrizione ipotecaria.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.
Il motivo è infondato.
E’, infatti, insegnamento di questa Corte quello secondo cui (…) l’elencazione degli “atti impugnabili”, contenuta nel citato art. 19, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. n. 448 del 2001. Ciò comporta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall’ente impositore che, con l’esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è “naturaliter” preordinato, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall’art. 19 citato. (Cass. 4513/09). Di conseguenza nell’elencazione dell’art. 19, va incluso ogni atto che non rappresenti un mero invito bonario preordinato ad un dialogo preventivo con il contribuente (come non è del caso alla luce delle indicazioni che si ricavano dalle difese delle parti), bensì un vero e proprio atto autoritativo volto a portare a conoscenza del contribuente una pretesa già formata e ben individuata nell’an e nel quantum con intimazione ad esaudirla sotto pena degli atti esecutivi (Cass. 21530/07, Cass. 12194/08 e Cass. ord. 4965/09) (…)”(Cass. n. 17202/09).
In particolare, e per quanto attiene all’oggetto della presente controversia “Il preavviso di fermo amministrativo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 86, che riguardi una pretesa creditoria dell’ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge ex art. 100 c.p.c., l’interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell’elenco degli atti impugnabili contenuto nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. 28 dicembre 2001, n. 448” (Cass. sez. un. ord. n. 10672/09, sez. un. 11087/10, sez. un. 20931/11, Cass. sez. un. n. 19667/14).
Nella presente vicenda, trattasi di un preavviso d’iscrizione ipotecaria, che ha la stessa funzione e la stessa efficacia del fermo e che portava a conoscenza del contribuente una precisa e definitiva pretesa tributaria, e il cui preavviso, il ricorrente aveva certamente interesse ad impugnare, ex art. 100 c.p.c., dovendo altrimenti l’obbligato attendere il decorso dell’ulteriore termine concessogli per impugnare l’iscrizione del contestato gravame, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo.
La mancata predisposizione di difese scritte da parte del contribuente esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di lite.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2017