Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14044 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/06/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 27/06/2011), n.14044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.E.;

– intimato –

per la revocazione dell’ordinanza Corte di Cassazione, sez. trib., 12

giugno 2008 n. 15718.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

4.5.2011 dal consigliere relatore Dott. Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 377

c.p.c., comma 2;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per la declaratoria di

inammissibilità del ricorso o, in subordine il suo rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente propose ricorso avverso avviso di rettifica iva per l’anno 1991, emesso dall’Agenzia, in base alle risultanze di p.v.c. della G.d.F., sul presupposto della continuazione, da parte sua, dell’attività di commercio d’arte, in precedenza, dichiarata cessata.

L’adita commissione provinciale accolse il ricorso e annullò l’accertamento, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Avverso la decisione di appello, l’Agenzia delle Entrate propose ricorso per cassazione, deducendo difetto assoluto di motivazione e, comunque, violazione di legge e vizio di motivazione.

Con ordinanza ex art. 375 c.p.c. n. 15718/08, nella contumacia dell’intimato, il ricorso per cassazione fu, tuttavia, dichiarato inammissibile, in aderenza ai principi affermati da Cass. 627/08, per mancato deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata di relativa notifica a mezzo posta.

Contro tale decisione, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c.. Assunto di aver provveduto al rituale deposito in giudizio degli atti relativi alla notificazione del ricorso per cassazione, l’Agenzia ha, in particolare, riscontrato i presupposti della revocazione ex art. 391 bis c.p.c., e art. 395, n. 4 nel fatto che la declaratoria d’inammissibilità del ricorso medesimo per difetto di notifica, si fondava sul mancato deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata di notifica a mezzo posta, che, invece, era stato ritualmente versato in atti.

Il contribuente non si è costituito.

Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 391 bis e 380 bis c.p.c., nella camera di consiglio dell’8.7.2010, il ricorso per revocazione, ritenuto ammissibile, è stato rinviato in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria 21784/10.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Attesi gli offerti riscontri documentali (nota di deposito 20.3.08 ed allegati avvisi di ricevimento di plico contenente il ricorso per cassazione notificato in raccomandazione), il ricorso per revocazione proposto dall’Agenzia delle Entrate si rivela (oltre che ammissibile, come già rilevato con ordinanza interlocutoria 21784/10) fondato.

Risulta, infatti, comprovata in atti l’avvenuta tempestiva produzione, nel giudizio per cassazione, della documentazione relativa alla notifica del correlativo ricorso; produzione si rivela, pertanto, trascurata dal precedente collegio per evidente errore di percezione (con ogni probabilità determinato dal tardivo inserimento della produzione medesima nel pertinente fascicolo di causa).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone, quindi, la revoca, in via rescindente, dell’impugnata ordinanza di questa Corte 15718/08.

In via rescissoria, occorre accogliere il ricorso per cassazione promosso dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 54/5/04, depositata l’1.2.1005.

Al riguardo, va, preliminarmente, rilevato che il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate risulta correttamente notificato all’intimato nel domicilio eletto per il giudizio di secondo grado, con plico postale ricevuto di portiere.

Posto che il nucleo essenziale della motivazione della decisione di appello, si esaurisce nelle seguenti battute “..L’appello … appare privo di motivi specifici di impugnazione … va ribadito nel presente contesto che l’accertamento si fonda su insufficienti presunzioni ed ha invertito, per l’effetto, l’onere della prova..”, deve, poi, rilevarsi la fondatezza del primo motivo di ricorso per cassazione dell’Agenzia, teso a far rilevare la nullità dell’impugnata per difetto assoluto di motivazione.

Invero (così come, del resto, sostenuto dal P.G. con l’originaria richiesta ex art. 375 c.p.c.) mentre l’appello si rivela pienamente rispondente ai requisiti di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, le conclusioni del giudice di appello (sopra testualmente riportate) risultano espresse in termini del tutto tautologici ed apodittici e, quindi, assolutamente inidonei all’identificazione ed al controllo della ratio decidendi (cfr. Cass. 871/09, 19041/08, 16762/06).

L’accoglimento del primo motivo del ricorso per cassazione comporta l’assorbimento degli altri.

PQM

La Corte: accoglie il ricorso per revocazione proposto dall’Agenzia delle Entrate e, per l’effetto, revoca l’ordinanza di questa Corte n. 15718/08. Accoglie il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia medesima avverso la sentenza Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 54/5/04; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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