Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14044 del 10/06/2010

Cassazione civile sez. I, 10/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 10/06/2010), n.14044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4764/2009 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso il Dott. ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa dall’avvocato

RODIO Raffaele Guido, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto R.G. 763/07 della CORTE D’APPELLO di BARI

dell’11.3.08, depositato il 25/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito per la ricorrente l’Avvocato Giuseppe Ludovico Motti Barsini

(per delega avv. Raffaele Guido Rodio) che si riporta agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che

nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che R.M., con ricorso del 18 febbraio 2009, ha impugnato per cassazione – deducendo tre motivi di censura, illustrati con memoria -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Bari depositato in data 25 marzo 2008, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso della R. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 -, in contumacia del Ministro dell’economia e delle finanze, ha respinto la domanda;

che resiste, con controricorso, il Ministro dell’economia e delle finanze;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 21 dicembre 2007, era fondata sui seguenti fatti: a) la R. aveva proposto – con ricorso del 29 ottobre 1996 – domanda di determinazione in ordine ad una procedura concorsuale – alla quale aveva partecipato – dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Puglia; b) il Tribunale adito aveva deciso la causa con sentenza del 21 giugno 2007;

che la Corte d’Appello di Bari, con il suddetto decreto impugnato ha respinto la domanda di equa riparazione, osservando che: a) nella specie, deve escludersi ogni sofferenza o patema d’animo della ricorrente per l’irragionevole durata del processo, perchè la stessa ricorrente, pur insistendo reiteratamente nella definizione del giudizio presupposto, aveva ottenuto il bene della vita richiesto a distanza di pochi mesi dall’inizio della causa; b) in particolare, già dal 25 luglio 2007 – come si evince dalla motivazione della sentenza del Tribunale amministrativo “l’amministrazione regionale aveva provveduto agli adempimenti che le competevano, aggiungendo la motivazione della sentenza che la parte aveva riconosciuto il venir meno del suo interesse”; c) “il Tar dichiarava il ricorso improcedibile ed irripetibili le spese”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con i tre motivi di censura – i quali possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione -, vengono denunciati come illegittimi, per violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 6 della CEDU: a) il diniego dell’indennizzo per il solo fatto che la ricorrente aveva scelto di dichiarare all’udienza di trattazione nel merito del ricorso il proprio sopravvenuto difetto di interesse; b) detto diniego in presenza di un danno in re ipsa per l’irragionevole durata del processo presupposto; c) la disparità di trattamento subita dalla ricorrente, rispetto ad altre identiche fattispecie decise dalla stessa Corte di Bari, nella medesima composizione collegiale, in senso favorevole ai ricorrenti quanto al riconoscimento dell’indennizzo;

che il ricorso non merita accoglimento;

che, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo, se la prova del danno è, di regola in re ipsa – nel senso che, provata la sussistenza della violazione, ciò comporta, nella normalità dei casi, anche la prova che essa ha provocato conseguenze non patrimoniali a discapito della parte del processo presupposto -, tuttavia tale presunzione di nocumento può ricevere positiva smentita qualora risultino specifiche circostanze idonee a dimostrare che tale nocumento non si è verificato (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 1338 del 2004, pronunciata a sezioni unite, 88, 9638 e 19937 del 2009);

che nella specie, in conformità al qui ribadito orientamento, la Corte di Bari ha negato l’indennizzo, motivando in modo adeguato e giuridicamente corretto la decisione, sul rilievo – decisivo – che la ricorrente a breve distanza dall’inizio del processo presupposto aveva ottenuto, in sede cautelare per spontanea adesione del contraddittore, il bene della vita oggetto dello stesso processo, per cui ella stessa aveva riconosciuto il venir meno del suo interesse e, conseguentemente, la cessazione del suo stato di incertezza e di sofferenza per l’esito del giudizio;

che, pertanto, i primi due motivi sono palesemente infondati – anche in assenza di specifiche censure alla motivazione del decreto impugnato -, mentre il terzo pone un confronto tra la decisione del giudizio a quo ed altri giudizi, asseritamente identici ma conclusisi con esiti diversi e favorevoli ai ricorrenti, confronto inammissibile, in ragione della diversità delle parti e dei relativi procedimenti;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 1.000,00, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2010

 

 

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