Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14044 del 08/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2016, (ud. 08/03/2016, dep. 08/07/2016), n.14044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24471-2014 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

ESCHILO 37, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BIAGINI, che

lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che Io rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 428/2013 V.G. della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA

del 4/03/2014, depositato il 06/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’08/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato Giovanni Biagini difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO

Con decreto del 6.3.2014 emesso ai sensi della L. n. 89 del 2001 la Corte d’appello dell’Aquila, in persona del consigliere designato, rigettava il ricorso per equa riparazione proposto il 12.11.2013 da R.G.. Questi propone ora ricorso per cassazione avverso detto decreto, sulla base di un motivo.

Resiste con controricorso il Ministerro della Giustizia.

Il Collegio ha disposto che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso, da qualificarsi come straordinario, non potendosi ricondurre all’ipotesi dell’art. 360 c.p.c., comma 1 che presuppone le sentenze pronunciate in grado d’appello, e che con l’unico motivo d’impugnazione vi denuncia la violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 6 CEDU, artt. 111 e 302 c.p.c., è manifestamente inammissibile.

Infatti, premesso che la fattispecie soggiace al testo della L. n. 89 del 2001 così come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, avverso il decreto emesso dal Presidente della Corte d’appello o dal magistrato da lui designato è proponibile unicamente l’opposizione prevista dall’art. 5-ter stessa legge, e non già il ricorso per cassazione.

Diviene, pertanto, applicabile la giurisprudenza costante di questa Corte in base alla quale il ricorso straordinario per cassazione è ammissibile solo contro i provvedimenti a carattere definitivo, cioè non suscettibili di ulteriori mezzi d’impugnazione. Nè alla parte è concesso alcuno ius variandi nell’individuazione del mezzo esperibile.

2. – S’impone, pertanto, la declaratoria d’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese, liquidate come in dispositivo.

3. – Rilevato che dagli atti il processo risulta esente dal pagamento del contributo unificato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 500, oltre spese prenotate e prenotande a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 8 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA