Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14044 del 06/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 06/06/2017, (ud. 20/04/2017, dep.06/06/2017),  n. 14044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12452/2016 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARIA RITA MARTUCCI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI AVELLINO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 9917/2/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI NAPOLI – SEZIONE DISTACCATA DI SALERNO, depositata il

10/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria, nei cui confronti il comune di Avellino non ha spiegato difese scritte, il ricorrente impugnava la sentenza della CTR della Campania, relativa ad un avviso d’accertamento per ICI dovuta su terreni fabbricabili siti in (OMISSIS) per l’anno 2009, lamentando violazione e vizio di legge, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto, la motivazione dell’atto impugnato era da ritenersi carente e generica e non supportata da elementi specifici di valutazione, in particolare, nello vicenda, non erano state allegate le delibere di determinazione del valore delle aree edificabili oggetto d’imposizione; inoltre, il ricorrente ha denunciato la nullità della sentenza per violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., in quanto, per gli anni d’imposta precedenti 2006, 2007 e 2008, tra le stesse parti, si sarebbe formato il giudicato sulle identiche questioni.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

In ricorso è infondato.

In riferimento alla mancata allegazione, all’atto impositivo, delle delibere comunali che fissavano i valori degli immobili ai fini ICI, calcolato sul costo previsto per gli espropri, con successiva attribuzione di quote edificatorie moltiplicate per il valore venale a metro quadro, si rileva che secondo questa Corte “In tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), l’obbligo di allegazione all’atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (cosiddetto Statuto del contribuente), avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto. Ne deriva che sono esclusi dall’obbligo dell’allegazione gli atti irrilevanti a tal fine e gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell’avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione. (In applicazione del principio la S.C. ha escluso che rientrasse tra gli atti esterni da allegare ad un avviso di accertamento in materia di ICI la Delib. della Giunta determinativa dei valori degli immobili ai fini ICI in base ai valori venali di mercato delle aree edificabili)” (Cass. ord. n. 13105/12, ord. 22254/16).

Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata emerge che la parte attrice nel ricorso introduttivo ha dato prova di una piena conoscenza della Delib. Comunale 11 aprile 2008, n. 27, che fissava il valore venale dell’area, calcolato sul costo previsto per gli espropri, non potendo, pertanto, dolersi che la mancata allegazione non gli avrebbe consentito di comprendere e verificare il valore attribuito all’area.

Per quanto riguarda, la presenza di più giudicati esterni intercorrenti fra le stesse parti, relativi ad annualità precedenti, i giudici d’appello hanno evidenziato come in tali diverse annualità, gli invocati precedenti giurisprudenziali, si erano espressi per periodi “nei quali ancora non si era avuta dall’inizio dell’anno la determinazione del valore e non hanno affatto definitivamente affermato non potervi essere i presupposti d’imposta, ma solo, senza escludere di poter aderire alla posizione e alla tesi espressa dal comune….hanno ritenuto il difetto di ogni motivazione, il che non può fare stato nel presente procedimento nei sensi invocati dalla parte attrice”.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, il vincolo del giudicato esterno sussiste se lo stesso si sia formato in merito un una domanda assolutamente sovrapponibile (Cass. n. 11219/14), è infatti, insegnamento di questa Corte che “L’efficacia preclusiva di nuovi accertamenti, propria del giudicato esterno tra le stesse parti, presuppone che si tratti dei medesimi accertamenti di fatto posti in essere nello stesso quadro normativo di riferimento” (Cass. n. 20257/15, 6953/15, v. Cass. n. 20029/11, sulla mutevolezza anche potenziale dei presupposti di fatto del giudicato).

La contumacia del Comune di Avellino, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA