Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14043 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/06/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 27/06/2011), n.14043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.S., elettivamente domiciliati in Roma, via Antonio

Granisci n. 54, presso lo studio dell’avv. Tasco Giampiero, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Lazio, sez. 28^, n. 128 del 19 dicembre 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

4.5.2011 dal consigliere relatore Dott. Aurelio Cappabianca;

udito, per l’Agenzia ricorrente, l’avvocato dello Stato Sergio

Fiorentino;

udito, per il controricorrente, l’avv. Giampiero Tasco;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente propose ricorso avverso avviso in rettifica degli imponibili irpef, ilor e cssn dichiarati per l’anno 1996, con il quale gli era stato contestato mancata denuncia di “redditi da capitale” per complessive L. 40.748.000 (interessi per crediti fruttiferi in favore della s.r.l. Immobilfin) , con conseguente intimazione di pagamento di maggior imposte ed applicazione delle correlative sanzioni.

L’adita commissione provinciale accolse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla commissione regionale.

La decisione di appello è così motivata: “Le eccezioni sollevate nell’appello dall’Ufficio sono prive di pregio e pertanto vanno rigettate. Il contribuente … ha dimostrato che, le dazioni di denaro, si sono rese necessario per ripianare il forte squilibrio di cassa della società e sono state erogate a titolo gratuito quale socio della società stessa. Risulta che nel conto economico della società per gli anni 1995, 1996 e 1997 non è stata inserita alcuna posta per interessi passivi su debiti così come non risultano, scritture in tal senso, nel libro giornale”.

Avverso tale decisione, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi, illustrati anche con memoria.

Il contribuente ha resistito con controricorso, e depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia deducendo “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 42 e 43, in relazione al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 95, nonchè dell’art. 1815 c.c. e dell’art. 2697 c.c.” – censura la decisione impugnata per aver fatto cattivo governo della presunzione di fruttuosità dei capitali dati a mutuo.

Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso, l’Agenzia – deducendo violazione e falsa applicazione delle medesime norme sopra indicare nonchè vizi di motivazione – censura la decisione impugnata per aver erroneamente ritenuto superata dal contribuente la presunzione di fruttuosità dei finanziamenti erogati ad Immobilfin. Per la stretta connessione, le doglianze possono essere congiuntamente esaminate.

Preliminarmente va disattesa l’eccezione di giudicato dedotta dal contribuente nella memoria ex art. 378 c.p.c. – con riferimento alle decisioni della Commissione tributaria regionale del Lazio nn. 56/32/08 e 53/02/06, entrambe documentatamente divenute definitive – in merito all’avvenuto superamento della presunzione di fruttuosità dei finanziamenti erogati dal contribuente ad Immobilfin. In proposito, occorre rilevare che la sentenza n. 53/02/06 è priva del valore vincolante di giudicato ai fini della presente controversia, giacchè intervenuta in controversia non coincidente dal punto di vista soggettivo. E’, invero, ius reception che l’autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione e presuppone che tra la causa definita e quella pendente vi sia identità di soggetti (oltre che petitum e di causa pretendi), sicchè l’efficacia vincolante del giudicato non si dispiega nei confronti di terzi titolari di rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato è intervenuto, i quali non possono ricevere pregiudizio giuridico da detto giudicato nè se ne possono avvalere a fondamento della loro pretesa (v. Cass. 591/11, 12271/05).

Priva del valore vincolante del giudicato ai fini della presente controversia, è anche la sentenza n. 56/32/08, che riguarda controversia relativa a medesima imposta ed identico presupposto, ma concernente annualità differente (1997). Questa Corte ha, infatti, reiteratamente affermato, che, in tema di opponibilita del giudicato esterno in materia tributaria, se l’unica imposta viene frazionata in più anni, il giudicato relativo ad una annualità coinvolge anche le altre, perchè la questione è identica in tutti i suoi aspetti, divergendo solo le modalità temporali d’imputazione; ma, se invece, come nell’ipotesi considerata, da un’unica fonte scaturiscano distinte ed autonome poste attive anno per anno, il giudicato coinvolge soltanto quella specifica annualità che costituisca oggetto del giudizio, e non si riflette sulle altre, non essendoci necessaria coincidenza degli elementi di fatto, ed essendo costante solo la questione giuridica che consente di risolvere il caso concreto (cfr. Cass. 28042/09, 17718/09, 4607/08).

Approfondendo il merito della controversia, occorre rilevare che, secondo l’orientamento di questa Corte (da cui non vi è motivo di discostarsi), in forza del combinato disposto dagli artt. Il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 42, 43 e 95, comma 2, – le somme versate dai soci alle società di capitale si considerano date a mutuo produttivo di interessi, se, dai bilanci allegati alle dichiarazioni dei redditi della società, non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo. Con finalità evidentemente antielusive, le norme anzidette sanciscono invero, in combinazione, una presunzione legale di onerosità delle dazioni di denaro del socio alla società;

presunzione che coniuga l’inversione dell’onere della prova alla sua limitazione, non potendo la prova contraria esser fornita dal contribuente con qualsiasi mezzo, bensì soltanto nei modi e nelle forme tassativamente stabilite dalla legge: dimostrando che i bilanci allegati alle pertinenti dichiarazioni dei redditi della società contemplavano un versamento fatto a titolo diverso dal mutuo fruttifero (cfr. Cass. 12251/10, 16445/09, 6093/09).

Alla luce dell’esposto rilievo, le doglianze svolte dall’Agenzia appaiono fondate e meritevoli di accoglimento.

Invero, il giudice a quo – motivando il rigetto dell’appello dell’Agenzia in base all’assunto che la gratuità della dazione risulterebbe asseverata dal forte squilibrio di cassa della società e dal fatto che dal conto economico della società medesima non risulta, per gli anni 1995, 1996 e 1997, alcuna posta per interessi passivi su debiti – viola il dettato normativo e la relativa esegesi giurisprudenziale, trascurando di considerare che, in base ad essi, la presunzione di fruttuosità del denaro ivi prevista non è altrimenti superabile che dimostrando che dai bilanci societari allegati alle pertinenti dichiarazioni dei redditi emerge positivamente e in concreto che il versamento ha avuto titolo diverso dal mutuo produttivo di interessi.

Alla stregua delle considerazioni che precedono – ed atteso che, per il chiaro tenore del dettato normativo e la sua finalità, nemmeno una disposizione dello statuto sociale che preveda l’infruttuosità dei finanziamenti dei soci, è, per il suo carattere di precetto meramente astratto, sufficiente a superare la presunzione contraria – s’impone l’accoglimento del ricorso.

Non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto (posto che non risulta neppure allegato che Immobilfin abbia esposto nei bilanci allegati alla dichiarazione dei redditi, per il versamento in rassegna, un titolo diverso dal mutuo produttivo di interessi), la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

Per la natura della controversia e tutte le implicazioni della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dei gradi di merito e la condanna del contribuente, in base al criterio della soccombenza, alla refusione alla controparte delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; compensa le spese dei gradi di merito e condanna la società contribuente alla refusione alla controparte delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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