Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14043 del 10/06/2010

Cassazione civile sez. I, 10/06/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 10/06/2010), n.14043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4171/2008 proposto da:

F.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE

DELLE BELLE ARTI 1, presso lo studio dell’avvocato DE PAOLA Gabriele,

che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto n. 460/06 R.G.V.G. della CORTE D’APPELLO di

PALERMO dell’1/12/06, depositato il 31/01/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p.1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: ” F.A.M. adiva la Corte d’appello di Palermo, allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio promosso innanzi alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, avente ad oggetto l’importo del trattamento di quiescenza, promosso con ricorso depositato il 7 agosto 1998, deciso con sentenza di rigetto della domanda, depositata il 22 aprile 2005.

La Corte d’appello, con decreto del 31 gennaio 2007, ritenuto violato il termine di ragionevole durata del giudizio per anni due, liquidava a titolo di equa riparazione per il danno non patrimoniale Euro 2.000,00, oltre interessi legali dalla data della domanda, dichiarando compensate le spese del giudizio.

Per quanto qui interessa, la Corte d’appello:

premetteva che il parametro di durata ragionevole fissato dalla Corte EDU è di tre anni per un giudizio svoltosi in primo grado (pg. 7) e tuttavia sottolineava che, nella specie, era stato elevatissimo il numero dei ricorrenti (1058) e che, in considerazione delle peculiarità del caso concreto (elevatissimo numero delle parti e novità delle questioni di diritto trattate) il periodo complessivamente eccedente la durata ragionevole del processo può essere determinato in circa due anni (pg. 8, implicitamente ritenendo ragionevole il termine di anni 4 e mesi 8, in base a dette circostanze), sottolineando che la ricorrente non ha dimostrato di essere ricorso agli impulsi sollecitatori in suo potere (…) tesi ad ottenere una più spedita trattazione della causa; riteneva insussistenti gli elementi per escludere il danno non patrimoniale ed affermava che, nel fissare la misura dell’indennizzo, occorreva fare riferimento ai criteri adottati in casi simili dalla Corte di Strasburgo, quindi liquidava, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale, Euro 2.000,00 (pari ad Euro 1.000,00 per ogni anno di ritardo);

dichiarava compensate le spese del giudizio, tenuto conto che la convenuta non si era opposta al riconoscimento del diritto e del solo parziale accoglimento della domanda.

Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso F. A.M., affidato a quattro motivi; ha resistito con controricorso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Osserva:

1.- Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 24 e 101 Cost., art. 6, art. 1, CEDU, L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 96 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). In sintesi, la ricorrente censura la quantificazione dell’indennizzo per il danno non patrimoniale e, richiamando alcune sentenze di questa Corte, deduce che, considerando 3 anni di durata ragionevole residuano comunque 3 anni e mezzo di durata irragionevole, e pone la seguente questione: la fonte del diritto in questione va rinvenuta anche nella CEDU ed il parametro da rispettare sarebbe di Euro 2.000,00 per ogni anno di durata del procedimento. Il mezzo si chiude con quesito diretto ad ottenere l’affermazione che la valutazione equitativa del danno costituisce violazione di legge, dovendo il giudice nazionale conformarsi alle liquidazioni della Corte EDU che, per le cause in materia pensionistica, avrebbe stabilito il parametro di Euro 2.000,00 per ogni anno di durata del procedimento e, comunque, il parametro di Euro 1.500,00, e in linea subordinata, di Euro 1.000,00 per anno di durata irragionevole, avrebbe dovuto essere tenuto presente dal giudice del merito.

La ricorrente, con il secondo motivo, denuncia omessa ed insufficiente e contraddittoria motivazione su di un fatto controverso rilevante (art. 360 c.p.c., n. 5), nella parte in cui: a) il decreto non ha considerato i parametri della Corte EDU nella liquidazione del danno; b) erroneamente la Corte territoriale considera nel caso di specie un ritardo complessivo di anni 6, laddove il ritardo dal 7 agosto 1988 recte, 1998 al 22 aprile 2005 è di anni 6, 8 mesi e 15 giorni, avendo il decreto operato un arrotondamento che si configura come palese travisamento dei fatti.

Il mezzo si chiude con quesito che pone la seguente questione: in riferimento ai giudizi in materia pensionistica il danno non patrimoniale non potrebbe essere liquidato in via equitativa e dovrebbe osservarsi almeno il parametro minimo della Corte EDU di Euro 1.000,00 per anno di ritardo e, in mancanza di adeguata motivazione il parametro, in materia pensionistica, non potrebbe essere arrotondato in pejus.

1.1.- La ricorrente, con il terzo motivo (indicato come 1^ relativo alla compensazione delle spese) denuncia violazione dell’art. 91 c.p.c., art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo novellato dalla L. n. 263 del 2005, della L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 4, come modificato dalla L. n. 51 del 2006 (art. 360 c.p.c., n. 3), deducendo che non sarebbero stati indicati i giusti motivi della compensazione delle spese del giudizio e si chiude con quesito di diritto diretto ad ottenere l’enunciazione di principio in virtù del quale, in caso di compensazione totale delle spese di lite non supportata da adeguata motivazione, sarà sempre possibile esperire impugnazione sul punto (…), essendo comunque irrilevante l’adesione del convenuto alla domanda.

Il quarto motivo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia, nella parte in cui il giudice del merito ha motivato la compensazione delle spese con la mancata opposizione della convenuta e con il parziale accoglimento della domanda, senza considerare che questa era stata formulata avendo riguardo la giurisprudenza della Corte EDU, con conseguente illogicità della motivazione ed in tali termini è formulato quesito di diritto.

2.- In linea preliminare, va osservato che, in relazione ai quesiti di diritto formulati nei mezzi che denunciano il vizio dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in considerazione della lettera dell’art. 366 bis c.p.c., gli stessi vanno apprezzati esclusivamente quale momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) strumentale al fine di circoscrivere puntualmente i limiti della censura (Cass. S.U. 20603 del 2007; Cass. n. 8897 e n. 4309 del 2008).

I primi due motivi, da esaminare congiuntamente, in quanto giuridicamente e logicamente connessi, sembrano manifestamente infondati.

In linea preliminare, occorre premettere che con nessuno dei mezzi la ricorrente prende in esame e censura il decreto, nella parte in cui ha fatto riferimento al parametro di durata stabilito dal giudice europeo, ma ha poi fissato in anni due la violazione del termine ragionevole di durata del giudizio, avendo cura di esplicitare, come risulta dalla narrativa, le argomentazioni che hanno fondato detta conclusione, con riferimento al contenuto ed alle modalità del giudizio presupposto.

A fronte di tale specifica motivazione in ordine alle ragioni della fissazione della violazione del termine di durata ragionevole in due anni coerente con il principio che siffatto accertamento implica una valutazione degli elementi previsti dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 (ex plurimis, Cass. n. 8497 del 2008; n. 25008 del 2005), affermato anche dalla Corte EDU (tra le molte, sentenza 1^ sezione del 23 ottobre 2003, sul ricorso n. 39758/98), risulta chiaro che l’istante avrebbe dovuto specificamente censurare la conclusione affermata dalla Corte distrettuale e le argomentazioni che la fondano.

Tanto, invece, non è accaduto; in nessuno dei mezzi l’istante fa riferimento al parametro della Corte EDU sulla durata del giudizio, ma si limita a richiamare la giurisprudenza del giudice europeo in ordine alle quantificazioni operate per giudizi che hanno avuto una certa durata, desumendo che il parametro quantitativo sarebbe stato inferiore a quello di Euro 1.000,00 per anno di ritardo, senza avvedersi che così non è, appunto in quanto la violazione è stata ritenuta dal giudice del merito in anni due e, in buona sostanza, si disinteressa delle argomentazioni svolte in ordine alla durata e riportate, in sintesi, nella narrativa.

Dirimente in tal senso è che nessuno dei quesiti che concludono i mezzi in esame fa riferimento alla fissazione del termine di durata ragionevole, vertendo entrambi esclusivamente sul parametro concernente la misura dell’indennizzo.

Ne consegue che la conclusione posta nel decreto in ordine al termine di durata ragionevole ed alla violazione dello stesso per anni due va mantenuta ferma, senza che sia possibile riesaminarla.

Le censure, concernenti esclusivamente la misura dell’indennizzo per il danno non patrimoniale, possono essere decise dando continuità all’orientamento di questa Corte che, sul punto, ha espresso i seguenti principi:

i criteri di determinazione del quantum della riparazione applicati dalla Corte europea non possono essere ignorati dal giudice nazionale, che deve riferirsi alle liquidazioni effettuate in casi simili dalla Corte di Strasburgo, considerando che detta Corte ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno il parametro per la quantificazione dell’indennizzo (per tutte, Cass. S.U. n. 1340 del 2004; Cass. n. 30571 e n. 29554 del 2008; n. 23844 del 2007), che segna l’ambito della ponderazione affidata al giudice del merito, la cui osservanza esonera da una specifica motivazione, vieppiù in difetto della prospettazione di specifici elementi, relativi alla fattispecie controversa, dedotti dalla parte e ragionevolmente espressivi delle circostanze che consentano di non osservarlo;

i giudici europei hanno affermato che l’attribuzione di un indennizzo più elevato va riconosciuto nel caso in cui la controversia riveste una certa importanza ed ha, quindi, fatto un elenco esemplificativo, comprendente le cause di lavoro e previdenziali; tuttavia, ciò non implica alcun automatismo, ma significa soltanto che dette cause, in considerazione della loro natura, è probabile che siano di una certa importanza, e non significa affatto che per esse il parametro sia di Euro 2.000,00 per anno (tra le molte, Cass. n. 30571 e n. 18012 del 2008);

il danno non patrimoniale va quantificato in applicazione del citato parametro, con la facoltà di apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda (quali: l’entità della posta in gioco, il numero dei tribunali che hanno esaminato il caso in tutta la durata del procedimento ed il comportamento della parte istante; per tutte, Cass. n. 30571, n. 30570 e n. 29494 del 2008) e la deroga, purchè motivata e non irragionevole esclude il vizio di violazione di legge (tra le molte, Cass. n. 6898 del 2008; n. 23844 del 2007);

la Corte EDU ha, infatti, affermato che la somma concessa dipende dall’apprezzamento del giudice nazionale (sentenza 5 luglio 2007, ricorso n. 62157 c. Italia), che può essere svolto anche in via equitativa, in quanto lo stesso giudice europeo ha indicato di avere privilegiato un approccio che ha reso necessaria la fissazione di parametri secondo principi di equità per i risarcimenti di danni non patrimoniali (sentenza della Grande Camera 29 marzo 2006, sul ricorso n. 64886/01 C. Italia), censurando il discostamento dal parametro minimo da essa fissato soltanto qualora sia manifestamente irragionevole (per tutte sentenza della Grande Camera 29 marzo 2006, sul ricorso n. 65102/01 v. Italia); in particolare, dalla giurisprudenza della Corte EDU e da nove sentenze della Grande Camera del 29 marzo 2006 (Scordino n. 1, Apicella, Cocchiarella, Musci, Mustacciuolo 1 e 2, Procaccino, Riccardi Pizzato, Zullo) si desume che è reputato adeguato un indennizzo non inferiore al 45% di quello, di regola, ottenibile dal giudice europeo, evidentemente avendo riguardo anche al parametro di Euro 1.000,00;

l’osservanza del parametro vale di per sè ad integrare una motivazione sufficiente ed idonea, specie in difetto della deduzione ad opera della parte delle circostanze riferite al caso concreto, non basate su argomentazioni standard e stereotipate (riferibili, quindi, all’entità della controversia, alle condizioni economico- patrimoniali della parte, all’interesse dimostrato al processo, anche in riferimento ai tempi di proposizione delle impugnazioni ed al ricorso a strumenti sollecitatori), in grado di evidenziare gli elementi non considerati, in tesi idonei a dimostrare i presupposti per una più elevata liquidazione;

la precettività, per il giudice nazionale, non concerne il profilo relativo al moltiplicatore di detta base di calcolo, in quanto, sul punto, è vincolante la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), non incidendo la modalità di calcolo da questo stabilita sulla complessiva attitudine di detta legge ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo (tra le tante, Cass. n. 11566 e n. 1354 del 2008; n. 23844 del 2007).

In questi termini, dando continuità a detta giurisprudenza, sono i principi di diritto che possono essere enunciati in relazione ai motivi 1 e 2, che ne dimostrano la manifesta infondatezza.

La Corte d’appello ha, infatti, liquidato Euro 1.000,00 per ogni anno di ritardo, indicando, tra l’altro, che la domanda era stata rigettata e che la parte non aveva attivato strumenti sollecitatori (segno del non rilevante interesse per la causa).

L’osservanza del parametro e la collocazione dell’indennizzo all’interno della forbice fissata dal giudice europeo, vieppiù nel quadro delle circostanze espressamente indicate dal decreto, disvelano la manifesta infondatezza delle censure, che si risolvono in deduzioni astratte, standardizzate e stereotipate, del tutto prive di aderenza al caso di specie, non avendo l’istante neppure indicato quali elementi specifici – non desumibili, per quanto sopra precisato, dalla mera natura della causa – abbia dedotto (e provato) per dimostrare di avere subito una stress di rilevanza tale da legittimare il discostamento dal parametro della Corte EDU. Tanto, avendo riguardo all’entità delle somme controverse, alla sua situazione economico-patrimoniale, all’esito della causa (non rilevante in sè per negare l’indennizzo, ma apprezzabile per la quantificazione del medesimo), circostanze che l’istante o non indica, o delle quali si disinteressa del tutto.

3.- I motivi 3^ e 4^, da esaminare congiuntamente, perchè giuridicamente e logicamente connessi, sembrano manifestamente infondati.

Il terzo motivo è manifestamente infondato, laddove lamenta l’omessa indicazione dei motivi della compensazione, posto che, come si evince dalla trascrizione della motivazione del decreto in parte qua, riportata sopra nella narrativa, il giudice del merito ha indicato gli argomenti che hanno fondato la compensazione delle spese.

L’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo qui applicabile, dispone che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione. Nel caso in cui questa sia esplicitata, la stessa è censurabile ex art. 360 c.p.c., n. 5, ed il relativo vizio sussiste soltanto quando le argomentazioni del giudice del merito si palesino del tutto carenti o insufficienti, ovvero illogiche, incongruenti o contraddittorie, non potendo detto vizio consistere nella difformità dell’apprezzamento dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, nè la relativa denuncia può consistere in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazione da questi effettuata (cfr. Cass. n. 14563 del 2008;

n. 26673 del 2007).

In applicazione di detto principio, da enunciare in relazione al quesito formulato con il 3^ motivo, è manifesta l’infondatezza delle censure. La motivazione svolta a conforto della disposta compensazione, fondata sulla valutazione della condotta processuale della convenuta e del solo parziale accoglimento della domanda, da un canto, costituiscono sufficiente esplicitazione degli argomenti che la giustificano, dall’altro rendono chiare le ragioni della stessa e muovono da circostanze non illogiche al fine della compensazione delle spese del giudizio, considerate all’interno di un percorso logico-argomentativo immune da incongruenze e contraddizioni, vieppiù in quanto risulta confermata in questa sede la conclusione in ordine al merito della domanda.

Le spese di questa fase potranno seguire la soccombenza. Pertanto, il ricorso, stante la manifesta infondatezza, nei termini sopra precisati, può essere trattato in camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge”.

La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

p.2.- Il Collegio ritiene di non poter condividere le conclusioni della relazione per le ragioni infrascritte.

Deve preliminarmente essere rilevata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze in quanto solo a far tempo dall’entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 286, la legittimazione passiva in ordine alla domanda che attiene ad un giudizio avanti la Corte dei conti compete a detta Amministrazione.

Il ricorso nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri è in parte manifestamente fondato.

Si premette che non è stato sottoposto a rituale censura il provvedimento della Corte d’Appello laddove determina in anni due il periodo di tempo di irragionevole durata del processo dal momento che tutti i motivi sulla liquidazione del danno non patrimoniale vertono sulla misura del danno rapportata ad anno, come si desume dal tenore dei quesiti in diritto e dall’enunciazione del fatto controverso.

Ciò posto ed esaminando i primi tre motivi che per la loro stretta connessione possono essere valutati congiuntamente l’infondatezza del la censura secondo cui il giudice avrebbe errato nello stabilire immotivatamente in Euro 1.000,00 all’anno l’ammontare del danno non patrimoniale pur trattandosi di causa in tema di diritti pensionistici emerge dal principio enunciato da questa Corte secondo cui “Secondo i parametri indicati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ai quali il giudice nazionale è tenuto a conformarsi nell’applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, la durata ragionevole del processo (nella specie: dinanzi alla Corte dei conti in materia di pensione) è di tre anni in primo grado e di due anni in secondo grado; e l’equa riparazione deve essere liquidata in una somma variabile tra i mille ed i millecinquecento euro per ciascun anno eccedente il termine ragionevole” (Cassazione civile, sez. 1^, 3 gennaio 2008, n. 14). Poichè non è in contestazione il periodo considerato (di cui peraltro il giudice del merito ha dato contezza rilevando l’elevato numero di ricorrenti e la difficoltà delle questioni affrontate) appare pienamente conforme a tale principio la quantificazione del danno operata in Euro 2.000,00 per due anni di ritardo irragionevole, fermo restando che, essendo stata effettuata nell’ambito della forbice richiamata, la stessa non necessita di particolare motivazione, avendo evidentemente ritenuto il giudice a qua che la fattispecie non presentasse rilievo tale da comportare una valutazione peculiare.

Manifestamente fondati sono invece i motivi attinenti all’avvenuta integrale compensazione delle spese in quanto se la mancata opposizione da parte dell’Amministrazione che ha dato causa all’azione non può giustificare detta regolazione non è neppure sufficiente a supportare la pronuncia la mera riduzione della domanda, permanendo comunque una sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta anche sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese.

L’impugnato decreto deve dunque essere cassato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto e ritenuto che il rilevante scarto tra l’importo richiesto e quello riconosciuto giustifichi la compensazione in ragione dei due terzi delle spese del giudizio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri deve essere condannata al pagamento di un terzo delle spese del giudizio di merito.

L’accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione per un mezzo delle spese di questa fase.

Nulla nei rapporti tra ricorrente e Ministero che non ha svolto difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e accoglie quello nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri nei limiti di cui in motivazione, cassa in parte qua il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla rifusione di un terzo delle spese del giudizio di merito, che per l’intero liquida in complessivi Euro 856,00 di cui Euro 311,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, dichiarando compensato il residuo, nonchè della metà delle spese del giudizio di legittimità, che per l’intero liquida in complessivi Euro 900,00 di cui Euro 800,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, dichiarando compensato il residuo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2010

 

 

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