Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14042 del 27/06/2011
Cassazione civile sez. trib., 27/06/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 27/06/2011), n.14042
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RIALTO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via della Scrofa n. 57, presso lo
studio dell’avv. Pizzonia Giuseppe, che la rappresenta e difende
unitamente all’avv. Dario Romagnoli;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Lombardia, sez. 29^, n. 130 del 29 luglio 2005.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
4.5.2011 dal consigliere relatore Dott. Aurelio Cappabianca;
udito, per l’Agenzia ricorrente, l’avvocato dello Stato Sergio
Fiorentino;
udito, per la società controricorrente, l’avv. Russo;
udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale Dott.
ZENO Immacolata, che ha concluso per la declaratoria di
inammissibilità del ricorso o, in subordine il suo il rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società contribuente propose ricorso avverso avviso di accertamento irpeg ed ilor per l’anno 1997 con il quale l’Ufficio aveva provveduto al recupero a tassazione dell’importo di L. 56.553.146, dedotto, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 6, quale costo integralmente ed immediatamente deducibile perchè relativo all’acquisto di beni ammortizzabili di valore unitario inferiore al milione, e ritenuto, invece, dall’Agenzia indeducibile nei termini suddetti, perchè relativo a beni suscettibili di utilizzazione, non autonoma, ma strumentale ad altro bene principale (es.: sostegno bilance locale pescheria; tappetino mouse, divisori banco frigo).
L’adita commissione provinciale accolse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla commissione regionale, che rilevò come il presupposto legittimante l’applicazione dell’agevolazione fosse unicamente costituito dal prezzo, inferiore a L. 1.000.000, del bene ammortizzabile.
Avverso tale decisione, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo.
La società contribuente ha resistito con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia deducendo “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 6 (ora art. 102, comma 5)” – censura la decisione impugnata per non aver considerato che l’evocata disposizione normativa trova applicazione solo a condizione che i beni di prezzo inferiore a L. 1.000.000 siano suscettibili di utilizzazione autonoma, idonei, cioè, a fornire utilità all’impresa “a prescindere dalla loro aggregazione con altri beni”.
La doglianza è infondata.
Invero, la lettera del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 6, – ai sensi della quale “per i beni il cui costo unitario non è superiore a L. 1.000.000 (ora Euro 516,46), è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute” e la relativa ratio, che appare intuitivamente individuabile nella finalità di semplificare gli adempimenti dei contribuenti ed i controlli degli Uffici in merito alla deduzione di spese di piccolo importo, non autorizzano l’interpretazione restrittiva propugnata dall’Agenzia. Inducono, invece, a ritenere integralmente deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute (e non assoggettate ad ammortamento pluriennale) le spese di acquisizione di tutti i beni, di valore inferiore a quello sopra indicato, dotati di specifica ed autonoma oggettiva individualità, ancorchè funzionalmente strumentali all’utilizzazione di altro bene.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone il rigetto del ricorso dell’Agenzia.
Per la soccombenza, l’Agenzia ricorrente va condannata al pagamento delle spese di causa, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte: respinge il ricorso; condanna l’Agenzia ricorrente al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessive Euro 1.100,00 (di cui Euro 1.000,00 per onorari oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011