Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14042 del 21/05/2021

Cassazione civile sez. I, 21/05/2021, (ud. 22/10/2020, dep. 21/05/2021), n.14042

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 624/2019 proposto da:

N.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via degli

Scipioni n. 132, presso lo studio dell’avvocato Vincenzo Moriconi,

che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Na.St.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4495/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 08/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/10/2020 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. N.S. ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo di ricorso avverso la sentenza in esergo con cui la Corte d’Appello di Napoli ha respinto il gravame del medesimo nei confronti della decisione di primo grado che su istanza di Na.St. lo ha riconosciuto padre naturale di questo.

Ad avviso del giudice territoriale l’inoppugnabilità del responso emesso in quella sede trova decisiva conferma nel testimoniale (“va rilevato che le risultanze dell’espletata prova orale concordano sull’esistenza del rapporto sentimentale tra N.S. e la madre – ormai defunta N.M. – dell’odierna appellato, nel periodo di tempo, compatibile con quello in cui è avvenuta la fecondazione di quest’ultimo”) e negli esiti della disposta consulenza immunoematologica (“dall’esame dei relativi verbali allegati agli atti del fascicolo di primo grado è agevole desumere che il Ctu.. ha esaustivamente risposto alle osservazioni del consulente di parte convenuta… fornendo chiarimenti in ordine ad ogni osservazione ed ha conclusivamente accertato che N.S. è padre biologico di Na.St. con una probabilità del 99,999999895%)”.

A fronte del proposto ricorso non ha svolto alcuna attività processuale l’intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con l’unico motivo di ricorso N.S. contesta a mente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’impugnato deliberato in considerazione dell’omesso esame di un fatto decisivo, in cui il del giudice del gravame sarebbe doppiamente incorso. Da un lato, la Corte d’Appello avrebbe “omesso il necessario esame in ordine alle puntuali e dettagliate censure alla richiamata Consulenza Tecnica d’Ufficio così specificatamente illustrate nell’ambito della precedente fase”, mentre, dall’altro, contrariamente a quanto dalla stessa creduto, le dichiarazioni rese dai testimoni non presenterebbero “i necessari caratteri della univocità, attendibilità e convergenza idonei a fornire la dimostrazione completa e rigorosa della paternità”.

3. Nella sua duplice declinazione il motivo non può trovare seguito alcuno esponendosi in via preliminare ad un pregiudiziale rilievo di inammissibilità.

4. Quanto al prima doglianza, osservato, previamente che, alla stregua del novellato disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e della conseguente riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, i vizi di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sono stati espunti dal catalogo dei vizi cassatori e che è stato introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, è opinione, a cui il collegio intende aderire in riferimento alla prima doglianza, che nella nozione cosi enucleata del vizio motivazionale non rientrano le censure che possa sollevare la disamina della consulenza tecnica d’ufficio utilmente valutata dal giudice ai fini della decisione, non costituendo la consulenza, neppure laddove essa assume la veste percipiente, “fatto storico” nel senso ora precisato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Va infatti ribadito, come si è già fatto altrove, “che il “fatto storico” di cui al menzionato articolo è accadimento fenomenico esterno alla dinamica propria del processo, ossia a quella sequela di atti ed attività disciplinate dal codice di rito che, dunque, viene a caratterizzare diversa natura e portata del “fatto processuale”, il quale segna il differente ambito del vizio deducibile, in sede di legittimità ai sensi dell’art. 4, dell’art. 360 c.p.c.. La c.t.u. è, pertanto, un atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinati casi (come in ambito di responsabilità sanitaria), assurge a fonte di prova dell’accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente)” (Cass., Sez. VI-III, 24/06/2020, n. 12387). Anche quando nella veste percipiente essa concorre alla ricognizione del fatto storico, la CTU non muta la propria natura di atto interno al processo e, soprattutto non assurge al rango di fatto rilevante ai fini del giudizio, rispetto al quale sia invocabile in caso di omesso esame, il vizio qui denunciato. Nè d’altro canto è sindacabile l’apprezzamento di essa che abbia condotto il giudice, poichè ciò equivarrebbe a legittimare un controllo sull’iter della decisione nel momento in cui procede alla valutazione del materiale probatorio che il legislatore, riformando l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ha integralmente riservato al giudice dei merito e sottratto ad ogni potestà cassatoria.

5. Discorso analogo si impone – giacchè anche in tal caso ciò di cui si postula la revisione è il sindacato probatorio del giudice di merito riguardo alla seconda doglianza poichè, una volta ricordato che spetta esclusivamente al giudice di merito scegliere le fonti del proprio convincimento, il procedimento a mezzo del quale egli provvede alla loro selezione e al loro apprezzamento, salvo che non si risolva in una violazione di legge costituzionalmente rilevante secondo i dettami delle SS.UU. 8053/2014 e 8054/2014, è estraneo al parametro di riferimento evocato dal motivo e si sottrae perciò al giudizio di questa Corte.

6. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

7. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.

Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, poichè il processo è esente.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Dispone omettersi in caso di pubblicazione della presente sentenza ogni riferimento ai nominativi e agli altri elementi identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2021

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