Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14042 del 06/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 06/06/2017, (ud. 23/03/2017, dep.06/06/2017),  n. 14042

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4539/2016 proposto da:

L.A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TANGORRA 12, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CATRICALA’,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIANCARLO BRIA, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore della Direzione

Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV

NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato LUCIANA ROMEO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCIA PUGLISI giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1336/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata l’01/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 1 dicembre 2015, la Corte di Appello di Catanzaro confermava la decisione del Tribunale di Castrovillari – di rigetto della domanda proposta da L.A.G. nei confronti dell’INAIL ed intesa ad ottenere la rendita per invalidità derivata dall’infortunio sul lavoro occorsogli l'(OMISSIS) nella misura del 22% e l’indennità per 251 giorni di inabilità temporanea avendo ritenuto, all’esito dell’espletamento di una nuova consulenza tecnica d’ufficio, che la “sublussazione dell’anca” diagnosticata al ricorrente non fosse eziologicamente riconducibile al detto infortunio; che per la cassazione di tale decisione propone ricorso il L. affidato a due motivi cui l’INAIL resiste con controricorso;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che: con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 79 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere la Corte di Appello acriticamente ritenuto di non dover applicare la formula di G. perchè non vi sarebbe stato danno biologico; con il secondo motivo viene lamentata omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) in quanto la Corte territoriale non avrebbe valutato l’effettivo pregiudizio patito dal L. a seguito dell’infortunio in questione anche in relazione alle sue attitudini lavorative;

che il primo motivo è inammissibile perchè non conferente con la motivazione dell’impugnata sentenza che, aderendo alle conclusioni della consulenza tecnica nuovamente espletata in appello, ha escluso la ricorrenza del nesso di causalità tra l’infortunio de quo e la “sublussazione della testa” del femore spiegando anche che la formula del G. non era applicabile non sussistendo postumi permanenti ascrivibili all’infortunio;

che il secondo motivo è inammissibile in quanto non ricorre una ipotesi di omessa motivazione in quanto la Corte di Appello ha escluso, con una motivazione adeguata, l’esistenza di qualsiasi efficacia causale dell’infortunio rispetto ai postumi lamentati dal L. ed in considerazione del fatto che il vizio di motivazione insufficiente non è contemplato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come novellato nella interpretazione fornitane dalle Sezioni unite di questa Corte (SU n. 8053 del 7 aprile 2014 secondo cui il controllo della motivazione è ora confinato sub specie nullitatis, in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, il quale, a sua volta, ricorre solo nel caso di una sostanziale carenza del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione);

che, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore dell’INAIL;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014); inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

 

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA