Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14041 del 08/07/2016


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Cassazione civile sez. un., 08/07/2016, (ud. 21/06/2016, dep. 08/07/2016), n.14041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3130-2014 proposto da:

S.M.T., S.S., S.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 79, presso lo studio

dell’avvocato FILIPPO LUBRANO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALESSANDRA MORLOTTI, per delega in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 229,

presso lo studio dell’avvocato GIULIANO M. POMPA, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARCO CEDERLE, per delega a margine del

controricorso;

UTENZA TORTOROLO, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO MESSICO 7, presso lo

studio dell’avvocato FEDERICO TEDESCHINI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato STEFANO BONATTI, per delega a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 207/2013 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 10/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2016 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

uditi gli avvocati Filippo LUBRANO, CORDEDDA Giuseppe per delega

dell’avvocato Stefano Bonatti, Gianfranco MAZZULLO per delega

dell’avvocato Marco Cederle;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. M., S. e S.G., proprietari del (OMISSIS) di trentadue ettari, sito in agro di (OMISSIS) e, a loro dire, irrigato ab immemorabili con acque derivate dal (OMISSIS), chiedevano alla Regione Lombardia, il 16 giugno 2000, la concessione preferenziale di piccola derivazione. Poco dopo, il 12 luglio 2000, la compagine associativa Utenza Tortorolo chiedeva, invece, concessione di grande derivazione dalle acque del medesimo (OMISSIS). I f.lli S., il 6 agosto 2002, ottenevano dalla Regione Lombardia l’autorizzazione provvisoria al prelievo idrico in attesa del compimento dell’istruttoria da parte della Provincia di Pavia.

Indi, il 12 luglio 2007, si teneva la conferenza dei funzionari della Regione e della Provincia all’esito della quale si decideva di trasmettere agli uffici regionali anche l’istanza di piccola derivazione in corso d’istruttoria da parte degli uffici provinciali.

Infine, con provvedimenti del 27 marzo 2012 e del 20 aprile 2012, la Regione disconosceva il diritto d’acqua del (OMISSIS), revocava l’autorizzazione provvisoria accordata ai f.lli S. e rilasciava la concessione di grande derivazione all’Utenza Tortorolo. I due provvedimenti erano impugnati dai F.lli S. con ricorsi riuniti e rigettati dal Tribunale superiore delle acque pubbliche.

2. Con sentenza n. 207 del 2013, il giudice di merito, premesso che gli esiti della riunione interamministrativa del 12 luglio 2007 e la confliggente domanda di grande derivazione dell’Utenza Tortorolo legittimavano la competenza regionale a definire anche la vicenda della piccola derivazione reclamata dai f.lli S., affermava che era infondata la tesi dei ricorrenti circa l’asserita decadenza della Utenza Tortorolo per il decorso del termine annuale dalla pubblicazione nella G.U. n. 114 del 18 maggio 1932 dell’elenco in cui il corso d’acqua era iscritto per il riconoscimento dell’antico diritto all’epoca dall’entrata in vigore del R.D. n. 1775 del 1933 (artt. 2-3). Osservava che la tesi attorea secondo cui il (OMISSIS) aveva assunto nel corso degli anni varie e denominazioni –

quali quelle di (OMISSIS) e (OMISSIS) – non trovava riscontro, atteso che le carte dell’Istituto geografico militare del 1816 già indicavano il (OMISSIS) nell’attuale denominazione e nell’attuale posizione mentre i (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) o (OMISSIS) risultavano diversamente collocati a nord-est. Ed ancora, l’elenco provinciale delle acque del 1931 indicava i (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) quali affluenti pubblici di sinistra del Po e li riportava come scorrenti in territori diversi da quello del Comune di (OMISSIS), ove era invece situato il (OMISSIS).

Sicchè quest’ultimo era divenuto pubblico solo a norma della L. n. 36 del 1994, art. 34 e il termine annuale di cui al R.D. n. 1775 del 1933, art. 3 era iniziato a decorrere per tutti gli interessati dall’entrata in vigore del D.P.R. n. 238 del 1999.

3. Inoltre, riguardo al diritto dei f.lli S. all’ottenimento della concessione preferenziale dal (OMISSIS), il Tribunale superiore delle acque pubbliche osservava che non era tanto da escludere l’esistenza materiale di punti di presa del (OMISSIS) quanto che essa fosse basata su un legittimo titolo d’utenza diretta, incondizionata e non derivata. Infatti, dalle risultanze dei Catastini e del Sommarione (1760), si poteva ricavare solo che il podere attingeva risorse idriche da corsi d’acqua nella disponibilità del Conte di Gambarana, remoto dante causa, e in particolare dal (OMISSIS), la cui identità col (OMISSIS) era rimasta, però, a livello di mera enunciazione priva di riscontri.

4. Per la cassazione di tale decisione M., S. e S.G. propongono ricorso affidato a sei motivi, ai quali resistono con controricorsi la Regione Lombardia e l’Utenza Tortorolo. I f.11i Santi e l’Utenza Tortorolo si difendono con memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, essendo infondato il primo motivo e inammissibili gli altri, deve essere rigettato.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione di norme di diritto procedimentali (della L.R. n. 1 del 2000, art. 3, comma 111;

della L.R. n. 26 del 2003, art. 43). Lamentano che la Regione non avrebbe potuto disporre l’annullamento del provvedimento di autorizzazione provvisoria, trattandosi di materia devoluta per legge alla Provincia ed avendo i due enti concordato soltanto il compimento dell’istruttoria da parte della Regione per entrambe le istanze.

Il rilievo non è fondato.

Costituisce jus receptum il principio di diritto secondo cui ciascuna derivazione di acqua pubblica ha l’effetto – che è proprio dell’uso eccezionale dei beni demaniali – di escludere gli altri possibili usi, di modo che, nel concorso di più derivazioni, va necessariamente determinata la quantità d’acqua da assegnare ad ognuna di esse. Sicchè, ove la competenza a rilasciare le diverse concessioni per le grandi derivazioni e per le piccole sia attribuita ad enti differenti, è da ritenere che le pubbliche amministrazioni interessate debbano procedere d’intesa, non essendo ragionevole che ciascun ente proceda per proprio conto ignorando ciò che fa l’altro (Cass. Sez. U, Sentenza n. 10197 del 20/11/1996, Rv. 500674). Dunque, la concorrenza e la necessità dell’intesa tra le diverse autorità competenti scaturisce dalla funzione stessa dell’istituto della derivazione delle acque. Tale obiettivo hanno efficacemente perseguito la Regione Lombardia e la Provincia di Pavia nella riunione congiunta del 28 settembre 2007 laddove “si è convenuto di trasmettere le istanze di piccola derivazione presentate alla Provincia di Pavia, ancorchè parzialmente istruite come nel caso delle pratiche dei f.lli S., alla Regione Lombardia – Ster di Pavia, affinchè provveda ad effettuare l’istruttoria delle stesse congiuntamente a quelle di grande derivazione già in istruttoria, per addivenire ad una più razionale e organica definizione dei provvedimenti concessori dal (OMISSIS)”.

Il giudice di merito, con affermazione non censurata, osserva che tale determinazione non può dirsi neppure occasionale o estemporanea, rientrando nell’ambito delle peculiari direttive regionali specificamente definite con il Decreto n. 22723 del 2003 che demanda alla Regione la disamina e la decisione congiunta in caso d’interferenze e/o incompatibilità tra la richiesta di piccola derivazione, normalmente delegata dalle leggi regionali alla Provincia, con quella di grande derivazione, devoluta dalle stesse leggi alla sola Regione. Il tutto è conforme al principio costituzionale di buona amministrazione e ai principi generali dell’amministrazione sostitutiva e sovraordinata in casi particolari di deroga alla normale delegazione intersoggettiva tra enti.

2. Col secondo motivo, i ricorrenti denunciano “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo della controversia” laddove il Tribunale superiore delle acque pubbliche nega l’identità tra il (OMISSIS) e il (OMISSIS) sulla scorta della sola carta militare preunitaria del 1816 trascurando i diversi riscontri asseritamente emergenti dal rogito per notar Pallestrini del 1909 (locazione), dal rogito per notar Ganassini del 1922 (vendita) e dalle relazioni di uffici regionali del 2009 e del 2010. Di contro, assume che non vi sarebbe alcuna evidenza che l’elenco provinciale del 1931 non avesse considerato l’identità dei due Cavi sulla scorta della carta militare del 1816.

Il motivo è inammissibile.

E’ oramai consolidato in giurisprudenza il principio che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3601 del 20/02/2006, Rv. 588309). Inoltre, l’osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c. non richiede che il giudice di merito dia conto dell’esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti. E’, infatti, necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla. Invece, devono reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 520 del 13/01/2005, Rv. 580652).

In altre parole, il giudice di merito non ha l’obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento indiziario o probatorio acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purchè tale valutazione risulti logicamente coerente. Sotto tale profilo, dunque, l’odierna censura del ricorrente di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti, costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri. Il che esula dai poteri del giudice di legittimità.

Tali principi regolativi, costituenti diritto vivente nella vigenza delle pregresse versioni testuali dell’art. 360 c.p.c., n. 5) hanno assunto peculiari e più restrittive connotazioni per effetto dell’odierna formulazione. La novella disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 infatti, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv.

629830), fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831).

E’ appena il caso di ricordare che le sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche soggette ratione temporis alD.Lgs. n. 40 del 2006 e quindi ricorribili in cassazione a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5) sono impugnabili sul piano motivazionale solo qualora l’anomalia denunciata rilevi ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54 ove tale ultimo disposto sia anch’esso applicabile ratione temporis. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 67 del 07/01/2016, Rv.

637943).

Nel caso in esame il Tribunale superiore delle acque pubbliche osserva esplicitamente che la tesi attorea secondo cui il (OMISSIS) avrebbe assunto nel corso degli anni varie denominazioni non trovava riscontro atteso che: a) le carte dell’Istituto geografico militare del 1816 già indicavano il (OMISSIS) nell’attuale denominazione e nell’attuale posizione mentre i (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) o (OMISSIS) risultavano diversamente collocati a nord-est; b) l’elenco provinciale delle acque del 1931 riconosceva i (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) quali affluenti pubblici di sinistra del Po come scorrenti in territori diversi da quello del Comune di (OMISSIS), ove è invece situato il (OMISSIS).

Tentare di portare l’attenzione della Corte su rogiti privati e relazioni episodiche di uffici regionali, ritenuti evidentemente recessivi dal Tribunale superiore delle acque pubbliche rispetto alle evidenze cartografiche, travisa il controllo devoluto dal nuovo art. 360 c.p.c., n. 5) che non tocca per nulla la revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata.

Una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità. Ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di omesso esame, unico predicabile dal 9 luglio 2012, ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere a nuovo giudizio attraverso autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa e di così inevitabilmente compiere un non consentito giudizio di merito, atteso che il significato e la portata delle prove lo deve stabilire il giudice di merito, non può essere definito dal giudice di legittimità sulla base della lettura necessariamente parziale del ricorso, così eludendo, nel caso di specie, la esclusiva devoluzione al Tribunale superiore delle acque pubbliche della selezione delle prove.

3. Col terzo motivo, i ricorrenti denunciano “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo della controversia” laddove il Tribunale superiore delle acque pubbliche –

al pari della Regione – non avrebbe verificato le ragioni d’acqua spettanti ad ogni podere dell’Utenza Tortorolo anche al fine di accertare se vi fosse effettivamente incompatibilità con la domanda dei f.lli S..

Col quarto motivo, denunciano “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo della controversia” e “violazione e falsa applicazione di norme di diritto… in relazione al R.D. 3 maggio 1937 n. 899, art. 18” laddove il Tribunale superiore delle acque pubbliche avrebbe trascurato, riguardo alla domanda dell’Utenza Tortorolo, il rilievo che la Regione non aveva verificato le ragioni d’acqua spettanti ad ogni podere da tempo immemorabile anche al fine di verificare che vi fosse effettivamente incompatibilità con la domanda dei F.lli S..

4. Il terzo e il quarto motivo hanno aspetti comuni e sono entrambi inammissibili. Il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha accertato che il termine per il riconoscimento dell’antico diritto in capo all’Utenza Tortorolo, ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, artt. 2-3 ha iniziato a decorrere, per effetto della L. n. 36 del 1994, solo a partire dall’entrata in vigore del D.P.R. n. 238 del 1999, così implicitamente riconoscendo l’esistenza della fattispecie dell’antico diritto riguardo al comprensorio della stessa Utenza Tortorolo.

Di contro i f.lli S. ricorrono in sede di legittimità con riferimento a spunti documentali esposti in maniera randomica, senza alcuna trascrizione o riproduzione e senza qualsivoglia indicazione circa l’allocazione dei riscontri nell’incarto processuale (art. 366 c.p.c.) e/o la loro allegazione del fascicolo di parte ricorrente (art. 369 c.p.c.).

Peraltro nel giudizio di cassazione, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie, è precluso l’accertamento dei fatti ovvero la loro valutazione a fini istruttori, tanto più a seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5) cit. operata dall’art. 54 cit., che consente il sindacato sulla motivazione limitatamente alla rilevazione dell’omesso esame di un fatto decisivo e discusso dalle parti (Cass. Sez. L, Sentenza n. 21439 del 21/10/2015, Rv. 637497; Sez. L, Sentenza n. 14324 del 09/07/2015, Rv. 636037).

Inoltre il quarto motivo è certamente inammissibile per la inestricabile mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento cumulativo a diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1.

Infatti, per un verso non è consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto (n. 3), che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di omesso esame (n. 5), che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione quale errore omissivo di giustificazione della decisione di merito sul fatto. Per un altro verso, il mezzo sembra muoversi in maniera inammissibilmente ondivaga e irrisolta pure tra la “omissione di pronuncia su un fatto decisivo della controversia” (pag. 16, righi 7-8), neanche espressamente denunciata come error in procedendo (n.4), e la “omessa motivazione su fatti decisivi della controversia” (pag. 16, righi 13-14).

Nè si comprende neppure la stretta attinenza del R.D. 3 maggio 1937, n. 899, art. 18 rispetto alla vertenza in esame laddove la disposizione, di cui si sostiene la violazione, afferma che “le utenze d’acqua ad uso irriguo, di cui siano titolari i proprietari dei terreni da irrigare, in caso di trapasso del fondo, si trasferiscono al nuovo proprietario limitatamente alla competenza del fondo stesso, nonostante qualunque patto in contrario”, non constando, invece, diverse statuizioni da parte del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

5. Col quinto motivo, i ricorrenti denunciano “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo della controversia” laddove il Tribunale superiore delle acque pubbliche avrebbe trascurato di esaminare numerosi elementi asseritamente dimostrativi che il (OMISSIS) fosse irrigato ab immemorabili con acque derivate dal (OMISSIS).

Il motivo è inammissibile.

Ancora una volta va ribadito che la censura è inammissibile, ai sensi dell’art. 360, n. 5) cit., come riformulato dall’art. 54 cit., qualora il motivo di ricorso per l’omesso esame di elementi istruttori non si risolva nella prospettazione di un vizio di mancato esame di un fatto decisivo ove il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Nella specie, riguardo al diritto dei f.lli S. all’ottenimento della concessione preferenziale dal (OMISSIS), il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha osservato come non fosse tanto da escludere l’esistenza materiale di punti di presa del (OMISSIS) quanto che questa fosse basata su un legittimo titolo d’utenza diretta, incondizionata e non derivata poichè dalle risultanze dei Catastini e del Sommarione (1760), si desumeva solo che il podere attingeva acqua da corsi nella disponibilità del remoto dante causa Conte di Gambarana e in particolare dal (OMISSIS), la cui identità col (OMISSIS) era priva di riscontri. Dunque, il motivo di ricorso resta fuori da perimetro del novellato art. 360, n. 5) cit.. Peraltro i f.lli S. ricorrono, ancora una volta, con riferimento a spunti documentali esposti in maniera rapsodica, senza trascrizione o riproduzione e senza qualsivoglia indicazione circa l’allocazione dei riscontri nell’incarto processuale e/o la loro allegazione del fascicolo di parte ricorrente.

6. Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo della controversia” nonchè “violazione e falsa applicazione di norme di diritto” con riferimento al R.D. n. 1755 del 1933, art. 21, comma 6, e alla L. n. 36 del 1994, art. 1. Sostengono, in proposito, che la Regione sarebbe venuta meno “all’obbligo legale di utilizzo dell’acqua secondo criteri di solidarietà nonchè al risparmio idrico” previsti dalla legge.

Il motivo è inammissibile.

Esso non censura la sentenza di merito, che non tratta affatto dell’argomento, ma attinge direttamente l’operato della P.A., così uscendo dal perimetro del giudizio di legittimità. Peraltro la questione pare del tutto nuova non essendovene traccia neppure nella parte narrativa del ricorso per cassazione.

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a favore delle parti controricorrrenti.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, liquidate a favore di ciascun controricorrente in Euro 5000,00 per compensi, oltre a Euro 200,00 per esborsi, spese generali (15%) e oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2016

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