Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14041 del 07/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 07/07/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 07/07/2020), n.14041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25616/2016 proposto da:

FORTORE ENERGIA S.P.A., con sede legale in (OMISSIS) (C.F.:

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore Dott.

S.A., nato a Biccari (FG) il (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)),

e FORTORE WIND S.P.A. (già Fortore Wind s.r.l.), con sede legale in

(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro tempore F.M., nato a Biccari (FG) il (OMISSIS)

(C.F.: (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in Roma, alla Via

Panaro n. 25, presso lo studio dell’Avv. Francesco Visco,

rappresentate e difese dall’Avv. Vincenzo De Michele del Foro di

Foggia (C.F.: (OMISSIS)), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE ROCCHETTA SANT’ANTONIO (FG; C.F.: (OMISSIS)), in persona del

Sindaco pro tempore Dott. P.G.V.F.,

rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall’Avv.

Sergio Alvaro Trovato del Foro di Velletri (C.F.: (OMISSIS)) e

dall’Avv. Luciana Cannas (C.F.: (OMISSIS)), presso il cui studio in

Roma, alla Via Sestio Calvino n. 33, è elettivamente domiciliato,

in virtù di procura speciale a margine del controricorso;

– resistente –

e

Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Foggia;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1768/2016 emessa dalla CTR Puglia in data

25/07/2016 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del

20/02/2020 dal Consigliere Dott. Penta Andrea;

udite le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero Dott. Salzano

Francesco nel senso del inammissibilità per rinuncia del ricorso;

udite le conclusioni rassegnate dai difensori delle ricorrenti, Avv.

Francesco Visco per delega dell’Avv. Vincenzo De Michele, e del

Comune di Rocchetta Sant’Antonio, Avv. Luciana Cannas.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Fortore Wind s.r.l. (quale cessionaria d’azienda) e la Fortore Energia s.p.a. (quale cedente), con ricorsi notificati in data 18.9.2015, proponevano appello avverso la sentenza n. 311/05/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia con la quale erano stati rigettati i ricorsi da esse proposti avverso gli avvisi di accertamento nn. 5105 di prot. del 12.12.2013 e 5107 di prot. del 12.12.2013 emessi dal Comune di Rocchetta Sant’Antonio, a mezzo dei quali era stata stabilita l’ICI dovuta dalla società, con riguardo ai periodi di imposta 2008 e 2009, per il possesso di un impianto di produzione di energia elettrica a sfruttamento eolico, composto da n. 13 aerogeneratori, ubicato in località “Franciosa”, impianto ultimato ed entrato in funzione nel novembre del 2007.

La Commissione Provinciale statuiva che il cespite assoggettato a tributo andava ritenuto impianto produttivo e, quindi, compreso nella cat. D/1 del D.M. n. 1444 del 1968 e che, pertanto, la base imponibile andava calcolata ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, secondo il criterio del c.d. valore contabile, giacchè la società, nelle annualità di imposta interessate dall’azione accertatrice, non aveva presentato domanda di classamento catastale; quanto alle sanzioni inflitte dal Comune, non sussisteva la causa di non punibilità di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8.

Il Comune si costituiva mediante controdeduzioni e chiedeva il rigetto dell’appello.

L’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Foggia/Territorio si costituiva con controdeduzioni, a mezzo delle quali avanzava appello incidentale con il quale contestava il capo della sentenza relativa alle spese.

Con sentenza del 21.6.2016 la CTR Puglia rigettava gli appelli sulla base delle seguenti considerazioni:

1) andava rigettata l’istanza di sospensione del processo formulata ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, comma 1 bis, e riferita alla pendenza, dinanzi alla locale Commissione Provinciale, di procedimenti concernenti la determinazione delle rendite catastali da attribuire agli aerogeneratori che componevano l’immobile in argomento, non ricorrendo elementi per affermare l’esistenza di un rapporto di pregiudizialità tra l’oggetto del processo inerente la rendita catastale ed il presente, atteso che durante gli anni solari 2008 e 2009 il cespite era rimasto del tutto sconosciuto all’Agenzia del Territorio per assenza di una domanda di accatastamento;

2) la mancata coincidenza dei rispettivi profili temporali dell’ICI oggetto del presente giudizio e dell’oggetto dei processi concernenti la stima della rendita catastale portava a concludere nel senso dell’autonomia dei due processi e, dunque, dell’inaccoglibilità dell’istanza di sospensione;

3) il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14 è norma speciale rispetto all’art. 2560 c.c., comma 2, diretta ad evitare, tramite la previsione della responsabilità, solidale e sussidiaria, del cessionario per i debiti tributari gravanti sul cedente, che, attraverso il trasferimento dell’azienda, sia dispersa le garanzia patrimoniale dei contribuente in pregiudizio dell’interesse pubblico;

4) nel caso di specie, inoltre, il debito tributario risultava, alla data del contratto, dagli atti degli uffici finanziari e degli enti preposti all’accertamento dei tributi, risultando che in data 6.5.2009 (e perciò prima della cessione) il Comune aveva introdotto il procedimento di accertamento dell’imposta inviando alla società cedente la nota n. 4279 di prot. (rimasta inevasa) con cui le aveva chiesto di presentare l’atto di aggiornamento catastale e le sue scritture contabili, onde procedere alla quantificazione della base imponibile, evidentemente secondo il principio del c.d. “valore contabile”;

5) i parchi eolici, in quanto costituivano una centrale elettrica, erano accatastabili nella categoria D/1-Opificio e le pale eoliche dovevano essere computate ai fini della determinazione della rendita come le turbine di una centrale idroelettrica;

6) l’impianto di produzione di energia elettrica a sfruttamento eolico non poteva ritenersi opera di pubblica utilità, perchè ciò che possedeva tale peculiare connotato era invece la rete di trasporto dell’energia elettrica dagli impianti di produzione agli snodi distributivi;

7) in tema di leasing o locazione finanziaria, l’ultimo periodo del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3 prevede che, in mancanza di rendita proposta dal locatore, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del medesimo, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo;

8) nel caso di specie, la società conduttrice dell’impianto non si era premurata di chiedere al locatore la trasmissione delle sue scritture contabili, onde contrastare con le relative risultanze la valutazione operata dall’ente locale in base alla contabilità della società;

9) quanto alle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie, non si ravvisava alcuna impossibilità di individuare la norma giuridica applicabile al, caso concreto, la quale, di contro, era facilmente rinvenibile nel D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, nè erano riscontrabili contrasti tra norme inerenti lo stesso ambito o conflitti tra orientamenti giurisprudenziali.

Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso la Fortore Energia s.p.a. e la Fortore Wind s.p.a., sulla base di quattro motivi.

Il Comune di Rocchetta Sant’Antonio ha resistito con controricorso.

L’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Foggia si è costituita con controricorso.

In prossimità dell’udienza pubblica, le ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, evidenziando di aver, quale coobbligate in solido al pagamento di quanto accertato dal Comune di Rocchetta Sant’Antonio a mezzo degli impugnati avvisi di accertamento ICI per gli anni 2008 e 2009, aderito, D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, convertito in L. n. 225/2016, alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo (c.d. “rottamazione”) di cui alle cartelle di pagamento nn. (OMISSIS) e (OMISSIS) notificate dal predetto ente locale ai fini del recupero delle maggiori somme accertate con i su indicati avvisi di accertamento. Hanno altresì dedotto che, in ottemperanza all’impegno assunto in sede di adesione alla procedura di definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, si erano impegnate a rinunciare a tutti i giudizi aventi ad oggetto gli avvisi di accertamento ICI da cui erano scaturite le anzidette cartelle di pagamento e che le invocate procedure di definizione agevolata si erano perfezionate con l’avvenuto pagamento di quanto dovuto.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo le ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, comma 1-bis, e D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la CTR rigettato l’istanza di sospensione del processo avendo erroneamente, a suo dire, ritenuto che i contribuenti non avessero fornito la prova del prospettato rapporto di pregiudizialità con i giudizi pendenti dinanzi alla medesima commissione proposti dalla società di leasing avverso gli avvisi di accertamento della rendita catastale degli aerogeneratori costituenti il campo eolico.

2. Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 387 del 2003, art. 12, della direttiva 2001/77/CE e artt. 3, 23, 53 Cost. e art. 97 Cost., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la CTR escluso che l’impianto eolico fosse accatastabile nella categoria E, anzichè in quella D/1, e che lo stesso avesse un carattere di pubblico interesse e di pubblica utilità.

3. Con il terzo motivo le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la CTR ravvisato l’esistenza di un vincolo di solidarietà tributaria tra le società conferente e la società conferitaria del campo eolico, nonostante il Comune non avesse notificato alcun atto di accertamento e/o di irrogazione di sanzioni prima dell’atto di conferimento di ramo d’azienda del 30.6.2009.

4. Con il quarto motivo le ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la CTR ritenuto legittima l’applicazione delle sanzioni, nonostante sussistessero elementi positivi di confusione della normativa.

5. Il ricorso va dichiarato estinto.

Come esposto in premessa, con nota del 14.2.2020, le ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, evidenziando di aver, quale coobbligate in solido al pagamento di quanto accertato dal Comune di Rocchetta Sant’Antonio a mezzo degli impugnati avvisi di accertamento ICI per gli anni 2008 e 2009, aderito, D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, convertito in L. n. 225 del 2016, alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo (c.d. “rottamazione”) di cui alle cartelle di pagamento nn. (OMISSIS) e (OMISSIS) notificate dal predetto ente locale ai fini del recupero delle maggiori somme accertate con i su indicati avvisi di accertamento. Hanno altresì dedotto che, in ottemperanza all’impegno assunto in sede di adesione alla procedura di definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, si erano impegnate a rinunciare a tutti i giudizi aventi ad oggetto gli avvisi di accertamento ICI da cui erano scaturite le anzidette cartelle di pagamento e che le invocate procedure di definizione agevolata si erano perfezionate con l’avvenuto pagamento di quanto dovuto.

Quanto dedotto con la menzionata nota è stato provato con la documentazione allegata alla stessa, avuto particolare riguardo all’accoglimento della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata presentata dalle due contribuenti.

A sua volta, l’Agenzia delle Entrate, con nota del 20.2.2020, nel dare atto che le società avevano definito le controversie relative ai due avvisi di accertamento poi sfociate nelle cartelle di pagamento, ha chiesto, ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, conv. con L. n. 111 del 2011, dichiararsi l’estinzione del giudizio.

In base a quest’ultima disposizione, “Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 Euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1 maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16 (…).

Il giudizio va, pertanto, dichiarato estinto, con compensazione integrale delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 7 luglio 2020

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