Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14041 del 06/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/06/2017, (ud. 23/03/2017, dep.06/06/2017),  n. 14041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13646/2015 proposto da:

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO – C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore

della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato LUCIANA

ROMEO che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LETIZIA

GRIPPA giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI 1, presso

lo studio dell’avvocato MASSIMO NAPPI che lo rappresenta e difende

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 847/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che il Tribunale di Busto Arsizio accoglieva la domanda proposta da S.P. nei confronti dell’INIAL ed accertava la natura di infortunio sul lavoro dell’evento lesivo occorso al ricorrente il (OMISSIS) e la sussistenza di postumi permanenti valutabili in termini di danno biologico nella misura del 25% ed una inabilità dal 13 al 23 marzo 2007, condannando l’istituto al pagamento delle relative prestazioni economiche;

che tale decisione veniva parzialmente riformata, con sentenza del 18 maggio 2015, dalla Corte di Appello di Milano che accertava che l’istituto appellante non era tenuto ad indennizzare i primi tre giorni di inabilità temporanea assoluta e che dall’infortunio era derivato un danno biologico pari al 17% dal 1 settembre 2007 al 30 marzo 2008 e del 21% dopo tale data, condannando l’INAIL al pagamento del relativo indennizzo;

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’istituto affidato a due motivi cui il S. resiste con controricorso;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

che il S. ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., in cui si dissente dalla proposta del relatore evidenziandosi che la successiva richiesta di cumulo con una preesistente rendita per altro infortunio o diversa malattia professionale non integra una mutatio libelli, bensì applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1964, artt. 80 e 132;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che: con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per avere la Corte di Appello recepito acriticamente le conclusioni della espletata consulenza tecnica d’ufficio così riconoscendo, nell’ambito di una valutazione complessiva del danno biologico, anche i postumi derivati da altri due infortuni sul lavoro occorsi al S. nel marzo 2005 e nell’agosto 2009 laddove, nel ricorso introduttivo del giudizio, era stata chiesta solo l’attribuzione dei danni conseguenti all’infortunio del marzo 2007; con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13, comma 5 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo la Corte di Appello determinato il danno biologico nella misura del 21% a decorrere dal 30 marzo 2008 riconoscendo verificasse;

che il primo motivo è fondato in quanto, come emerge dalla lettura dell’impugnata sentenza, la Corte ha considerato nella valutazione dei postumi dell’infortunio sul lavoro occorso al S. nel marzo 2007 anche “gli esiti dei precedenti due infortuni del marzo 2005 e dell’agosto 2009..” mentre la domanda era chiaramente limitata al riconoscimento della natura di infortunio sul lavoro dell’evento dannoso del (OMISSIS) ed alla quantificazione in termini di danno biologico dei postumi permanenti residuati, nè risulta che tale domanda sia stata emendata da una richiesta da parte del S., in corso di giudizio, intesa ad ottenere il cumulo dei postumi dell’infortunio del (OMISSIS) con quelli di altri infortuni (precedenti o successivi);

che l’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo;

che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza cassata con rinvio alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione che provvederà anche alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2017

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