Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14040 del 07/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 07/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 07/07/2020), n.14040

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 7772/2013, proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

M.M. e M.F., rappresentati e difesi dagli avv.

Maria Teresa Vasciaveo e Ferdinando Aspesi, del foro di Milano, e

dall’avv. Massimo Filippo Marzi, presso il cui studio in Roma, via

Giuseppe Ferrari, 35, sono anche elettivamente domiciliati.

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza n. 83/22/13 emessa inter partes il 6

settembre 2012 dalla Commissione Tributaria Regionale per la

Lombardia.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 febbraio 2020

dal Consigliere Dott. Gilotta Bruno;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Basile Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso;

udito per l’Agenzia delle Entrate l’avv. Giovanni Palatiello.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

Indagini bancarie avviate nell’anno 2008 a carico di M.G. portarono all’avviso di accertamento n. (OMISSIS) di maggior reddito d’impresa 2004 ai fini i.r.p.e.f., i.r.a.p. e i.v.a.; avviso che fu notificato il 10 novembre 2009 impersonalmente e collettivamente alla moglie e ai figli del contribuente, deceduto il (OMISSIS).

L’accertamento fu impugnato dalla sola moglie C.R.C. e definitivamente validato dalla Commissione tributaria regionale con sentenza n. 141/44/2012.

La cartella provvisoria di pagamento n. (OMISSIS), emessa nei confronti dei figli M.F. e M.M., e notificata il 7 maggio 2010 da Equitalia Esatri s.p.a., fu da questi impugnata nel presupposto della nullità della notificazione dell’avviso di accertamento, eseguito impersonalmente e collettivamente agli eredi ma indirizzato solo al coniuge superstite, anzichè essere eseguito personalmente e individualmente a ciascuno degli eredi, dell’indirizzo dei quali l’Ufficio sarebbe stato a conoscenza.

Il ricorso di M.F. e M.M. è stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Milano con sentenza 100/12/2011 che, impugnata alla Commissione tributaria regionale per la Lombardia, è stata da questa confermata con quella qui impugnata.

Ricorre per la cassazione di questa sentenza, per un unico motivo, l’Agenzia delle Entrate, che deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65.

I contribuenti resistono con controricorso.

Gli stessi controricorrenti, con memoria ex art. 378 c.p.c. del 31 gennaio 2020, hanno rilevato il giudicato esterno formatosi nelle more del presente giudizio.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

La ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” sostenendo che in mancanza della formale comunicazione, da parte degli eredi, del loro indirizzo, la notificazione dell’accertamento non si sarebbe potuta eseguire diversamente da quella eseguita, presso l’ultima residenza del de cuius.

Sostengono in contrario i controricorrenti che essendo l’ufficio a conoscenza non solo della morte del contribuente, ma anche dell’indirizzo dei suoi eredi, fornito dalla loro madre nel corso dell’interlocuzione endoprocedimentale dalla stessa proseguita dopo la morte del marito, la notifica avrebbe dovuto essere eseguita nei loro confronti individualmente e non collettivamente e impersonalmente e con plico indirizzato solo alla madre.

Nella memoria ex art. 378 c.p.c. gli stessi controricorrenti pongono una questione di cosa giudicata, che, per la sua forza assorbente, deve essere trattata prioritariamente. Risulta, dai documenti allegati alla memoria, che:

l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), notificato il 10 novembre 2009, è stato impugnato solo dal coniuge del contribuente e definitivamente validato dalla sentenza n. 141/44/2012 della Commissione tributaria regionale;

in esito alla notifica dello stesso accertamento, e in pendenza del ricorso proposto da C.R.C., Equitali Esatri s.p.a. notificò il 10 maggio 2010 a M.M. e M.F., la cartella provvisoria di pagamento n. (OMISSIS), impugnata e annullata sia dalla Commissione tributaria provinciale che dalla Commissione tributaria regionale e oggetto del presente giudizio;

in conseguenza della sentenza n. 141/44/2012 della Commissione tributaria regionale Equitalia Satri s.p.a. notificò ai fratelli M. la cartella di pagamento n. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) in esecuzione del ruolo n. 2013/54 emesso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano e reso esecutivo il 17/12/2012; ruolo conseguente all’originario avviso accertamento n. (OMISSIS);

i fratelli M. impugnarono anche questa seconda cartella e i relativi giudizi di merito si sono conclusi in primo grado con sentenza 320/29/2013, con la quale la Commissione tributaria provinciale ha fatto proprie le ragioni già poste a base della propria sentenza 100/12/2011 e di quella emessa in sede d’appello con la sentenza qui impugnata; in secondo grado con sentenza 330/38/2015 della Commissione tributaria regionale che ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivamente proposto, l’appello dell’Ufficio.

il 28 gennaio 2014 fu notificata a M.M. e M.F., in esecuzione del ruolo n. 2013/747 emesso dall’Agenzia delle Entrate, la cartella di pagamento n. 0792013017887778 motivata ancora con riferimento alla sentenza n. 141/44/2012 della Commissione tributaria regionale per la Lombardia, riguardante l’impugnazione, da parte di C.R.C., dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS);

anche questa terza cartella è stata impugnata dai M. e il relativo giudizio si è concluso, in primo grado, con la sentenza n. 801/24/2914 della Commissione tributaria provinciale di Milano, con motivazione che ha ripreso quella della sentenza 141/44/2012 qui impugnata; in sede di gravame, con sentenza n. 3378/1/2016 – passata in giudicato – della Commissione tributaria regionale per la Lombardia che, disattendendo l’istanza di sospensione avanzata dall’Ufficio appellante in attesa della decisione di questa Corte, ha ritenuto l’illegittimità la cartella al cospetto del giudicato formatosi con il passaggio in giudicato della sentenza della Commissione tributaria provinciale n. 320/29/2013.

Tanto precisato, deve ritenersi formatosi il giudicato esterno in ordine alla illegittimità della cartella oggetto del presente giudizio per le ragioni che seguono.

Va rilevato, innanzi tutto, che tutti e tre i giudizi promossi da M.M. e da M.F. concernono cartelle emesse dall’agente della riscossione sulla base di ruoli formati sullo stesso ed unico accertamento n. (OMISSIS).

Da questo accertamento, e in esito alla sua notifica, è derivata la formazione di una prima cartella provvisoria, impugnato dai M. con il giudizio pervenuto in questa sede di legittimità.

Una seconda cartella è stata emessa in esito alla sentenza della Commissione tributaria regionale che ha visto soccombere la coerede C.R.C. e validare definitivamente l’accertamento nei suoi confronti. La conseguente cartella di pagamento, impugnata dai fratelli M., è stata annullata dalla Commissione tributaria provinciale di Milano con sentenza, passata in giudicato, nel presupposto dell’illegittimità della notificazione, ai fratelli M., dell’avviso di accertamento.

Una terza cartella – che però non ha rilevanza diretta su questo giudizio di legittimità – è stato emessa ancora in esito alla sentenza 141/44/2012. Nel giudizio d’impugnazione avverso quest’ultima cartella la Commissione tributaria regionale – negando la sospensione del giudizio richiesta dall’appellante Ufficio – ha rilevato il giudicato formatosi sulla sentenza n. 320/29/13 della Commissione tributaria provinciale di Milano in ordine all’illegittima notificazione ai fratelli M. dell’originario avviso di accertamento.

Si tratta dello stesso giudicato qui invocato dai controricorrenti e che va anche in questa sede rilevato e applicato. Invero:

sul piano formale, va dato atto della produzione della sentenza, corredato dell’attestato del suo passaggio in giudicato;

sul merito, quantunque la sentenza abbia ad oggetto cartella formalmente diversa da quella oggetto del presente giudizio di legittimità (si tratta, come già rilevato, della cartella emessa in seguito alla definitività dell’accertamento a carico di C.R.C., laddove la cartella oggetto del presente giudizio è quella provvisoria emessa dopo la notifica dell’accertamento), ciononostante trova titolo nello stesso atto impositivo implicato nel presente giudizio;

la statuizione compiuta dalla sentenza inoltre non ha riguardato vizi propri della cartella, ma è risalita all’atto impositivo presupposto, dichiarandone l’inopponibilità ai fratelli M. sulla base di una notifica dello stesso avvenuta con modalità ritenute illegittime;

si tratta delle stesse modalità (notifica eseguita collettivamente e impersonalmente agli eredi) ritenute illegittime dalla sentenza della Commissione tributaria regionale qui impugnata.

La definitività della statuizione sull’illegittimità della stessa notifica dell’atto impositivo non consente di riesaminare la questione della violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65.

Il ricorso va quindi rigettato.

Trattandosi di decisione assunta sulla base di fatto sopravvenuto alla proposizione del ricorso, le spese vanno interamente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa interamente fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 7 luglio 2020

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